In relazione al territorio della Regione Toscana quale disciplina regola la concessione del contributo erogato dai comuni per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di civile abitazione?

  1. Premesse.
    Per espressa previsione delle Legge Regionale 47 / 1991 e successive modificazioni a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 3 gennaio 2005, n. 11R, hanno cessato di avere efficacia gli art. 8, 9, 10, 11, 12, della Legge Nazionale 9 gennaio 1989, n. 13; questo significa che in relazione al territorio della Regione Toscana l’ erogazione del contributo di sostegno alla spesa per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche viene adesso disciplinata dalle disposizioni del Regolamento Regionale citato e non più dalle disposizioni della Legge 13/1989.2. 1. Civili abitazioni e sostegno alle spese sostenute dai privati per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche .
    Riguardo alle spese sostenute dai privati per la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento ed al superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, la legge regionale ha previsto l’erogazione di un contributo in denaro
    a ristoro parziale della spesa sostenuta.
    Il contributo viene erogato dai Comuni che ricevono dalla Regione determinanti stanziamenti.
    Gli stanziamenti variano in relazione a specifici dati forniti alla Regione da parte dei comuni stessi: dati di tipo demografico, epidemiologico e dati relativi ai contributi erogati negli anni precedenti . Entro il 30 giugno di ciascun anno, infatti, il comune trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande presentate e finanziate.
    Per la realizzazione del servizio di erogazione dei contributi i comuni possono anche associarsi, in quest’ultimo caso il procedimento diretto alla concessione del contributo viene disciplinato nell’atto associativo.
    L’art. 5 ter della Legge Regionale 47 / 1991 e successive modificazioni prevede che siano ammessi ai contributi gli interventi concernenti:
    – civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;
    – condomini di civili abitazioni dove risiedano i soggetti di cui sopra.
    Al fine di consentire l’applicazione omogenea su tutto il territorio regionale delle disposizioni di legge, la Regione Toscana ha emanato il Regolamento Regionale 3 gennaio 2005 n. 11 R, che regola attualmente tutta la procedura inerente l’erogazione, rendendo non più applicabili, come già anticipato nelle premesse, le disposizioni della legge nazionale 13 / 1989.
    L’intervento deve essere finalizzato a garantire nella misura più ampia l’autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali ed a valorizzare le sue capacità residue.
    Cerchiamo di approfondire alcuni aspetti della disciplina dettata dal regolamento 11R / 2005.

    2. 2. Soggetti legittimati a chiedere il contributo.
    L’art 2 del regolamento prevede che possano richiedere il contributo:
    a) le persone disabili che abbiano la residenza anagrafica negli edifici in cui debbano essere effettuati gli interventi;
    b) le persone disabili che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi entro tre mesi dalla comunicazione dell’ammissione al beneficio. Questo significa che anche se il richiedente non risieda nell’immobile oggetto dell’intervento, potrà comunque inoltrare la domanda di contributo e beneficiare del contributo stesso, purché, entro tre mesi dalla comunicazione di accettazione della domanda, il richiedente assuma la residenza nell’edificio su cui vuole intervenire.
    Quella contemplata al punto b) è, in estrema sintesi, una concessione condizionata, dalla quale si evince un principio importante dal punto di vista operativo.
    La residenza anagrafica nell’edificio interessato dall’intervento, infatti, non è un requisito fondamentale quando si presenta la domanda, diventa però essenziale per beneficiare del contributo. Pertanto, nel lasso di tempo che intercorre tra l’inoltro della domanda, la sua ammissione e l’erogazione del contributo, il richiedente dovrà assumere la residenza nell’edificio interessato dall’intervento per cui il contributo è stato richiesto. A tal proposito il regolamento fissa anche i tempi entro i quali l’assunzione della residenza deve essere effettuata, e cioè entro tre mesi che decorrono dalla comunicazione con cui il comune notifica al richiedente l’accettazione della domanda. L’assunzione di residenza deve avvenire entro questo lasso di tempo, pena, almeno da quanto si può evincere dal tenore letterale della disposizione, la decadenza dal beneficio del contributo stesso.
    La domanda può essere presentata anche da coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti disabili.
    Possono percepire il contributo anche i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese di realizzazione dell’intervento, tali soggetti, se diversi da quelli indicati nei punti a) e b), devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.
    Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati in tutte le civili abitazioni e loro pertinenze, ed in tutte le parti condominiali comuni definite nel titolo, ovvero, ove il titolo non disponga diversamente, nell’art. 1117 Codice Civile.
    Per quanto riguarda gli interventi negli edifici condominiali dobbiamo richiamare la disciplina della Legge Nazionale 13 / 1989; tale disciplina infatti è contenuta nell’art. 2 della legge che non è stato reso inefficace dalle disposizioni della Legge Regionale 47 / 1991 e successive modificazioni.
    Ai sensi dell’art 2 della Legge 13 / 1989 se il portatore di handicap abita in un condominio può presentare al condominio stesso un’istanza scritta contenente la proposta di abbattimento delle eventuali barriere architettoniche che riguardino le parti comuni dell’edificio, tale istanza può anche essere presentata da qualsiasi condomino.
    In caso di rigetto dell’istanza da parte del condominio o di mancata risposta trascorsi tre mesi dall’inoltro della domanda, il richiedente, come stabilisce l’art. 2 comma 2 della Legge 13 / 1989, può procedere autonomamente e a proprie spese ad effettuare opere di modifica sulle parti comuni o di uso comune dell’edificio. Tali opere però, poste in essere autonomamente dal condomino disabile, debbono rientrare tra quelle indicate espressamente dall’art 2 comma 2 della legge 13 / 1989, nella specie:
    – installazione di servoscala ovvero di strutture mobili e facilmente removibili;
    – modificazione dell’ampiezza delle porte d’accesso per rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori, alle rampe dei garages.
    Le opere deliberate dall’assemblea dei condomini secondo le modalità previste dall’art. 1136 Codice Civile, incontrano il limite enunciato dall’art. 1120 Codice Civile in tema di innovazioni; nel secondo comma del suddetto articolo si prevede che “siano vietate quelle innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o la godimento anche di un solo condomino.”

