Delucidazioni sulla deducibilità delle spese mediche: i farmaci omeopatici. (02.02.2007)

Agevolazioni fiscali

Delucidazioni sulla deducibilità delle spese mediche: i farmaci omeopatici.

Le spese mediche sostenute dai soggetti portatori di handicap (l.104/92, art.3) per assistenza medica specifica (rese da personale paramedico in possesso di qualifica) e per prestazioni mediche generiche (le spese affrontate per l’acquisto dei medicinali e per le prestazioni rese da un medico generico), necessarie nei casi di grave e permanente invalidità, sono interamente deducibili.
L’ammontare delle spese in oggetto comporta cioè una diminuzione del reddito dichiarato nel Modello Unico.

In base alla norma dello Stato, poi, i medicinali sono classificati in fascia A, gratuiti per tutti gli assistiti (fatto salvo l’eventuale ticket impostovi dalla Regione) perché totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e in fascia C, a pagamento per tutti gli assistiti, e sui quali non è prevista nessuna esenzione né riduzione.

Gli invalidi civili al 100%, o con invalidità superiore ai 2/3 hanno diritto all’esenzione totale dal ticket sui farmaci di fascia A.

Tale esenzione totale riguarda altresì ogni prestazione diagnostica, specialistica e di laboratorio.
L’esenzione parziale riguarda solamente le patologie correlate alla causa invalidante.

Il regime di deducibilità è da applicarsi quindi alle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap ex art. 3 l. 104/92 per l’acquisto dei farmaci e dei medicamenti (compresi quelli omeopatici), e per le spese mediche di assistenza specifica rese da personale paramedico in possesso di qualifica.

Sono infine detraibili (comportano una riduzione dell’imposta IRPEF) nella misura del 19% sulla parte che eccede i 129, 11 euro annui, le spese sanitarie per prestazioni chirurgiche e specialistiche, nonché quelle per l’acquisto o l’installazione di protesi.

Sulla qualificazione dei ritrovati omeopatici quali “medicinali” ad ogni effetto, fa chiarezza il seguente testo normativo, che riportiamo:
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 – Supplemento Ordinario n. 153

(omissis)

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»:
(omissis)
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze;
(omissis)

Dr. Matteo Mancini
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. di Pisa

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