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In uno stabilimento balneare dotato di parcheggio con stalli numerati ed assegnati a pagamento alla clientela il cliente portatore di handicap potrebbe richiedere gratuitamente la riserva ad personam di uno stallo?

La Normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche è rivolta a rimuovere gli ostacoli di tipo fisico e sensoriale che limitano di fatto il libero accesso e la fruizione degli spazi da parte delle persone affette da minorazioni motorie e sensoriali.

Nella prospettiva e nell’intento di realizzare condizioni di parità e di uguaglianza, negli ultimi anni si è sviluppato un acceso dibattito intorno all’argomento ” un turismo per tutti” realizzabile attraverso la messa in opera di quegli accorgimenti tecnici proclivi a realizzare effettive condizioni di accessibilità degli impianti turistici.

Nel riproporre le tematiche legate al “turismo per tutti” o “turismo accessibile” si devono prendere come punto di riferimento quelle disposizioni che prescrivono gli accorgimenti tecnici minimi dal cui rispetto dipende l’accessibilità o meno di determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico, che per loro natura e particolare destinazione devono essere accessibili e fruibili da tutti i cittadini al di là delle condizioni personali .

Due norme fondamentali regolano la disciplina sull’eliminazione delle barrire architettoniche:
– Decreto Ministeriale 236/1989 – prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barrirere architettoniche
– DPR 503/1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Essenziale ed imprescindibile è inoltre la Legge Regionale – Regione Toscana – 9 settembre 1991, n. 47 il cui fine è espressamente quello di dettare norme per la “realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso percettive al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività” (vedi art. 1).
Tale legge prevede che la progettazione e l’esecuzione delle strutture e degli ambienti costruiti siano conformate alle disposizioni del DPR 503/1996 e del Decreto Ministeriale 236/1989.
Per espressa disposizione contenuta nell’art 2 della legge ora in commento essa si applica a tutti gli edifici pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini, ed in particolare, tra gli altri, agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità e gli edifici ed i locali destinati ad attività sportive e turistiche (vedi art. 2).
Dalle prescrizioni tecniche a cui la legge regionale rimanda, cioè quelle dettate dal Decreto Ministeriale 236/1989 si evince che nelle aree destinate alla sosta dei veicoli deve essere inserito almeno uno stallo ogni 50 o frazione di 50 riservato alla fruizione delle persone disabili.
Tale ricostruzione normativa ha indotto il nostro servizio a ritenere che nei parcheggi afferenti a stabilimenti balneari debbano essere rispettate le prescrizioni in materia di riserva di stalli a fruizione delle persone disabili.

Riteniamo comunque che la persona disabile non possa invocare la normativa sul superamento della barriere architettoniche a sostegno di una richiesta di riserva ad personam di uno stallo, e che nell’ipotesi in cui venga comunque concesso possa anche essere legittimamente richiesto il pagamento di un corrispettivo, a maggior ragione se ciò corrisponde alla prassi praticata a tutti i clienti.

Anche nell’ipotesi oggetto del quesito, se il cliente disabile richieda l’assegnazione di un posto riservato all’interno del parcheggio è dato desumere che non possa esimersi dal pagamento del corrispettivo richiesto dall’esercente, corrispettivo cui, peraltro, sono soggetti tutti i clienti che vogliano un posto numerato e riservato al fine di sottrarsi al rischio che il posteggio sia occupato da altri e di esercitare, semmai, il diritto alla liberazione dello stallo occupato da terzi.
Una violazione della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche potrebbe essere imputata al gestore ove nel parcheggio non fosse previsto alcuno stallo per disabili fruibile da chiunque in base all’ordine cronologico di occupazione del posteggio.

In conclusione, a nostro avviso, il cliente portatore di handicap può richiedere che in relazione al parcheggio dello stabilimento balneare siano rispettate le norme per il superamento delle barriere e quindi siano previsti stalli riservati alla categoria delle persone disabili, ma non può pretendere che quegli stalli siano ad esso riservati a titolo personale con facoltà di escludere altri che abbiano occupato prima il posteggio.
Ove il cliente disabile desideri fruire di un posto riservato, assegnato specificamente alla sua persona, ed ove l’esercente abbia previsto in caso di riserva del posto il pagamento di un corrispettivo, la sua posizione non risulta differente da quella di tutti gli altri clienti che hanno fatto richiesta di assegnazione.

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