IVA agevolata al 4% (19.11.2006)

Viabilità – Mobilità – Trasporti

Settore auto, sussidi tecnici ed informatici, mezzi di ausilio.

Relativamente al settore auto è possibile beneficiare dell’agevolazione IVA per l’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore a benzina e fino a 2800 c.c. se con motore diesel; l’acquisto può riguardare sia automobili nuove che usate.

L’IVA agevolata si applica solo agli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli risulti fiscalmente a carico, ciò significa che debbono considerarsi esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone , a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L’agevolazione si applica senza limiti di valore per una sola volta ogni quattro anni che decorrono dalla data di acquisto del veicolo beneficiato. Comunque, se per l’acquisto di un veicolo si sia già usufruito dell’aliquota agevolata, ma durante il quadriennio il veicolo stesso sia stato cancellato dal PRA, diviene possibile riottenere l’agevolazione per l’acquisto di un un altro veicolo anche se non sono ancora trascorsi quattro anni dal primo acquisto.

E’ applicabile l’IVA al 4% anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli non adattati anche se non nuovi di fabbrica, ed anche agli acquisti di accessori e strumenti necessari all’adattamento.

Ricordiamo che i soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie non affetti da handicap grave possono beneficiare dell’aliquota agevolata solo se i veicoli siano stati adattati prima dell’acquisto alla particolare minorazione di cui è affetto il disabile.
Adattamento prima dell’acquisto significa o che il veicolo adattato è stato così prodotto in serie ovvero che l’adattamento è stato appositamente eseguito dallo stesso rivenditore. In questi casi si richiede il possesso della patente speciale che potrà essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto del mezzo, salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla. (In relazione ai riferimenti normativi dobbiamo ricordare che la materia nel tempo ha subito una considerevole evoluzione, l’agevolazione fiscale in merito è stata istituita dalla legge 97/1986 e successivamente è stata oggetto di estensioni e modificazioni intervenute attraverso i seguenti provvedimenti normativi: l. 263/1989 art. 1, l.104/1992 art. 27, l . 449/1997 art. 8, l . 342/2000 art. 50, l . 388/2000 art. 30, d.m. 16 maggio 1986.).

Relativamente ai sussidi tecnici ed informatici è possibile ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata sugli acquisti quando tali sussidi siano rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’art 3 della legge 104 / 1992. (l. 30/1997 art. 2; D.M. 14 marzo 1998).
Per sussidi tecnici ed informatici s’intendono quelli costituiti da apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati, destinati ad utilizzo e beneficio di soggetti impediti o limitati da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Tali sussidi devono avere la finalità di assistere la riabilitazione, di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.

Relativamente ai mezzi di ausilio, si applica l’IVA al 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione ed al sollevamento dei disabili, come ad esempio il servo scala; vi sono anche altri beni soggetti all’IVA ridotta:
– protesi ed ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti, compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione (l. 263/1989, art. 1)
– apparecchi di ortopedia, comprese le cinture medico-chirurgiche, oggetti e apparecchi per fratture: docce, stecche e simili; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (D.P.R. 633/1972 Tabella A);
– poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, Tabella A);
– prestazioni di servizi inerenti a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 633/1972 Tabella A);

Per beneficiare dell’aliquota IVA agevolata in relazione all’acquisto dei sussidi tecnici ed informatici il disabile deve produrre al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
– specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio tecnico e informatico;
– certificato rilasciato dalla competente ASL attestante l’esistenza di una invalidità funzionale di carattere permanente rientrante tra le quattro forme ammesse, cioè di tipo motorio, visivo, uditivo, o del linguaggio.

Riferimenti normativi da citare in fattura:

ai fini della compilazione della fattura dovranno essere riportati nella stessa i seguenti riferimenti normativi:

• l. 28 febbraio 1997, n. 30 e decreto ministeriale 14 marzo 1998, in relazione ai sussidi tecnici ed informatici;

• l. 449/1997 art. 8 comma 3, l . 342/2000 art. 50, in relazione alle prestazioni effettuate per l’adattamento del veicolo ed in relazione all’acquisto di strumenti o accessori sempre finalizzati all’adattamento del veicolo;

• l.97/1986 e successive modificazioni, l.449/1997 art. 8 comma 3, l .342/2000 art. 50, l . 388/2000 art. 30 comma 7,in relazione all’acquisto di veicoli;

• l. 263/1989, art. 1, in relazione all’acquisto di protesi ed ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;

• D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, Tabella A), in relazione all’acquisto dei mezzi di ausilio già descritti sopra;

• D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, Tabella A) – parte II, in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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