C M 11 maggio 2001 n. 46 – Ministero delle Finanze – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

Circolare

Articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001) e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili.

C M 11 maggio 2001 n. 46 – Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001) e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili.

La disposizione contenuta nell’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001), ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste ai fini dell’IVA, dell’IRPEF, delle tasse automobilistiche, dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tramite l’inserimento dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
La disposizione contenuta nella legge finanziaria, inoltre, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, prevede che, ai fini della concessione delle agevolazioni in questione, per i soggetti appartenenti alle nuove categorie considerate (inabili psichici con indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e pluriamputati), non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
Con la presente circolare si intendono dirimere i dubbi interpretativi posti dalla norma in esame, soprattutto in merito all’estensione della previsione agevolativa agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
Da un punto di vista normativo, la disposizione recata dalla legge finanziaria pone un primo problema interpretativo dovuto alla perdurante vigenza del citato articolo 8 della legge n. 449 del 1997. Detta norma prevede, infatti, che le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli spettano ai disabili “con impedite o ridotte capacità motorie permanenti”, a condizione che il veicolo oggetto dell’acquisto sia adattato in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
La coesistenza delle due citate norme impone che si individui la linea distintiva tra le tipologie di handicap indicate nell’articolo 8 della legge n. 449/1997 e quelle introdotte dall’articolo 30 della legge n. 388/2000, onde determinare in relazione a quali categorie di soggetti inabili continua a sussistere la necessità di adattamento del veicolo imposta dalla norma meno recente.
A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992.
La medesima commissione deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali.
L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti.
Si fa presente, per completezza, che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:
verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.
Per quanto concerne le agevolazioni IVA, le sopra indicate certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo, come già chiarito con circolare n. 197/E del 31 luglio 1998 del Dipartimento delle Entrate.
Il venditore del veicolo è tenuto, per ogni cessione effettuata, ad emettere fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che concedono i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data della cessione, deve comunicare agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate la data dell’effettuazione dell’operazione, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza dell’acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di handicap.
Circa le modalità per fruire delle agevolazioni relative alle tasse automobilistiche si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n.186/E del 15 luglio 1998 del Dipartimento delle Entrate.
In relazione agli oneri di documentazione connessi alle agevolazioni per i disabili, è opportuno rammentare che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 485, l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
Per quanto, più in particolare, concerne le tasse automobilistiche, si fa presente che l’istanza, corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere l’esenzione dal pagamento, se prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato dall’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 186/E del 15 luglio 1998), ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.
Si evidenzia, infine, che l’istanza e la necessaria documentazione hanno validità anche per le annualità successive al primo periodo per il quale è chiesto il beneficio; ovviamente, qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione l’interessato deve rinnovare l’istanza, fermo restando che la documentazione prodotta continua ad avere la sua validità per il combinato disposto dell’articolo 41 e 48 del citato testo unico in materia di documentazione amministrativa.
Nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all’ufficio competente.
Si ritiene utile, in questa sede, fornire chiarimenti in relazione ad altre problematiche sollevate da varie associazioni rappresentative degli interessi degli handicappati.
Autocaravan
L’articolo 81, comma 3, della legge finanziaria per l’anno 2001 ha modificato la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13-bis del Tuir, inserendo i veicoli di cui alla lettera m) dell’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (autocaravan) tra quelli il cui costo dà diritto alla detrazione IRPEF nella misura del 19%.
Per individuare correttamente l’ambito soggettivo della disposizione in commento è necessaria, peraltro, un’interpretazione logico sistematica delle norme che tenga conto del quadro complessivo di riferimento e delle diverse modifiche introdotte dalla legge n. 388 del 2000.
