D M – Ministero dell’Ambiente – 23 ottobre 1998. vedi allegato 3 p.7. – Viabilità – Mobilità – Trasporti

Decreto Ministeriale

Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.

DECRETO 23 ottobre 1998. vedi allegato 3 p.7.

Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i
sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. (G. U. n. 260 del 06-11-1998)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA’

Vista legge n. 349/1986, articolo 2, comma 14, circa le competenze
del Ministero dell’ambiente e del Ministero della sanita’ in merito
alla determinazione dei limiti massimi di accettabilita’ delle
concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, art. 3, comma 1, che
attribuisce al Ministero dell’ambiente il compito di stabilire, di
concerto con il Ministero della sanita’, i criteri ambientali e
sanitari per l’adozione delle misure di limitazione della
circolazione ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico;
Vista la direttiva europea n. 94/63/CEE, in materia di controllo
delle emissioni dei composti organici volatili;
Vista la direttiva europea n. 96/62/CEE, in materia di tutela della
qualita’ dell’aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 1983, in merito agli standard di qualita’ dell’aria e del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai
valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell’aria in
ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione;
Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, in merito ai criteri per
il controllo dell’inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei
piani di risanamento della qualita’ dell’aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992
recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento
urbano;
Visto il proprio decreto 25 novembre 1994 che aggiorna i limiti di
concentrazione ed i livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi
di qualita’ dell’aria per la frazione delle particelle sospese PM10,
per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice
della Strada” e il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada”;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
5 febbraio 1996, in materia di verifica dei gas di scarico degli
autoveicoli in circolazione;
Vista la direttiva n. 91/441/CEE, in materia di emissioni
inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro
dell’ambiente 28 dicembre 1991;
Vista la direttiva n. 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti
del 29 febbraio 1996;
Vista la direttiva n. 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti
dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro
dei trasporti 4 settembre 1995;
Vista la direttiva n. 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti
dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro
dei trasporti 14 novembre 1997;
Vista la direttiva n. 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti
dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci,
recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992;
Vista la direttiva n. 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti
dai veicoli pesanti il trasporto delle persone e delle merci,
recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;
Vista la direttiva n. 97/24/CE, relativa fra l’altro alle emissioni
inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiiva del ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998
concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu)
ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b) del nuovo codice della
strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998 concernente la mobilita’
sostenibile nelle aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di
cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in
evidenza situazione critiche in relazione alle concentrazioni
atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e
particelle sospese;
Considerata la pericolosita’ per l’ambiente e per la salute delle
popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze
inquinanti sopracitate nell’aria delle citta’;
Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti
primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi
policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di
monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilita’ nella
generazione dell’inquinamento atmosferico urbano;

Decreta:
Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell’articolo 3 della legge
4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione
di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

1. Il presente decreto si applica nei comuni individuati
all’allegato III del decreto 25 novembre 1994 ovvero nei comuni con
popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e
l’entita’ delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti
dei livelli di attenzione e/o degli obiettivi di qualita’ individuati
nel citato decreto, nonche’ negli altri comuni individuati dalle
regioni nei piani di risanamento di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, o da loro
stralci, o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di
inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell’articolo
9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1992.

Art. 3.

1. Al fine dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 1, i
sindaci dei comuni di cui all’art. 2, avvalendosi del supporto
tecnico dell’ARPA e dell’AUSL:
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvedono all’effettuazione di una valutazione preliminare
della qualita’ dell’aria del territorio comunale con l’indicazione
delle aree maggiormente interessate dall’inquinamento e della
popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui
all’allegato 1 al presente decreto;
al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio
dell’anno successivo, provvedono alla predisposione di un rapporto
secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 al presente decreto.
2. I sindaci dei comuni di cui all’articolo 2 assicurano la
diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto
annuale di cui al comma 1 e ne inviano copia al Ministero
dell’ambiente e al Ministero della sanita’.

Art. 4.

