C M – Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate. – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

Circolare

Oggetto: IVA – “Aliquota – Veicoli adattati ad invalidi”

C M – Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario – 31 luglio 1998, n. 197/E

Oggetto: IVA – “Aliquota – Veicoli adattati ad invalidi”

Ser. III-Div. 7 – Prot. n. 1998/57608
Roma 31 luglio 1998

Com’è noto l’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 9 aprile 1986, n. 97, reca disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta del 4 per cento dei veicoli adattati per gli invalidi, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale. Con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 8, comma 3, tale regime è stato esteso anche agli invalidi con le medesime minorazioni fisiche non muniti di patente speciale, nonché ai familiari che hanno fiscalmente a carico i predetti invalidi che non sono in grado di guidare: perché invalidi minorenni o perché portatori di handicap che non consente loro di conseguire la patente speciale. E’ appena il caso di osservare che restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli che, pur se adattati al trasporto di disabili, sono intestati a società, a enti o a persone diverse dagli invalidi nonché dai familiari che hanno fiscalmente a carico gli invalidi non muniti di patente speciale.
Per quanto concerne la individuazione delle invalidità e la necessaria documentazione da produrre, occorre fare riferimento a quanto già precisato con circolare n. 186/E del 15 luglio 1998. In particolare si fa presente che restano esclusi dall’ambito agevolativo i soggetti affetti da minorazioni sensoriali (ciechi e sordomuti) e psichiche.
Sulla base delle citate norme, attualmente, il beneficio in parola si applica:
A) alle cessioni e alle importazioni di veicoli, anche se prodotti in serie, di cui alla tabella allegata alla presente circolare, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, usati o nuovi, purché adattati prima della vendita, al fine di consentire la “locomozione” dei soggetti affetti dalle succitate minorazioni fisiche.
Gli adattamenti di cui si tratta, che devono essere annotati sulla carta di circolazione del veicolo, a titolo esemplificativo possono consistere:
1) nella pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettrico-idraulica;
2) nello scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettrico-idraulica;
3) nel braccio sollevatore ad azione meccanico-elettrico-idraulica;
4) nel paranco ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico;
5) nello sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso del disabile nell’abitacolo;
6) nel sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
7) nella modifica dei comandi di guida (come prescritti dalle commissioni mediche di cui all’art. 119 del decreto l.vo n. 285 del 1992);
8) nel cambio automatico (purché prescritto dalle commissioni di cui al punto precedente).
B) alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali degli invalidi.
C) alle cessioni degli accessori e strumenti, aventi connessione funzionale con l’invalidità, montanti sui veicoli di cui si tratta.
L’agevolazione si applica senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto o di importazione del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo acquistato o importato con aliquota agevolata sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico a norma dell’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Gli interessati al fine di ottenere il beneficio in argomento devono esibire al cedente o all’ufficio doganale all’atto dell’acquisto o dell’importazione dei veicoli di cui al punto A:
1) fotocopia della patente (speciale) di guida per chi ne è in possesso, ovvero richiesta di rilascio di patente speciale che ai sensi del comma 2-bis, dell’articolo 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dovrà essere conseguita entro un anno dall’acquisto del veicolo;
2) certificazione attestante l’invalidità secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 186/E del 1998;
3) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non sono stati effettuati acquisti di veicoli di cui al punto A. Nel caso di cancellazione del veicolo, nel quadriennio, dal pubblico registro automobilistico a norma del citato articolo 103, certificato rilasciato dal detto ente;
4) atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove necessario).
Nel caso, invece, di acquisto di beni di cui al punto C o di commissione di prestazioni di cui al punto B da parte degli invalidi o dei familiari di cui in premessa potrà essere resa una autodichiarazione specificante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente.
Il cedente dei beni di cui ai punti A e C o chi effettua le prestazioni di cui al punto B è tenuto per ogni cessione effettuata e per ogni prestazione resa, ad emettere fattura su cui vanno annotati, a seconda dei casi, gli estremi della legge n. 97 del 1986 ovvero della legge n. 449 del 1997; analoga annotazione deve essere riportata sulla bolletta doganale di importazione.
Torna utile precisare che, ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1986 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986 -, entro 30 giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l’ufficio doganale, devono comunicare agli uffici IVA competenti nei confronti del cessionario la data dell’effettuazione delle operazioni, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza del cessionario. Gli uffici IVA provvederanno ad annotare su apposito registro i cennati dati, al fine di agevolare eventuali controlli da parte degli organi verificatori.
Il Direttore Generale

Tabella
– motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria – art. 53, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente – art. 53, comma 1, lett. c) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo – art. 53, comma 1, lett. f) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente – art. 54, comma 1, lett. a) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente – art. 54, comma 1, lett. c) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo – art. 54, comma 1, lett. f) del decreto l.vo n. 285 del 1992.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *