Amministratore di Sostegno: alcuni aggiornamenti in merito a significative
pronunce della giurisprudenza. (16.02.2007 ) Tutela
giudiziaria
Amministratore di Sostegno: alcuni aggiornamenti in merito a significative
pronunce della giurisprudenza.
Sembra che la ratio della Legge 9 gennaio 2004, n. 6, sia stata recepita da
coloro che operano nell'ambito della giustizia. Alla luce delle pronunce più recenti
possiamo ritenere confermate le caratteristiche dell'istituto delineate dal
legislatore. Non solo, quello che in gergo viene chiamato “diritto vivente”,
ha consentito di chiarire alcuni punti oscuri presenti nelle disposizioni di
legge risolvendo diversi dubbi interpretativi.
Entriamo nel merito di alcune delle più recenti pronunce.
Il Tribunale di Bologna, nella sentenza del 03.10.2006, n° 2288, ha enunciato
a chiare lettere come la scelta tra interdizione o amministrazione di sostegno
non debba basarsi sulla gravità o natura dell'infermità.
Nel caso in esame il Tribunale ha respinto l'istanza d'interdizione promossa
dai genitori di persona in stato vegetativo permanente adottando un'argomentazione
essenzialmente logica. Si legge infatti nelle motivazioni che le gravissime
condizioni cliniche, comportanti l'annullamento delle relazioni sociali, unitamente
alla degenza presso una struttura protetta, costituiscono di per sé una
prima protezione dal compimento di atti svantaggiosi. Senza basarsi esclusivamente
e riduttivamente sulla gravità delle condizioni personali, ma in considerazione
di tutte le circostanze e specificità della singola fattispecie, il
Tribunale, dunque, ha optato per la nomina dell' amministratore di sostegno,
con notevole risparmio di tempo per l'attivazione degli strumenti di tutela.
Tale pronuncia, peraltro, è conforme ad un recente orientamento della
Corte di Cassazione (n° 13584 del 12.06.2006) che nel definire i criteri
in base ai quali utilizzare l'interdizione o l'amministrazione di sostegno
prescinde dall'intensità dell'infermità facendo esclusivamente
riferimento al grado di adattabilità dello strumento di tutela alle
condizioni della persona.
Secondo il citato orientamento anche nell'ipotesi di grave non autosufficienza
o di grave infermità non risulta automatico il ricorso all'interdizione,
infatti, con l'amministrazione di sostegno “…il legislatore ha inteso configurare
uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto,
che si distingue dall'interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto
quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale,
in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno
che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle
singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano
determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della
interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo,
in considerazione della gravità degli effetti cha da esso derivano,
a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa
misura…”
La conferma che l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha aperto il campo
non solo alla tutela degli infermi di mente ma di chiunque si trovi in situazione
di difficoltà nell'esercizio dei suoi diritti è data anche dalla
pronuncia del Tribunale di Modena dell' 8 febbraio 2006.
Nel caso ora richiamato è stata disposta la nomina dell'amministratore
di sostegno in favore di persona tossicodipendente. Il Giudice Tutelare ha
ritenuto opportuna l'applicazione della legge 6/2004 al fine di dare sostegno
ad “…una persona che probabili debolezze caratteriali, presumibili errori nelle
scelte di vita …hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso
arduo dalla tossicodipendenza…”.
Nei casi di tossicodipendenza, pertanto, l'amministrazione di sostegno potrebbe
divenire un ulteriore strumento da coordinare con gli altri istituti di protezione
e supporto dei nuclei familiari problematici (come ad esempio l'affido familiare).
Relativamente all'annosa questione della necessità o meno del patrocinio
di un avvocato nella procedura di nomina si registra una parziale discrepanza
tra giurisprudenza di merito e di legittimità. E' stata più volte
richiamata nelle letteratura giuridica l'Ordinanza della Corte d'Appello di
Venezia del 16 gennaio 2006 con cui si è ribadita la natura non contenziosa
della procedura di nomina dell'amministratore di sostegno e quindi la non indispensabilità dell'intervento
di un avvocato.
La Corte ha considerato come la nuova disciplina abbia prodotto una vera e
propria rottura con il sistema precedente, insistendo sul fatto che la legge
6/2004 sia stata pensata anche per creare un procedimento strutturalmente semplificato
ed improntato a principi di massima rapidità, semplificazione, non onerosità,
sburocratizzazione, elasticità.
A giudizio della Corte di merito “…la finalità preminente del nuovo
istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile, di adeguata gestione
degli interessi del soggetto debole, che si devono soddisfare con celerità, è di
per sé sufficiente ad escludere la necessità di dover ricorrere
alla figura del procuratore…”
Generalmente l'impossibilità per le parti di stare in giudizio personalmente
non si evince semplicemente dal fatto che il testo normativo niente disponga
in merito, i casi di assenza dell'onere della difesa tecnica, infatti, si possono
desumere anche per via interpretativa dal sistema. Ed in relazione all'amministrazione
di sostegno sarebbe proprio l'interpretazione sistematica ad escludere la necessità della
difesa tecnica.
