2008 12 18 L R Toscana 66 Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza
2008 12 18 L R Toscana 66 Istituzione del fondo regionale
per la non autosufficienza
19.12.2008 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 44.
Legge Regionale 18 dicembre 2008, n. 66 Istituzione del
fondo regionale per la non autosufficienza.
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la
seguente legge:
SOMMARIO
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e finalità della legge
Capo II Composizione e ripartizione delle risorse del fondo
Art. 2 - Composizione del fondo
Art. 3 - Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto
Art. 4 - Concorso finanziario dei comuni
Art. 5 - Aggiornamento del fondo
Capo III Interventi finanziati tramite il fondo
Art. 6 - Programmazione degli interventi
Art. 7 - Tipologie delle prestazioni
Art. 8 - Destinatari delle prestazioni
Capo IV Accesso alle prestazioni erogate tramite il fondo
Art. 9 - Segnalazione del bisogno
Art. 10 - Il governo dell'accesso Art. 11 - Unità di valutazione multidisciplinare
Art. 12 - Progetto di assistenza personalizzato
Art. 13 - Determinazione dei livelli di gravità e di appropriatezza
delle prestazione
Art. 14 - Modalità di compartecipazione al costo della prestazione
Capo V Strumenti a supporto del fondo
Art. 15 - Strumenti di partecipazione
Art. 16 - Monitoraggio sulla gestione del fondo
Art. 17 - Sistema informativo
Capo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 18 - Norma finanziaria
Art. 19 - Norma di prima applicazione
Art. 20 - Clausola valutativa
Art. 21 - Entrata in vigore
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e finalità della legge
1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali) e nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con
la presente legge istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di
seguito denominato “fondo”, al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico
dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti,
disabili e anziane di cui rispettivamente all'articolo 55 ed all'articolo 54,
comma 3 della l.r. 41/2005.
2. Ai fini della presente legge, si considerano non autosufficienti le
persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia,
delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi
causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali
della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni
di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilità psicofisica
e mentale. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate dall'età delle
persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della
disabilità.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) persegue l'obiettivo di migliorare la qualità, quantità e
appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti,
disabili e anziane;
b) promuove la realizzazione di un sistema improntato alla prevenzione della
non autosufficienza e della fragilità ai sensi dell'articolo 54, comma
1, lettera b), della l.r. 41/2005 e del piano sanitario e sociale integrato
regionale;
c) favorisce percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la
domiciliarità.
Capo II Composizione e ripartizione delle risorse del fondo
Art. 2 Composizione del fondo
1. Il fondo è costituito:
a) da risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno
dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili
e anziane, secondo le indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale;
b) da risorse provenienti dal fondo sociale regionale;
c) da risorse provenienti dal fondo nazionale per l'assistenza alle persone
non autosufficienti, nonché da eventuali ulteriori risorse nazionali
trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;
d) da risorse provenienti da lasciti o donazioni, compatibili con questa finalità sociosanitaria.
Art. 3 Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto
1. Il fondo è ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale,
sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale delle società della
salute di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina
del servizio sanitario regionale), modificata dalla legge regionale 10 novembre
2008, n. 60, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:
a) indicatori di carattere demografico;
b) indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e
di non autosufficienza ;
c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane
accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Una quota pari al 10 per cento del fondo è finalizzata a sostenere
lo sviluppo omogeneo del sistema in ambito regionale con particolare riferimento
ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme
a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.
3. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono trasferite con vincolo
di destinazione alle società della salute e gestite con contabilità separata
per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.
4. Nelle aree territoriali dove non è costituita la società della
salute, le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione,
all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base
delle indicazioni della conferenza zonale dei sindaci, e gestite con contabilità separata
per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.
5. Nelle aree di cui al comma 4, la conferenza zonale dei sindaci, in
accordo con l'azienda unità sanitaria locale, può assegnare le
risorse derivanti dal fondo ad altri soggetti ai quali, sulla base delle disposizioni
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), è stata attribuita la gestione associata dei servizi
e l'esercizio associato delle funzioni.
