DPGR 25 giugno 2002, n. 23/R -ABROGATO-

Regolamento Regionale

Regolamento recante i criteri e la procedura per l’individuazione delle rappresentanze nella Commissione Regionale Permanente Tripartita.

DPGR 25 giugno 2002, n. 23/R

Regolamento recante i criteri e la procedura per l’individuazione delle rappresentanze nella Commissione Regionale Permanente Tripartita.

Visto l’art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l’art. 125 della Costituzione, così come modificato dall’art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la Legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego) e successive modificazioni;
Visto in particolare l’art. 7 della suddetta legge che demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale nonché per l’individuazione delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale i cui componenti fanno parte della Commissione Regionale Permanente Tripartita;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 611 del 17 giugno 2002 concernente “LR 52/98 – Regolamento recante i criteri e la procedura per l’individuazione delle rappresentanze nella Commissione Regionale Permanente Tripartita”, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all’art. 26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all’art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 01 – Oggetto
1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e definisce la procedura per l’individuazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 7, commi 4, 4 bis e 4 ter della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego) e successive modificazioni.
Art. 02 – Modalità di individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
1. Per la individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita, si fa riferimento alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno sottoscritto, in data 3 settembre 1996, il Patto per lo sviluppo e l’occupazione con la Giunta regionale.
Art. 03 – Ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e determinazione del grado di rappresentatività delle stesse
1. La ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) della LR 52/1998, avviene per i settori dell’agricoltura, artigianato, commercio, industria, cooperazione con i seguenti criteri:
a) individuazione dell’incidenza dei settori nell’economia regionale secondo il numero delle imprese, il numero degli occupati, il valore aggiunto;
b) attribuzione di un componente effettivo e relativo supplente all’organizzazione imprenditoriale più rappresentativa all’interno di ogni settore sopra indicato;
c) attribuzione di altro componente effettivo e relativo supplente alla organizzazione risultante seconda per rappresentatività nel settore preminente dell’economia regionale.
2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro nell’ambito del settore è definito secondo il numero delle imprese e il numero degli occupati.
Art. 04 – Ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. La ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) della LR 52/1998, avviene secondo il criterio dell’attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative per numero di iscritti dipendenti da imprese operanti sul territorio regionale, sulla base dei dati prodotti dalle organizzazioni sindacali stesse, nella seguente misura:
a) tre effettivi e relativi supplenti all’organizzazione sindacale risultante prima;
b) due effettivi e relativi supplenti all’organizzazione sindacale risultante seconda;
c) uno effettivo e relativo supplente all’organizzazione sindacale risultante terza.
Art. 05 – Determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
1. Per determinare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro nell’ambito del settore si fa riferimento ai dati disponibili complessivamente al 31 dicembre dell`anno precedente l’inizio del procedimento per la determinazione delle rappresentanze nella Commissione regionale permanente tripartita, ed acquisiti dalla Giunta regionale nel procedimento per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali nei Consigli provinciali delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, previsto dal decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione all’articolo 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
2. Per determinare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori si fa riferimento al criterio del maggior numero di iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio del procedimento per la determinazione delle rappresentanze nella Commissione regionale permanente tripartita.
Art. 06 – Modalità di individuazione delle associazioni dei disabili
1. Per la individuazione delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale si fa riferimento alle associazioni facenti parte del Comitato regionale toscano della Federazione tra le Associazioni nazionali dei disabili che ha sottoscritto, in data 3 maggio 1999, il Patto di collaborazione con la Giunta regionale.
Art. 07 – Determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili riguarda esclusivamente gli iscritti residenti sul territorio regionale.
2. Per determinare il grado di rappresentatività di ciascuna associazione si fa riferimento al maggior numero di iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio del procedimento per la determinazione della rappresentanza dei disabili nella Commissione regionale permanente tripartita.
Art. 08 – Ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili
1. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 7, comma 4 ter della LR 52/1998, avviene secondo il criterio dell’attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.
Art. 09 – Procedura per l’individuazione delle rappresentanze
1. Il procedimento per l’individuazione delle rappresentanze di cui agli articoli 2 e 6 è avviato d’ufficio dal dirigente competente per materia entro sessanta giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale.
2. Il dirigente, per individuare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui all’articolo 2:
a) rileva l’incidenza dei settori, di cui all’articolo 3, nell’economia regionale secondo il numero delle imprese, il numero degli occupati, il valore aggiunto;
b) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore;
c) individua per ogni settore le organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti nella Commissione regionale permanente tripartita;
d) individua il numero dei componenti che le organizzazioni imprenditoriali devono designare nella Commissione regionale permanente tripartita;
e) invia le richieste di designazione alle organizzazioni dei datori di lavoro come sopra individuate.
3. Il dirigente, per individuare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui all`articolo 2:
a) richiede alle singole organizzazioni sindacali dei lavoratori una dichiarazione sostitutiva di certificazione recante il numero degli iscritti dipendenti da imprese operanti sul territorio regionale;
b) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
c) individua il numero dei componenti effettivi e supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori devono designare nella Commissione regionale permanente tripartita;
d) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori come sopra individuate.
4. Il dirigente, per individuare la rappresentanza delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 6:
a) richiede alle singole associazioni una dichiarazione sostitutiva di certificazione recante il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale;
b) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione;
c) individua il numero dei componenti effettivi e supplenti che le associazioni devono designare nella Commissione regionale permanente tripartita;
d) invia le richieste di designazione alle associazioni come sopra individuate.
Art. 10 – Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti
1. Ciascuna organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativa, come individuata all’articolo 9, designa i componenti effettivi e i componenti supplenti ad essa attribuiti.
2. La designazione dei componenti supplenti di cui al comma 1 può essere effettuata in accordo con altra organizzazione firmataria del Patto per lo sviluppo e l’occupazione, di cui all’articolo 2.
3. Ciascuna associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, come individuata all’articolo 9, designa il componente effettivo e il componente supplente ad essa attribuiti.
4. La designazione del componente supplente di cui al comma 3 può essere effettuata in accordo con altra associazione facente parte del Comitato regionale toscano della Federazione tra le Associazioni nazionali dei disabili firmataria del Patto di collaborazione, di cui all’articolo 6.
Art. 11 – Termine per la designazione dei componenti effettivi e supplenti
1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente competente per materia, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, per i componenti a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di ogni persona designata, dell’inesistenza di cause ostative di cui all’articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni.
Art. 12 – Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione il procedimento di cui all’articolo 9 è avviato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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