Risoluzione – Agenzia delle Entrate – del 17/01/2007 n. 4 – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

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Oggetto:
Agevolazioni ai disabili-settore auto -Consulenza giuridica n.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 17/01/2007 n. 4

Oggetto:
Agevolazioni ai disabili-settore auto -Consulenza giuridica n.
Testo:
Quesito
Con nota del… l’Ufficio Alfa ha posto a Beta un quesito teso a
conoscere se sia possibile concedere le agevolazioni fiscali per i soggetti
disabili, di cui all’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
relativamente ad un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile.
I genitori del soggetto disabile si trovano in regime di comunione dei
beni ed il veicolo e’ stato intestato alla moglie che, insieme al figlio, e’
fiscalmente a carico del marito.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Ufficio Alfa ritiene che, previa annotazione sul libretto di
circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, possano essere
riconosciute, nel caso in questione, le agevolazioni previste per l’acquisto
di autovetture necessarie per la locomozione di soggetti disabili.
Cio’ in quanto, a parere dell’Ufficio Alfa, considerato che, essendo i
coniugi in comunione dei beni, il veicolo, seppure acquistato da un solo
genitore, puo’ essere cointestato ad entrambi.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riconosce ai soggetti
portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la loro
locomozione:
1. Ai fini dell’Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta
per l’acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o
impedite capacita’ motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35
milioni, e con riferimento ad un solo veicolo;
2. Ai fini dell’Iva, l’applicabilita’ dell’aliquota Iva ridotta del
4% in relazione all’acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata
non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a
2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonche’ sulle prestazioni
rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica
e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti;
3. l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Il medesimo art. 8 della legge n. 449 del 1997 precisa, altresi’, che
le agevolazioni fiscali previste si applicano solo ai veicoli acquistati dai
soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o dai
familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
L’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha, inoltre, esteso le
predette agevolazioni, prima precluse ai soggetti non vedenti e ai soggetti
sordomuti, anche a questa categoria di disabili ribadendo che i veicoli
agevolati devono essere ceduti o ai soggetti non vedenti o ai familiari di
cui essi siano fiscalmente a carico.
Infine, l’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha
esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale
di gravita’ tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennita’ di
accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita’ di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall’adattamento
del veicolo, operando un semplice richiamo all’art. 8 della legge n. 449 del
1997.
Pertanto, anche per tali categorie di disabili, il veicolo oggetto
delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare
possessore di reddito di cui risulti a carico.
Cio’ premesso, relativamente al caso in questione, il fatto che i due
coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia
civilisticamente di proprieta’ di entrambi, non comporta comunque,
relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici
fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo e’ stato intestato alla madre
del disabile, fiscalmente a carico del marito.
Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che
l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al
disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il
disabile sia a carico.
Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di
consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del
veicolo.
In proposito si fa presente che, poiche’ le norme in discorso recano
norme agevolative, l’interpretazione delle stesse non puo’ fondarsi su
criteri analogici o estensivi.

(Testo tratto dal sito www.agenziaentrate.it)

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