Art. 4 Concorso finanziario dei comuni
1. I comuni concorrono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 con risorse proprie, indicate nei patti interistituzionali sottoscritti, secondo
modalità definite dalla conferenza regionale delle società della
salute di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005; tali patti definiscono, in
particolare, l'apporto finanziario degli enti locali al fondo di cui all'articolo
3, comma 1.
2. Il concorso finanziario dei comuni all'alimentazione del fondo non
può in ogni caso essere inferiore alla spesa storica sostenuta a titolo
di assistenza ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007
approvati a norma di legge.
Art. 5 Aggiornamento del fondo
1. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema e di assicurare
l'equilibrio finanziario della gestione del fondo, la Giunta regionale, con riferimento
alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio, aggiorna annualmente il quadro
delle risorse destinate alla non autosufficienza nell'ambito del piano sanitario
e sociale integrato regionale, in conformità all'articolo 10 bis della
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
Capo III Interventi finanziati tramite il fondo
Art. 6 Programmazione degli interventi
1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale indica le procedure
di accesso e di presa in carico delle persone non autosufficienti, disabili e
anziane, come definite dall'articolo 1, comma 2.
Art. 7 Tipologie delle prestazioni
1. Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone non autosufficienti,
disabili e anziane entro i limiti e secondo le modalità previste dalla
presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali
e sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza,
al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.
2. Le risorse del fondo sono destinate all'erogazione delle prestazioni
previste dal piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all'articolo 12,
nell'ambito delle seguenti tipologie:
a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in
forma diretta dal servizio pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite
titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali,
in coerenza con la programmazione regionale;
c) inserimenti in strutture semiresidenziali;
d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e) inserimenti permanenti in residenza.
3. Le prestazioni, di cui al comma 2 sono assicurate attraverso quote
dedicate del fondo, secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario e sociale
integrato regionale.
Art. 8 Destinatari delle prestazioni
1. Sono destinatari delle prestazioni a carico del fondo coloro che:
a) sono residenti nel territorio regionale;
b) si trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto indice
di gravità accertato sulla base della valutazione effettuata dall'unità di
valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'articolo 11;
oppure
c) sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Capo IV Accesso alle prestazioni erogate tramite il fondo
Art. 9 Segnalazione del bisogno
1. La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata
dall'interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, della l.r. 41/2005, tramite la presentazione di una istanza, contenente la
segnalazione del bisogno, ai presìdi di cui al successivo articolo 10,
comma 1 nelle zone-distretto di residenza della persona non autosufficiente.
Art. 10 Il governo dell'accesso
1. A livello zonale, anche in relazione a particolari caratteristiche
del territorio, sono istituiti presìdi, denominati “punti insieme” che
assicurano l'accoglienza e l'informazione alla persona che richiede la valutazione
di non autosufficienza. I punti insieme assicurano, altresì, che entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, la UVM
presenti la risposta assistenziale ritenuta appropriata e la condivida con la
persona interessata ed i suoi familiari.
2. Il responsabile di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste
dall'articolo 64, commi 4 e 5 della l.r. 40/2005, assicura il governo dell'accesso,
il coordinamento dei punti insieme e della UVM; il responsabile di zona garantisce,
in particolare:
a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell'attività dei punti insieme e della UVM;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del responsabile del PAP mediante l'individuazione della figura
professionale sulla base delle caratteristiche del bisogno prevalente; tale
figura ha il compito di seguire l'attuazione del PAP e di essere il referente
organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari.
Art. 11 Unità di valutazione multidisciplinare
1. L'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un'articolazione
operativa della zona-distretto ed è composta da:
a) un medico di distretto;
b) un assistente sociale;
c) un infermiere professionale.
2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina
generale della persona sottoposta a valutazione; la UVM, in relazione ai casi
in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche,
sociali e sanitarie, e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti
necessari; la UVM può ascoltare, su richiesta, le persone oggetto della
valutazione o i loro familiari e riceverne memorie scritte.
3. La UVM è costituita con atto del responsabile di zona di cui
all'articolo 10, comma 2, sulla base delle competenze previste dall'articolo
64 della l.r. 40/2005. Il coordinamento della UVM è assegnato dal responsabile
di zona ad uno dei membri della UVM stessa. 4. In ogni zona-distretto è costituita
una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.
