DPGR 3 gennaio 2005, n. 11R

Regolamento Regionale

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche).

DPGR 3 gennaio 2005, n. 11R
Regolamento di attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche). (BU n. 3, parte prima, del 12.01.05)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65;
Visto, in particolare, l’articolo 5 quater della suddetta legge regionale concernente l’approvazione del regolamento regionale relativo alle domande per i contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui al testo vigente dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) – modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65 – denominato “Regolamento di attuazione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)”;
EMANA
il seguente Regolamento:
Sommario
Capo I – Disposizioni generali e domanda per accedere al contributo
Art.1 – Oggetto
Art.2 – Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
Art.3 – Soggetti legittimati a percepire il contributo
Art.4 – Interventi ammessi a contributo
Art.5 – Tipologie di intervento
Art.6 -Contenuto della domanda e modalità di presentazione della stessa
Capo II – Criteri e modalità di assegnazione dei contributi
Art.7 – Formazione della graduatoria e criteri per l’attribuzione del punteggio
Art.8 – Modalità di erogazione del contributo
Capo III – Criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente
Art.9 – Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie
Art.10 – Entità massima del contributo erogabile per l’acquisto e l’installazione di attrezzature
Art.11 – Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda
Capo IV – Disposizioni transitorie e finali
Art.12 – Norma transitoria
Art.13 – Norma finanziaria
Art.14 – Norma finale
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Art. 01 – Oggetto
1. Il presente regolamento, in esecuzione dell’articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66, e da ultimo modificata dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 65, disciplina:
a) le modalità di presentazione della domanda per accedere ai contributi regionali e la documentazione da allegare alla stessa;
b) i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi da erogare per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;
c) i criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente.
Art. 02 – Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
1. Possono presentare le domande per accedere ai contributi previsti dall’articolo 4 e dal titolo I bis della l.r. 47/1991:
a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione del comune dell’ammissione al contributo quale beneficiario.
2. Possono presentare la domanda coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1.
Art. 03 – Soggetti legittimati a percepire il contributo
1. Oltre ai soggetti di cui all’articolo 2, per gli interventi richiesti secondo le modalità del presente regolamento, possono percepire i contributi regionali i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all’articolo 2, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.
Art. 04 – Interventi ammessi a contributo
1. Sono ammessi ai contributi previsti nel titolo I bis della l.r. 47/1991 gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:
a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all’articolo 2;
b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati:
a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l’autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali;
b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.
3. La congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate al comma 2, lettere a) e b), con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo è attestata da una commissione tecnica, istituita dal comune entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 05 – Tipologie di intervento
1. Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell’articolo 4, possono consistere in:
a) opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
1) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
2) strumenti idonei a favorire la sicurezza d’uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
3) dispositivi idonei a favorire l’orientamento e la mobilità negli ambienti;
4) dispositivi impiantistici idonei a favorire l’autonomia domestica delle persone disabili.
Art. 06 – Contenuto della domanda e modalità di presentazione della stessa
1. I soggetti legittimati di cui all’articolo 2, presentano al comune ove hanno la residenza anagrafica, ovvero ove è situato l’immobile, la domanda corredata della documentazione prevista, con l’indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, del relativo preventivo di spesa, allegando, altresì, apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
2. La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all’articolo 5 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), congiuntamente all’acquisto e all’installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera b). In tale caso, per la determinazione dell’entità del contributo si applica l’articolo 11.
3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.
5. Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.
6. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all’articolo 7.
7. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il comune trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.
Capo II – CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 07 – Formazione della graduatoria e criteri per l’attribuzione del punteggio
1. Il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato secondo le disposizioni del presente articolo. Il comune rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalla autorità competente, si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata:
1) persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100);
2) persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), con la seguente specificazione:
a) disabilità grave: 40 punti
b) disabilità completa: 60 punti
3. In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, attestata dalla competente commissione tecnica istituita dal comune, si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:
a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti
b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti
4. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo ovvero da chi l’abbia a carico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Art. 08 – Modalità di erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo è effettuata dal comune dopo l’esecuzione delle opere, l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
2. Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria ed il comune intenda soddisfare un maggior numero di richieste, l’entità del contributo erogabile ai sensi degli articoli 9 e 10 può essere ridotta dal comune nella misura massima del 10 per cento. In ogni caso, alle richieste inserite in graduatoria e non soddisfatte si applica l’articolo 6, comma 6.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal comune al momento dell’ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.
4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso, è garantito il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9 e 10.
5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.
6. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, sono reimpiegate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.
Capo III – CRITERI E MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE A CIASCUN RICHIEDENTE
Art. 09 – Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie
1. Per la realizzazione delle opere edilizie indicate all’articolo 5, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a 7.500,00 euro per ogni singolo intervento.
Art. 10 – Entità massima del contributo erogabile per l’acquisto e l’installazione di attrezzature
1. Per l’acquisto e l’installazione delle attrezzature, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro per ogni singolo intervento.
Art. 11 – Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda
1. Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall’articolo 6, comma 2 che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), congiuntamente all’acquisto e all’installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento, ai sensi degli articoli 9 e 10.
Capo IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12 – Norma transitoria
1. In relazione alle domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili presentate entro il termine del 31 dicembre 2004, i comuni formulano le graduatorie ed erogano i contributi ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. A favore dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo, regolarmente accettata dal comune nel periodo compreso dal 2 marzo 2003 al 31 dicembre 2004 ai sensi della l. 13/1989, è ammessa l’erogazione del contributo anche per le spese sostenute per opere già realizzate.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 13 – Norma finanziaria
1. Alle spese derivanti dal presente regolamento si fa fronte con gli stanziamenti regionali previsti dall’articolo 11, comma 3, della l.r. 47/1991, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Art. 14 – Norma finale
1. Ai sensi dell’articolo 10 ter, comma 2, della l.r. 47/1991, a far data dalla entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11, e 12 della l. 13/1989.

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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