Risoluzione – Agenzia delle Entrate – del 25/01/2007 n. 8 – Agevolazioni fiscali – Provvidenze economiche

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Quesito ai sensi della circolare n. 99 del 18/05/2001-Art. 30, comma 7,
legge 23 dicembre 2000, n. 388

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 25/01/2007 n. 8

Oggetto:
Quesito ai sensi della circolare n. 99 del 18/05/2001-Art. 30, comma 7,
legge 23 dicembre 2000, n. 388
Testo:
quesito
L’art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, concernente
disposizioni a favore dei soggetti disabili, prevede l’estensione delle
agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 2 dicembre 1997, n. 449, “ai
soggetti con handicap psichico o mentale di gravita’ tale da aver
determinato il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento e agli
invalidi con grave limitazione della capacita’ di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo”.
L’Alfa chiede di conoscere se la sopra citata disposizione possa estendersi
ai disabili affetti da “perdita di entrambi gli arti superiori”, senza
necessita’ dell’accertamento della gravita’ dell’handicap.
Chiede inoltre di conoscere se gli invalidi di guerra pluriamputati agli
arti superiori possano attestare la propria disabilita’ utilizzando la
documentazione medica pensionistica in loro possesso.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene, in base alla lettera dell’art. 30, comma 7, della
legge n. 388 del 2000, che i pluriamputati facciano parte di un’ulteriore
categoria -accanto a quelle dei soggetti con handicap psichico o mentale
tale da aver diritto al riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento e
degli invalidi con grave limitazione della capacita’ di deambulazione- che
ha diritto alle agevolazioni in argomento senza necessita’ di adattamento
del veicolo.
In particolare, ritiene che i soggetti che abbiano subito la perdita di
entrambi gli arti superiori non debbano attestare la sussistenza della
gravita’ del loro handicap in quanto e’ un requisito non richiesto dalla
norma. Ritiene inoltre che la documentazione medica pensionistica che
certifica la perdita di entrambi gli arti superiori sia sufficiente per
usufruire delle agevolazioni di cui al citato art. 30.
L’istante infine evidenzia che le leggi pensionistiche di guerra equiparano
la perdita funzionale dell’arto a quella anatomica e, pertanto, sostiene che
tale criterio debba essere utilizzato anche relativamente all’applicazione
dell’art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, “almeno per cio’ che
concerne gli invalidi di guerra”.
Ne consegue che coloro che abbiano perso la funzionalita’ totale degli arti
superiori sarebbero da equiparare, ai fini delle agevolazioni tributarie a
favore dei disabili, ai soggetti pluriamputati agli arti superiori.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 estende le agevolazioni per
l’acquisto di autoveicoli previste in favore di soggetti con ridotte o
impedite capacita’ motorie di cui all’art. 8 della legge n. 449 del 1997 ad
alcune categorie di disabili che versino in una particolare condizione di
gravita’, tra cui quelle dei soggetti pluriamputati, senza richiedere per
queste categorie alcun adattamento dell’autovettura.
In relazione alla categoria dei pluriamputati e’ stato precisato con
circolare 11 maggio 2001, n. 46 che l’handicap deve comunque comportare una
limitazione permanente alla deambulazione.
La gravita’ e’ pertanto il criterio utile per distinguere i soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 8 della legge n. 449 del 1997
(che hanno diritto alle agevolazioni in presenza di adattamenti al veicolo)
e i soggetti di cui all’art. 30, comma 7, della legge n.388 del 2000 (che
hanno diritto alle agevolazioni senza necessita’ di adattamento del veicolo).
Con la richiamata circolare 11 maggio 2001, n. 46 e’ stato altresi’
chiarito che la gravita’ della limitazione deve essere certificata dalla
commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della legge
n. 104/1992 da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di
handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione
permanente della deambulazione.
In relazione al quesito posto occorre tuttavia considerare che, in
precedenza, la circolare 15 luglio 1998, n. 186 ha chiarito, in merito alla
limitazione delle capacita’ motorie, che vi possono essere altre fattispecie
di patologie, non direttamente collegate agli arti inferiori, che comportano
comunque “ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti” e, che,
conseguentemente limitano la deambulazione.
Con la medesima circolare n. 186 in merito alle commissioni mediche
competenti alla certificazione e’ stato precisato che “possono considerarsi
soggetti con handicap anche tutti coloro che hanno ottenuto il
riconoscimento dell’invalidita’, per differenti cause, da commissioni
mediche pubbliche diverse da quelle previste dall’art. 4 della legge n. 104
del 1992”
Tenuto conto dei suddetti chiarimenti si deve ritenere che, nel caso in
cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all’assenza di
entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravita’ e’
insito nel tipo di patologia descritta, la gravita’ dell’handicap dovuta
alla limitazione permanente alla capacita’ di deambulazione sia di evidente
deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.
In tal caso, pertanto, si potra’ prescindere dall’accertamento formale
della gravita’ dell’handicap da parte della commissione di cui all’art. 4
della legge n. 104 del 1992.
Si ritiene, quindi, che i disabili che abbiano subito la perdita di
entrambi gli arti superiori possano usufruire dell’agevolazione di cui
all’art. 30 anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni
mediche pubbliche diverse da quelle di cui all’art. 4 della legge n. 104/92,
qualora detta certificazione indichi che la tipologia della pluriamputazione
consista nell’assenza di entrambi gli arti superiori.
In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano
vittime di guerra, si ritiene sufficiente l’accertamento sanitario
dell’handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di
cui all’art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Tale certificazione non puo’, pero’, essere ritenuta sufficiente a
certificare lo stato di gravita’ derivante dalla perdita della sola
funzionalita’ anatomica degli arti.
Infatti, coloro che sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano
nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma,
probabilmente, in quella degli invalidi con grave limitazione della
capacita’ di deambulazione oppure in quella dei disabili con ridotte o
impedite capacita’ motorie permanenti.
La valutazione di questa particolare patologia richiede, pero’, specifiche
conoscenze mediche e dovra’ necessariamente essere effettuata, di volta in
volta, in base al singolo caso concreto, da una commissione medica pubblica.
(Testo tratto dal sito www.agenziaentrate.it)

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