5. La UVM svolge le seguenti funzioni:
a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del
richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del
fondo;
c) definisce il PAP di cui all'articolo 12, con indicazioni quantitative e
temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari,
semiresidenziali e residenziali;
d) individua l'indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in
sessanta giorni dalla prestazione dell'istanza di cui all'articolo 9 il tempo
massimo per l'erogazione della prestazione;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede,
nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.
Art. 12 Progetto di assistenza personalizzato
1. Il progetto di assistenza personalizzato (PAP), elaborato dalla UVM,
per i soggetti indicati dall'articolo 8, contiene gli obiettivi e gli esiti attesi
in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona
non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare,
individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno
di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Nella elaborazione del PAP, la UVM si pone l'obiettivo di una condivisione
dei contenuti del progetto con la persona assistita ed i suoi familiari, valutando
possibili offerte di prestazioni alternative.
3. Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali
previste nel PAP entro il termine di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e),
la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa
entro novanta giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste nel
PAP.
Art. 13 Determinazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle
prestazioni
1. La valutazione multidimensionale della non autosufficienza è finalizzata
ad individuare i livelli di gravità della persona non autosufficiente,
disabile e anziana ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, con riferimento
alle aree di bisogno individuate dalla classificazione internazionale del funzionamento
della disabilità e della salute (ICF) approvata dall'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), sulla base dei seguenti criteri:
a) stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle
attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali
della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristico;
b) condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale,
ai disturbi del comportamento ed ai disturbi dell'umore;
c) situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale
presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al
livello di copertura assistenziale quotidiano.
3. La procedura di valutazione si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione della condizione di non autosufficienza, al fine di verificare
la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo e di orientare la scelta
verso il percorso assistenziale domiciliare, semiresidenziale o residenziale;
b) individuazione del livello di gravità del bisogno;
c) progettazione del percorso assistenziale appropriato tenendo anche conto
delle aspirazioni di vita della persona interessata e definizione delle corrispondenti
quote di risorse destinate al finanziamento delle prestazioni.
4. Gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza
delle prestazioni sono determinati dal piano sanitario e sociale integrato regionale.
Art. 14 Modalità di compartecipazione al costo della prestazione
1. Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico di tutte le persone
che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate
indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli
essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento,
sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai
costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria,
secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali definiti da apposito
atto regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
2. Nelle more della definizione e del finanziamento dei LIVEAS, l'atto
di indirizzo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri generali:
a) nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare si tiene
conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della
prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE;
b) nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale
e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE,
sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale
percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di
assistenza;
c) nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla
persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della
situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta
entro il primo grado;
d) in relazione alle diverse fasce di reddito defi nite, e nel rispetto dei
principi di equità e solidarietà, si prevedono ipotesi di esenzione
totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione;
e) al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, si prevede
la graduale erogazione delle prestazioni economiche in relazione alle risorse
progressivamente disponibili;
f) si ammette la facoltà delle amministrazioni competenti di elevare
le soglie di esenzione corrispondenti alle fasce di reddito di cui alla lettera
d).
3. Resta salva la facoltà per gli enti competenti di intraprendere
azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto
beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.
Capo V Strumenti a supporto del fondo
Art. 15 Strumenti di partecipazione
1. La partecipazione delle associazioni di rappresentanza e tutela degli
utenti alla valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona
non autosufficiente, disabile e anziana, condizione di qualità per la
realizzazione del sistema stesso, è assicurata attraverso:
a) la commissione per le politiche sociali di cui all'articolo 62 della l.r.41/2005;
b) le consulte di zona-distretto delle società della salute, ove costituite.
Art. 16 Monitoraggio sulla gestione del fondo
1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni
di monitoraggio sulla gestione del fondo verificando, in particolare:
a) le condizioni di sostenibilità finanziaria del fondo alla luce delle
dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda, e dei costi unitari
delle prestazioni;
b) le eventuali difformità nell'applicazione delle procedure e delle
modalità di intervento adottate nelle zone-distretto;
c) le modalità di gestione integrata del fondo;
d) il soddisfacimento del debito informativo delle zone-distretto verso la
Regione.
