Procedura di nomina dell'amministratore di sostegno.
Rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione
l'amminstrazione di sostegno risulta più semplice, ma soprattutto più breve,
anche dal punto di vista procedurale.
Il legislatore, infatti, ha previsto che l'iter per la nomina dell'amminitratore
di sostegno debba concludersi entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti
dalla data di presentazione del ricorso in cancelleria.
Il ricorso è l'atto con il quale viene richiesta la nomina
dell' amminstratore di sostegno ; alcuni tribunali mettono a disposizione
anche moduli o formulari da compilare .
Dal punto di vista territoriale è competente il giudice tutelare presso
il Tribunale del luogo in cui il beneficiairo dell'amministrazione di sostegno
ha la residenza od il domicilio.
Tutto inizia con il deposito del ricorso presso la cancelleria della
volontaria giurisdizione . Depositare significa recarsi in cancelleria
e consegnare al cancelliere il ricorso che è stato redatto ovvero
il modulo o formulario che sono stati compilati.
A questo punto entra in gioco il giudice tutelare, il quale letto il ricorso
emette un decreto con cui: fissa l'udienza di comparizione , ordina
le notifiche a coloro che ritenga di dover sentire ai fini dell'istruttoria, assegna
il termine entro il quale le notifiche devono essere effattuate.
Chi ha il compito di effettuare le notifiche?
Semplice, il ricorrente stesso, che a tal fine, dopo qualche
giorno dal depisoto del ricorso, deve tornare in cancelleria e leggersi il
decreto del giudice per sapere a chi ed entro quali termini notificare.
Si notifica sempre una copia del ricorso più una copia del
decreto del giudice , questo perché i destinatari vengano
a conoscenza sia dell'instaurazione del procedimento, che sicuramente riguarderà un
loro prossimo parente, sia della data dell'udienza di comparizione, alla
quale potranno partecipare.
Il ricorrente quindi deve ordinare in cancelleria alcune copie del
ricorso ed alcune copie del decreto che poi verranno notificate
alle persone indacate dal giudice.
Quante copie si devono ordinare?
Si dovono ordinare tante copie quante sono le persone a cui ricorso e decreto
devono essere notificati più una.
La copia in più è richiesta ai fini della procedura di notifica.
Ma chi è competente a notificare le copie del ricorso e del decreto?
Sono competenti gli ufficiali giudiziari.
Pertanto, facendo un esempio pratico, se il giudice tutelare nel decreto di
fissazione dell'udienza ha indicato 3 persone a cui effettuare le notifiche,
il ricorrente dovrà ordinare presso la cancelleria 4 copie del ricorso
e del decreto, quindi recarsi dagli ufficiali giudiziari e passarle a notifica.
Rimane una prova documentale dell'avvenuta notifica?
Si, la relazione di notificazione viene scritta dell'ufficiale giudiziario
sulla copia, fungente da originale, che è stata lasciata agli ufficiali
giudiziari e che potrà essere ritirata presso i loro uffici.
Per cui, tornando all'esempio proposto, delle 4 copie ordinate e consegnate
agli ufficiali giudiziari per la notifica, tre verranno notificate ed una sarà restituita
al ricorrente con le relative relazioni (ecco perché si chiede sempre
una copia in più).
Ciò è fondamentale perché serve a dimostrare che tutti
i destinatari delle notifiche e quindi le persone cui il giudice ritiene utile
l'audizione, hanno avuto notizia del procedimento, la verifica
di ciò è fatta dal giudice durante la prima udienza di comparizione.
Va ricordato che tutti i legittimati , cioè coloro
ai quali la legge riconosce la facoltà di proporre il ricorso, possono
intervenire nel procedimento anche se il giudice non abbia ordinato nei loro
confronti le notifiche.
Le spese di notifica sono a carico del ricorrente.
A parte queste, però, il procedimento è esente da spese processuali.
