C M – Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate. – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

Circolare

Oggetto:”Tasse automobilistiche – agevolazioni per i veicoli per disabili. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8″

C M – Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso Tributario – 15 luglio 1998, n. 186/E

Oggetto:”Tasse automobilistiche – agevolazioni per i veicoli per disabili. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8″

Serv. V – div. 11^
prot. n. 1998/40512

Con circolare n.30/E del 27.1.1998 sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dall’1.1.98, a seguito delle innovazioni apportare in materia dalla legge 27 dicembre 1997, n.449.
In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie interessate riguardanti, in particolare, l’ambito applicativo di tali agevolazioni, come previsto dall’articolo 8 della succitata legge 449, nonché la documentazione da produrre per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche
Al riguardo, per meglio definire l’ambito applicativo della norma e per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della circolare 30/E del 27.1.98, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidità comporta “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” ed ai veicoli di cui all’articolo 53, comma 1 lettera b), c) ed f) ed all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè: motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
L’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purché i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile.
Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall’articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).
Gli adattamenti del veicolo, tra i quali deve ritenersi compreso il cambio automatico, devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).
Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Al fine di evitare elusioni ed assicurare l’esenzione agli effettivi aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte dei soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del loro handicap, siano impossibilitati ad avere un’autonoma capacità di deambulazione.
In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l’attività di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all’accompagnamento e alla locomozione dei disabili:
– pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
– scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
– braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
– paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
– sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
– sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
– sportello scorrevole.
Qualora per l’accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti – che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere autonoma capacità di deambulazione – necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Per ciascun soggetto avente diritto, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciutarelativamente ad un solo veicolo.
Gli interessati, al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi, devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per Territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell’esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare 30/E del 27.1.98, quanto segue:
– copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
– copia della patente speciale (ovviamente detto documento non è richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
– atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, ove necessario;
– copia del certificato di invalidità ove sia indicato che l’invalidità comporta “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
Comunque, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” possano desumersi qualora l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici sopraindicati.
Nel caso in cui, in base ai precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidità, sia stato rilasciato il relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potrà essere resa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà sempre specificare che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non può essere effettuata dall’Ufficio tributario che deve riconoscere l’esenzione.
In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, rilasciata dalle Commissioni di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli interessati di produrre la copia della istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedita capacità motorie permanenti, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 449 del 1997.
Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel comunicato stampa del 23 dicembre 1998, di questo Ministero, concesso agli interessati per indicare agli Uffici Finanziari gli elementi per ottenere l’agevolazione, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio.
Gli Uffici finanziari competenti al riconoscimento dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all’istituto dell’autotutela di cui la regolamento approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997.
Avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui l’esenzione non può essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e che trascorso tale termine, troveranno applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.
Si precisa, infine, che l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l’hanno giustificata, senza l’onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.
I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell’agevolazione, al fine di evitare il recupero di tributi e l’irrogazione delle sanzioni.
IL DIRETTORE GENERALE

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