Art. 17 Sistema informativo
1. La Giunta regionale, al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi della presente legge e l'efficace gestione del fondo, attiva, ai sensi
della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione
elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema
regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), un flusso informativo
regionale sulla non autosufficienza nell'ambito dei sistemi informativi gestionali
territoriali in forma integrata.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, ed in coerenza
con le indicazioni di cui all'articolo 41 della l.r. 41/2005, il debito informativo
che deve essere soddisfatto dalle zone-distretto.
3. La Giunta regionale provvede a modificare i criteri di ripartizione
del fondo qualora il debito informativo non sia soddisfatto nei tempi e nelle
modalità previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale.
Capo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 18 Norma finanziaria
1. Le risorse per la costituzione del fondo, determinate ai sensi dell'articolo
2 dal piano sanitario regionale e dal piano integrato sociale regionale, nonché quelle
assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), sono allocate
sull'unità previsionale di base (UPB) 235 “Interventi per la non autosufficienza
- Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 16 e 17 della presente
legge, stimati in euro 43.000,00 per l'anno 2008 ed euro 210.000,00 per ciascuno
degli anni 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse della UPB 711 “Funzionamento
della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e
pluriennale 2008 - 2010.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio
di previsione 2008 e pluriennale 2008 -2010 sono apportate le seguenti variazioni
rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2008
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza -Spese correnti”, per euro 43.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro
43.000,00;
Anno 2009
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza -Spese correnti”, per euro 210.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro
210.000,00;
Anno 2010
In diminuzione
UPB 235 “Interventi per la non autosufficienza -Spese correnti”, per euro 210.000,00;
In aumento
UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro
210.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19 Norma di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la programmazione
degli interventi destinati al sostegno delle persone non autosufficienti, disabili
e anziane è disciplinata con apposita modifica al piano integrato sociale
regionale 2007 - 2010. La proposta di modifica del piano contiene in particolare
gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle
prestazioni di cui all'articolo 13, comma 4 e la definizione di termini e modalità per
l'assolvimento del debito informativo di cui all'articolo 17, comma 3. Restano
fermi gli interventi a favore degli anziani a rischio fragilità previsti
dal piano sanitario regionale 2008 - 2010. La proposta di modifica del piano
integrato sociale regionale 2007-2010 è presentata dalla Giunta regionale
al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con riferimento alle persone non autosufficienti anziane
ed entro il 31 dicembre 2009 con riferimento alle persone non autosufficienti
disabili minori, adolescenti e adulte.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si applicano anche
alle società della salute già costituite, nelle more dell'adeguamento
previsto dall'articolo 142 bis della l.r. 40/2005. Nei casi in cui, alla data
di entrata in vigore della presente legge, il processo di costituzione della
società della salute sia in corso, la competente conferenza zonale dei
sindaci individua il soggetto pubblico al quale assegnare il fondo sino alla
conclusione del processo stesso.
3. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 14, comma 1, è approvato
dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ha applicazione sino alla definizione dei LIVEAS e del loro
relativo finanziamento.
4. I comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di
indirizzo di cui al comma 3, uniformano i propri regolamenti e le altre disposizioni
in materia ai contenuti dell'atto di indirizzo.
Art. 20 Clausola valutativa
1. Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario,
a decorrere dall'anno 2009, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale
una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge,
contenente in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione
evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad
essa;
b) l'ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;
c) il livello di estensione territoriale dei presìdi previsti dalla
legge, quali i punti insieme e le UVM;
d) gli esiti dell'applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica
e per l'individuazione dei livelli di gravità del bisogno;
e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall'articolo
10, comma 1, e dall'articolo 12, comma 3;
f) i risultati raggiunti in merito all'incremento del numero delle persone
assistite.
Art. 21 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 18 dicembre 2008
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 10.12.2008.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 18
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 11 luglio 2008, n. 286
Proponente:
Assessore Gianni Salvadori
Assegnata alla 4^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 1° dicembre 2008
Approvata in data 10 dicembre 2008
Divenuta legge regionale 45/2008 (atti del Consiglio)
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