1. I sindaci dei comuni di cui all’art. 2, sulla base della
valutazione di cui all’art. 3 – in fase di prima applicazione – e dei
suoi successivi aggiornamenti, dispongono entro il 1 febbraio di ogni
anno le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o
divieto della circolazione ai fini della prevenzione
dell’inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dall’allegato
3 al presente decreto.
2. Le misure programmate di cui al precedente comma, sono
integrate, in concertazione con la provincia e la regione, con il
piano di intervento operativo di cui all’ art. 9 del decreto 20
maggio 1991 e con i piani di risanamento della qualita’ dell’aria di
cui all’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.
3. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, di norma, almeno
annuale, e possono essere modificate nel corso dell’anno sulla base
delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello
stato della qualita’ dell’aria in relazione ai dati raccolti in un
periodo rappresentativo.
4. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione
preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga
predisposta in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci,
sentite l’ARPA e l’AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le
misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di
traffico.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto 25 novembre 1994 e’
sostituito dal seguente:
“2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della
concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo
discontinuo secondo quanto riportato nell’allegato VII.”.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 1998
Il Ministro dell’ambiente
Ronchi
Il Ministro della sanita’
Bindi

Allegato 1

VALUTAZIONE PRELIMINARE
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

1. La valutazione preliminare e’ finalizzata alla definizione,
relativamente agli inquinanti normati, dello stato della qualita’
dell’aria nel territorio comunale al 1998, sulla base delle
informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne di
misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori passivi
o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonche’
dall’inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e
dall’impiego di modelli certificati da agenzie, organismi o altre
istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello nazionale
o internazionale o validati secondo procedure documentate.
2. In via generale, dovrebbe essere seguita la seguente procedura:
a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni
fisse o da campagne di misura e i dati metereologici disponibili;
b) integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati
suba);
c) redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione
spaziale e temporale;
d) se necessario integrare, tramite l’uso di modelli le misurazione
suba) e b) con i dati subc) per valutare la distribuzione delle
concentrazioni di inquinanti;
e) presentare i risultati ottenuti dalla valutazione in forma di
mappe del territorio comunale in cui vengano individuate le aree in
cui sono superati o sono a rischio di superamento i livelli di
attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualita’ dell’aria;
f) effettuare una valutazione dell’estensione delle aree
interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi
presente coinvolta;
g) sulla base delle valutazioni effettuate sube) e f), individuare
le aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le
zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a
misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore;
h) stabilire le prime misure di prevenzione finalizzate alla
riduzione delle emissioni dalle sorgenti stazionarie e mobili.

Allegato 2

RAPPORTO ANNUALE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA

Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello
stato della qualita’ dell’aria nel territorio comunale, per gli
inquinanti normati, e di informazione sulle misure di prevenzione
gia’ adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base
delle misure programmate.
Il rapporto dovra’ contenere di norma:
a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell’anno mediante i
sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate;
b) l’inventario aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e
per tipologie di sorgenti;
c) le informazioni sull’andamento dei parametri meteoclimatici;
d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al
loro andamento nel corso dell’anno ottenute integrando eventualmente
le misure con le simulazioni modellistiche;
e) la valutazione della qualita’ dell’aria e dei fattori
meteoclimatici ed antropici coinvolti;
f) la valutazione dell’estensione delle aree interessate, delle
sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) le misure di prevenzione attuate ed un’analisi critica dei
risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di
miglioramento della qualita’ dell’aria con particolare riferimento
alle zoneoggetto dei provvedimenti di cui all’allegato 3 ed a quelle
che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di
detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
h) i programmi di rilevazione per l’anno successivo;
i) sulla base delle valutazioni effettuate subd), e), f) e g),
l’individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli
di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere
soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei
veicoli a motore.