    2. 3. Interventi ammessi al contributo.
    Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:
    – opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
    – acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, come: mezzi per il superamento dei dislivelli, strumenti per la sicurezza d’uso e la fruibilità degli spazi, dispositivi per favorire l’orientamento e la mobilità negli ambienti, dispositivi impiantistici idonei a favorire l’autonomia domestica.
    Riguardo alle caratteristiche intrinseche dell’intervento, questo può consistere nell’esecuzione di un’opera singola ovvero in una pluralità di opere legate tra loro da un vincolo di funzionalità, cioè opere distinte che nel loro insieme realizzano un sistema unico, funzionalmente connesso. Un intervento funzionalmente connesso può consistere ad esempio nella realizzazione di una o più opere edilizie accompagnata dall’acquisto ed installazione di una o più attrezzature.
    Ogni comune deve istituire una commissione tecnica preposta alla valutazione della congruità degli intervinti in rapporto alla tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo; il giudizio negativo della commissione tecnica comporta l’inammissibilità della domanda.

    2.4. Presentazione della domanda.
    La domanda deve essere presentata al comune di residenza anagrafica ovvero al comune in cui è situato l’immobile.
    Deve essere corredata da una serie di documenti che comunque ogni comune specifica negli appositi moduli redatti per la presentazione della domanda stessa. Nella domanda inoltre devono essere indicate le opere da realizzare, le attrezzature da installare, il preventivo di spesa ed una apposita dichiarazione con la quale si attesta che i lavori non sono ancora avviati.
    Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Quelle non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi.
    In relazione alle domande di contributo presentate entro il termine del 31 dicembre 2004, quindi antecedenti all’entrata in vigore del Regolamento Regionale 11R / 2005, continuano ad applicarsi le disposizioni della Legge 13 / 1989.
    A favore dei soggetti che abbiano presentato domanda di contributo, regolarmente accettata dal comune, nel periodo compreso dal 2 marzo 2003 al 31 dicembre 2004 è ammessa l’erogazione del contributo anche per le spese sostenute per opere già realizzate.

    2.5. La Graduatoria.
    Il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda ed attribuisce a ciascuno un punteggio. Entro il 31 marzo di ciascun anno il comune rende pubblica la graduatoria.( Ove il lettore desiderasse attingere ad informazioni più specifiche circa la formazione della graduatoria si consiglia di prendere visione del testo del regolamento riportato nella sezione “Legislazione”, area tematica “barriere architettoniche edilizia urbanistica”, colonna della normativa regionale, sezione “regolamenti regionali”).

    2. 6. Erogazione del contributo.
    A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
    Se nello stesso edificio vi siano più disabili, fruitori del medesimo intervento, la domanda può essere presentata da uno solo di essi e comunque si può beneficiare di un unico contributo.
    Il contributo viene erogato dopo l’esecuzione delle opere o dopo l’acquisito e installazione delle attrezzature. Prima dell’erogazione il richiedente deve presentare la documentazione attestante le spese sostenute, cioè le fatture quietanzate, e deve essere verificata la sua residenza anagrafica.
    Nella comunicazione di ammissione al contributo il comune specifica anche il termine entro il quale il beneficiario deve produrre la documentazione relativa alle spese; ove il termine non venga rispettato si decade dal beneficio ed il comune non è più tenuto ed erogare il contributo.
    Le opere realizzate devono risultare conformi alla documentazione allegata altrimenti il contributo non viene erogato.
    Dal punto di vista degli importi il contributo può coprire fino al 50% le spese sostenute per la realizzazione di opere edilizie e comunque non può superare l’importo di Euro 7.500 per ogni singolo intervento.
    Vale la stessa regola anche per l’acquisto e l’installazione di attrezzature, in quest’ultimo caso però l’importo massimo del contributo è aumentato ad Euro 10.000 per ogni singolo intervento.
    Quando la domanda di contributo sia relativa ad un intervento complesso, che preveda, sia la realizzazione di opere edilizie, sia l’acquisto e l’installazione di attrezzature, l’ammontare del contributo complessivo massimo è dato dalla somma degli importi massimi previsti per le singole tipologie di intervento.
    Pertanto ove l’intervento si componga della realizzazione di opere edilizie e dell’acquisto di attrezzature, l’importo del contributo massimo erogabile ammonta ad Euro 17.500.

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