L’articolo 8 della legge n. 449 del 1997, attraverso la modifica del citato articolo 13-bis del Tuir, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, la detrazione del 19%, ai fini dell’IRPEF, delle spese sostenute per l’acquisto dei veicoli da parte dei disabili con impedite o ridotte capacità motorie purché adattati. Con successivo intervento normativo apportato dall’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificativo dello stesso articolo 13-bis, la detrazione è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli da parte di non vedenti e di sordomuti.
Considerando che l’articolo 30 della legge n. 388/2000 ha inserito tra i beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall’articolo 8 della legge n. 449/1997, quindi anche della detrazione d’imposta di cui all’articolo 13-bis del Tuir, i soggetti con handicap psichico o mentale e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, ivi compresi i pluriamputati, è da ritenere che la detrazione IRPEF per l’acquisto degli autocaravan spetti anche nei confronti di tali soggetti, benché non espressamente indicati nell’articolo 13-bis.
Si fa presente che la circostanza che l’autocaravan sia adattato in funzione della patologia dell’inabile costituisce condizione per la fruizione delle agevolazioni solo per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie permanenti.
Per completezza, si fa inoltre presente, che nessuna modifica normativa è stata apportata, ai fini dell’IVA, in relazione alle cessioni degli autoveicoli di cui alla lettera m) dell’articolo 54 del codice della strada. Pertanto, alle cessioni di autocaravan continua ad essere applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 20%.
In relazione agli autocaravan, inoltre, non sono previste agevolazioni fiscali in materia di tasse automobilistiche, considerato che il comma 3 dell’articolo 50 della legge interviene sull’articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n.39, mediante il rinvio alle previsioni legislative in materia di IVA (cfr circ. 207/E del 16 novembre 2000). Conseguentemente, le tipologie di veicoli esenti dal pagamento della tassa automobilistica sono le stesse individuate ai fini del trattamento di favore dell’IVA (n. 31 della Tabella A, parte II del D.P.R. n. 633 del 1972).
Prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 cc, se con motore diesel
Circa l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alle prestazioni di adattamento effettuate su veicoli che superano i limiti di cilindrata suddetti, si ritiene che sia applicabile l’aliquota IVA agevolata nelle ipotesi di adattamento di veicoli acquistati senza agevolazione IVA poiché di limite di cilindrata superiore a quanto previsto dal n. 31), della Tabella A, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Il tenore letterale della norma, infatti, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli acquistati per essere utilizzati dai portatori di handicap, senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata sopra indicati.
IVA 4% per la cessione di parti staccate ed accessori destinati ai veicoli utilizzati dai portatori di handicap
Il numero 33), della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30), 31) e 32) della stessa Tabella.
Tale previsione ha determinato delle incertezze interpretative che hanno condotto a ritenere applicabile l’aliquota agevolata anche ai pezzi di ricambio destinati ai veicoli di cui al numero 31) della Tabella A.
Al riguardo, si fa presente che il richiamato numero 31), recentemente riformulato dall’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, già prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni di accessori e strumenti relativi alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, riferendosi, quindi, specificamente alle cessioni dei beni strettamente connessi alla realizzazione dell’adattamento.
Il numero 33) della Tabella A, parte II, pertanto, disponendo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per la cessione di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai punti 30), 31) e 32) della stessa Tabella, non si riferisce agli accessori e strumenti destinati ai beni di uso comune.
Infatti, la logica del citato numero 33) è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi, gli accessori, ecc, propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. Se le apparecchiature si incorporano in un bene “comune” (si pensi ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo) l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli accessori, ecc., propri dell’adattamento.
A tale conclusione, conduce un’attenta considerazione dell’avverbio “esclusivamente” utilizzato dal legislatore, che rende manifesta la volontà di riferire l’agevolazione alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l’ausilio per il disabile. Si ritiene, dunque, che non sia applicabile l’aliquota agevolata alle cessioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc., destinati ai veicoli indicati al precedente punto 31), in quanto in relazione a tali beni l’intento del legislatore e’ stato quello di agevolare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veicoli in questione, e di quelli che, comunque, costituiscono componenti dell’adattamento.

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