Allegato 3

MISURE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DA SORGENTI MOBILI

1. Nei comuni di cui all’art. 2 del presente decreto, come misura
preventiva, e’ posto il divieto di circolazione nei centri abitati
per tutti gli autoveicoli che non effettuano il controllo almeno
annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.
2. Nei comuni di cui all’art. 2 devono essere adottate misure di
limitazione della circolazione nei centri abitati in base ai criteri
indicati ai successivi punti 3, 4, 5, 7 e 8 per ridurre i livelli di
inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e
successivamente, dal rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria, in
cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del
valore obiettivo di qualita’ di cui all’allegato IV al decreto del
Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994.
Le zone in cui vengono applicate le misure devono essere di
estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione
significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell’area
di superamento tenendo conto della esigenza di non determinare
situazioni critiche in altre aree.
3. Quando il valore medio annuo rilevato per il benzene nelle aree
di cui al punto 2 supera il valore obiettivo va disposta la
limitazione della circolazione nei centri abitati dei veicoli a
motore ad accensione comandata. Il valore medio annuo e’ calcolato
secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente del 25
novembre 1994.
Il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a
motore ad accensione comandata nelle zone di cui al punto 2 in
maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere,
settimanali o per particolari periodi dell’anno sulla base delle
valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.
Il sindaco puo’ consentire la circolazione delle seguenti tipologie
di veicoli a motore ad accensione comandata nel caso che il loro
contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile
col raggiungimento dell’obiettivo di qualita’:
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
91/441/CEE,
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
94/12CEE,
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
93/59/CEE,
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
96/69/CE,
– motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della
direttiva n. 97/24/CE,
– motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del
Cap. 5 della direttiva n. 97/24/CE.
4. Quando il valore medio annuo rilevato per gli idrocarburi
policiclici aromatici (benzo(a) pirene) nelle aree di cui al punto 2
supera il valore obiettivo va disposta la limitazione della
circolazione nei centri abitati dei veicoli a motore.
Il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a
motore nelle zone di cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero
articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per
particolari periodi dell’anno sulla base delle valutazioni di cui
agli allegati 1 e 2.
Il sindaco puo’ consentire la circolazione delle seguenti tipologie
di veicoli a motore nel caso che il loro contributo, in termini di
emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene),
risulti compatibile col raggiungiruento dell’obiettivo di qualita’:
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
91/441/CEE,
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
94/12CEE,
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
93/59/CEE,
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
96/69/CE,
– motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della
direttiva n. 97/24/CE,
– motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di emissione del
Cap. 5 della direttiva n. 97/24/CE.
– autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di
massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione
di cui all’ allegato I, tabella 6.2.1, lettera a) della stessa
direttiva,
– autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di
massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione
di cui all’ allegato I, tabella 6.2.1, lettera b) della stessa
direttiva,
– autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il
trasporto di persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate.
5. Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese
PM1O nelle aree di cui al punto 2 supera il valore obiettivo, va
disposta la limitazione della circolazione nei centri abitati degli
autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea.
Il sindaco dispone la limitazione della circolazione degli
autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nelle zone di
cui al punto 2 in maniera permanente, ovvero articolata per fasce
orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell’anno
sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.
Il sindaco puo’ consentire la circolazione delle seguenti tipologie
di autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nel caso che
il loro contributo, in termini di emissioni di particelle sospese
PM10, risulti compatibile col raggiunglmento dell’obiettivo di
qualita’:
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
94/12CEE,
– autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva n.
96/69/CE,
– autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di
massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai
sensi della direttiva n. 91/542/CEE conformi ai valori di emissione
di cui all’ allegato I, tabella 6.2.1, lettera b) della stessa
direttiva,
– autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il
trasporto di persone di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate.
6. In caso si verifichino nell’arco dell’anno superamenti
significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui
all’allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre
1994, i sindaci adottano misure di limitazione della circolazione
applicando criteri analoghi a quelli indicati ai punti 2, 4, 7 e 8.

7. Sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i
mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilita’,
i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap o guidate da
soggetti portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori elettrici, nonche’ gli autoveicoli ibridi (dotati di
motori elettrici e di uno a combustione interna) e gli altri
autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai
fini dell’attuazione dell’articolo 5 del decreto del Ministro
dell’ambiente 27 marzo 1998.

8. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della
circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate
alternative trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della
domanda di mobilita’ delle merci e delle persone tramite veicoli a
ridotte emissioni inquinanti. A tal fine i sindaci stipulano appositi
accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto
pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle
emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da realizzare tramite
l’utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del parco
veicolare.
9. Per l’attivazione dei provvedimenti di limitazione della
circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l’individuazione
delle diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini
del controllo delle stesse.

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