Ove la persona interessata all'amministrazione di sostegno abbia molti parenti,
per evitare notifiche troppo onerose, è consigliabile presentare un ricorso
congiunto , cioè un ricorso controfirmato da più persone;
coloro che risultano ricorrenti, infatti, non sono destinatari delle notifiche.
Ciò è perfettamente logico in quanto avendo costoro attivato
la procedura non hanno bisogno di ricevere informative in merito.
Dopo l'udienza di comparizione si apre la fase centrale del procedimento rappresentata
dall' istruttoria , che qui si caratterizza per gli ampi poteri
riconosciuti al giudice tutelare.
Questi, infatti, oltre a sentire i soggetti destinatari delle notifiche, il
ricorrente stesso ed eventualmente coloro che sono intervenuti, ha il potere
di disporre d'ufficio tutti i mezzi istruttori che ritenga utili ai
fini della decisione.
E quindi: ordinare accertamenti di natura medica, disporre consulenze tecniche
nominando degli esperti che possano verificare le condizioni psicofisiche del
beneficiario, ordinare ispezioni, sentire testimoni, valutare le produzioni
documentali.
La legge non ha fissato delle regole precise circa la conduzione di questa
fase, l'amministrazione di sostegno, dunque, si dimostra molto elastica anche
dal punto di vista dell'accertamento dei presupposti che la giustificano, accertamento
che, sotto la direzione del giudice tutelare può svilupparsi, a seconda
dei casi, secondo dinamiche differenti.
C'è una sola attività istruttoria necessaria ed imprescindibile: l'audizione
del beneficiario.
Infatti, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 407 del codice civile
il giudice tutelare “ deve sentire personalmente
la persona a cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo
in cui questa si trova”.
La dottrina è unanime nel riconoscere che la mancata audizione
del beneficiario determini la nullità del procedimento.
Terminata l'istruttoria il procedimento arriva al suo epilogo con il decreto
di nomina dell'amministratore di sostegno oppure con un provvedimento di rigetto
dell'istanza.
Nel primo caso il decreto è immediatamente esecutivo ,
ma prima di iniziare a svolgere la propria attività l'amministratore
di sostegno dovrà prestare giuramento dinnanzi al
giudice tutelare che lo ha nominato.
Con il giuramento l'amministratore di sostegno manifesta in forma solenne
la volontà di svolgere il proprio compito con fedeltà e diligenza.
Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla
Corte D'Appello ; il termine per proporre reclamo è di 10
giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto.
Possono proporre reclamo tutti coloro che hanno partecipato al giudizio .
Inoltre, sembra opportuno ritenere che il reclamo possa essere proposto da
tutti i legittimati al ricorso , anche se non abbiano partecipato
al giudizio.
Il decreto della Corte D'Appello che decide sul reclamo è ricorribile
in Cassazione entro 60 giorni decorrenti dalla
data di notifica della decisione.
Dal punto di vista procedurale l'amministrazione di sostegno potrebbe anche
essere attivata, per così dire, in via incidentale.
Infatti, nell'ipotesi in cui sia stato proposto il ricorso per l'interdizione,
ma il giudice ritenga più idonea l'amministrazione di sostegno, è prevista
la trasmissione degli atti al giudice tutelare affinché provveda in
tal senso.
La trasmissione avviene d'ufficio , dal tribunale al giudice
tutelare direttamente, senza che vi sia una preventiva sentenza di rigetto
dell'interdizione con successiva informativa al Pubblico Ministero per la presentazione
del ricorso per l'amministrazione di sostegno.
Nel caso in cui l'amministrazione di sostegno sia richiesta a favore di persona
interdetta sarà necessario proporre anche il ricorso per la revoca dell'interdizione
ed attendere i tempi di definizione del relativo procedimento.
E' questo l'unico caso in cui l'eventuale decreto di nomina dell'amministratore
di sostegno non ha efficacia immediatamente esecutiva bensì posticipata
all'esito del procedimento di revoca dell'interdizione.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – servizio d'informazione per la disabilità
Centro
di supporto per amministratori di sostegno
U.I.L.D.M. Sezione di Pisa
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