Agevolazioni per il settore auto. (05.12.2006)

Viabilità – Mobilità – Trasporti

Tipi di agevolazione, soggetti ammessi a richiederle, tipologie di veicoli.

(l.97/1986 e successive modificazioni, l. 104/1992 art.27, l. 449/1997 art. 8,l. 342/2000 art.50, l. 388/2000 art. 30.)

Le agevolazioni inerenti al settore auto riguardano:
– detrazioni ai fini IRPEF;
– applicazione di un’aliquota IVA ridotta;
– esenzione permanente dal pagamento del bollo;
– esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di soggetti disabili:

– non vedenti , coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ed anche i disabili indicati agli artt. 2, 3, 4, della legge 3 aprile 2001 n. 138;
– sordomuti , coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, art. 1 legge 68 / 1999;
– disabili con Handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento , coloro che versano in una situazione di handicap grave prevista dall’art. 3 comma 3 della legge 104 / 1992;
– disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni , coloro che versano in una situazione di Handicap grave prevista dalla legge 104 / 1992 derivante da patologie che comportino una limitazione permanente della deambulazione;
– disabili con ridotte o impedite capacità motorie , coloro che presentano ridotte capacità motorie ma non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.

E’ opportuno specificare che le prime quattro categorie di soggetti disabili possono beneficiare delle agevolazioni indipendentemente dall’adattamento del veicolo, mentre per l’ultima categoria l’adattamento è ancora condizione essenziale affinché il disabile possa beneficiare delle agevolazioni.

Le agevolazioni inerenti al settore auto riguardano anche il familiare del disabile, sempre che:
– la spesa sia stata sostenuta dal familiare nell’interesse del disabile;
– il disabile sia da considerare a carico del familiare a fini fiscali;
affinché il disabile possa essere ritenuto fiscalmente a carico è necessario che il suo eventuale reddito complessivo lordo annuo non sia superiore ad Euro 2840,51 .
Ove il soggetto disabile abbia invece un reddito lordo annuo superiore al predetto ammontare per poter beneficiare delle detrazioni i documenti di spesa devono essere intestati al disabile stesso.
In caso di soggetto disabile da ritenersi fiscalmente a carico del familiare,invece, il documento di spesa dovrà essere intestato al familiare.
Attenzione: nella determinazione del tetto massimo di reddito complessivo lordo annuo non dovranno essere computati i redditi ritenuti esenti , come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, compresa quella di accompagnamento, gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Entriamo sommariamente nel merito delle singole agevolazioni per la cui trattazione approfondita si rimanda alle specifiche schede esplicative che si possono trovare all’interno del sito.

– Detrazioni ai fini IRPEF : riguardano le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione e le spese per le riparazioni dei mezzi stessi inerenti alla manutenzione straordinaria.
Tali spese danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare; la detrazione compete una sola volta nel corso di un quadriennio e comunque nei limiti di un importo che ammonta ad Euro 18075, 99.

– Applicazione di un’aliquota IVA ridotta : riguardo all’acquisto di autovetture, nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore a benzina, ovvero fino a 2800 c.c. se con motore diesel, è applicabile l’IVA al 4% anziché al 20 %.
L’IVA agevolata al 4% è applicabile anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico ovvero per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti .
Gli autoveicoli che, anche se destinati specificamente al trasporto disabili, non siano intestati al disabile stesso ovvero al familiare di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, restano esclusi dalla predetta agevolazione; pertanto, ove il veicolo sia intestato a persone diverse dal disabile o dal familiare, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria del 20%.

– Esenzione permanente dal pagamento del bollo : tale esenzione usufruibile sia quando l’auto risulti intestata allo stesso disabile, sia quando risulti intestata ad un familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico, riguarda i veicoli con cilindrata sino a 2000 c.c. se a benzina, ovvero sino a 2800 c.c. se a diesel.
L’ufficio competente per l’istruzione delle pratiche di esenzione è l’Ufficio Tributi della Regione , oppure nelle regioni in cui tale ufficio non sia stato istituito l’ufficio locale della Agenzia delle Entrate . Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente provinciale.

– Esenzione delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà : i veicoli destinati al trasporto o alla guida dei disabili, con esclusione però di non vedenti e sordomuti, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un passaggio riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere effettuata presso l’ufficio del PRA.

Le agevolazioni previste per il settore auto riguardano i seguenti mezzi di trasporto:
– Autovetture;
– Motocarrozzette;
– Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo;
– Autoveicoli o motoveicoli per trasporto specifico del disabile;
– Autocaravan (ma solo per la detrazione IRPEF del 19%);
devono intendersi per:
– Autovetture : i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente.
– Motocarrozzette : i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria.
– Autoveicoli per trasporto promiscuo : i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
– Motoveicoli per trasporto promiscuo : i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente.
– Autoveicoli per trasporti specifici : i veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
– Motoveicoli per trasporti specifici : i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
– Autocaravan : i veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.

Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo le seguenti:
– Autoveicoli per uso promiscuo;
– Autoveicoli specifici;
– Autocaravan.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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