Inoltre, la possibilità di presentare il ricorso al Giudice Tutelare
senza l'assistenza di un avvocato si può desumere anche dall'interpretazione
letterale dell'art 411 c.c. Nella disposizione citata, invero, è stata
utilizzata l'espressione “direttamente” che può solo indicare la possibilità di
presentare “personalmente” il ricorso contemplato dall'art 411 c.c. Non si
vede, a maggior ragione, come la possibilità di adire direttamente (e
quindi personalmente) il giudice dovrebbe escludersi in relazione al ricorso
ordinario ex art 406 c.c.
Né si può dedurre che il carattere contenzioso del procedimento
si debba evincere dalla necessità dell'intervento del Pubblico Ministero
che, in quanto promotore di giustizia, rappresenta semmai un ulteriore elemento
di garanzia. In sintesi, conclude la Corte, nell'amministrazione di sostegno
il Giudice Tutelare “…non interviene mai con l'obiettivo di accertare la mancanza
di capacità d'agire del beneficiario, bensì solo per gestirne
e proteggerne gli interessi…”, come avviene nei casi di trattamento sanitario
obbligatorio ex art. 35 legge 833/1978 e di interruzione volontaria della gravidanza
ex art. 12 legge 194/1978, procedimenti che non richiedono necessariamente
l'assistenza del difensore.
Le conclusioni della Corte D'Appello ora descritte non sono state integralmente
confermate dalla Corte di Cassazione. Sebbene l'orientamento dominante della
giurisprudenza di merito abbia escluso la necessità della difesa tecnica,
data la natura non contenziosa della procedura, ascrivibile all'area della
volontaria giurisdizione, la Sezione Prima Civile della Suprema Corte con sentenza
n. 25366 del 29 novembre 2006 ha pronunciato un principio giuridico parzialmente
dissonante.
Si afferma infatti che nell'ipotesi in cui il decreto di nomina comporti la
limitazione dei diritti inviolabili della persona non si possa prescindere
dal patrocinio di un avvocato; in tutte le altre ipotesi, invece, il ricorso
potrà essere presentato anche personalmente.
La Corte dunque opera una distinzione basata sull' effettiva incisività che
verrà ad assumere il provvedimento richiesto, desumibile dalle caratteristiche
del caso concreto.
Pertanto, nell'ipotesi in cui i poteri da riconoscere all'amministratore di
sostegno fossero tali da incidere sui diritti personalissimi, limitandoli,
risulterebbe imprescindibile la garanzia della difesa tecnica come elemento
essenziale del giusto processo.
Con la nomina dell'amministratore di sostegno“…Il giudice tutelare può emettere
provvedimenti incidenti nella sfera giuridica dell'interessato con effetti
analoghi a quelli incapacitanti dell'interdizione ed inabilitazione, pertanto
una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige
che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime
garanzie che assistono le procedure di interdizione o inabilitazione, con particolare
riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, non potendo
ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a provvedimenti
che spieghino pari effetti sostanziali…”
La legge 6/2004 ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale che
si è pronunciata con sentenza del 9 dicembre 2005, n° 440, su questione
di legittimità sollevata dal Tribunale di Venezia.
Ad avviso del Tribunale rimettente la legge 6/2004 avrebbe provocato la coincidenza
giuridica tra interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno,
cioè si sarebbe verificata la sovrapposizione dei tre istituti sotto
il profilo dell'applicazione pratica stante la mancanza di chiari confini tra
le diverse fattispecie con eccessiva discrezionalità dell'organo giurisdizionale
nel delicatissimo ambito della sfera di libertà ed autodeterminazione
dei singoli.
La Consulta ha rigettato la questione proposta negando la sovrapposizione tra
gli istituti e confermando il carattere residuale di interdizione ed inabilitazione.
Ci sembra opportuno citare anche il Decreto del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Roma del 22 aprile 2005 che mette in evidenza gli effetti dell'amministrazione
di sostegno sul diritto successorio.
In particolare con il citato provvedimento è stata estesa la protezione
dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, già prevista
per le persone incapaci, anche nell'ipotesi di amministrazione di sostegno.
Come si può notare viene confermata dalla prassi giuridica l'elasticità dell'istituto,
quindi la sua idoneità a fronteggiare efficacemente le situazioni più disparate
di non autosufficienza della persona.
Quello che possiamo evincere dalla disciplina e, con conforto, dalla sua applicazione
pratica, è senz'altro la possibilità che viene riconosciuta alla
famiglia, ai servizi, agli enti di tutela portatori di interessi diffusi ed
alla magistratura, di definire e realizzare efficaci misure di protezione non
solo nei casi di soggetti infermi di mente, invalidi o portatori di handicap,
ma in tutte quelle circostanze caratterizzate dalla perdita più o meno
grave dell'autonomia personale.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando - Centro d'informazione per la disabilità.
U.I.L.D.M. Sez. Pisa.
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