Informarecomunicando
Servizi di informazione e di sostegno rivolti al territorio
Home
Dove trovarci
News
Legislazione
FAQ
Enti coinvolti
Associazioni
Mailing List
Contattaci
 

Centro di supporto per l'amministratore di sostegno
Schedario

 

Legittimati a proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Dalla simultanea lettura degli artt. 406 e 417 del C.C., come modificati dalla legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004), possiamo evincere i cosiddetti legittimati , in altre parole coloro cui è riconosciuta la facoltà di adire direttamente il giudice tutelare attraverso la presentazione del ricorso.

In sintonia con le finalità e le caratteristiche del nuovo istituto tutelare la legge riconosce la legittimazione attiva innanzitutto al beneficiario anche se minore , interdetto o inabilitato.
Relativamente al soggetto minorenne va ricordato che l'eventuale decreto di nomina avrà efficacia solo a partire dal compimento della maggiore età, sempre che non si tratti di minore emancipato.

Secondo questa norma, pertanto, chiunque può adire personalmente il giudice tutelare richiedendo la nomina in suo favore di un amministratore di sostegno. La previsione di legge non deve apparire strana, va ricordato infatti che l'elasticità e malleabilità dell'istituto ne consentono l'applicazione anche nelle ipotesi in cui la persona sia perfettamente in sé ed abbia bisogno, come dire, solo di una longa manus investita della rappresentanza legale.
D'altro canto la scelta di ricorrere all'amministrazione di sostegno ovvero a tradizionali istituti del diritto civile compete soltanto al diretto interessato.
Ed è innegabile che in diversi casi l'amministrazione di sostegno possa rivelarsi più funzionale del conferimento di una serie di procure oppure della stipulazione di un o più contratti di mandato.
Non va neanche lasciato in secondo piano l'aspetto garantista del nuovo istituto, che prevede il controllo del giudice sui presupposti della nomina prima e sulle attività dell'amministratore poi.
Inoltre l'amministrazione di sostegno potrebbe avere, dal punto di vista decisionale, carattere interamente concorrente e per niente sostitutivo dell'amministratore al beneficiario.

Nell'ambito della sfera parentale possono proporre ricorso il coniuge , i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo; su questo niente di nuovo rispetto alla disciplina precedente.
Una delle considerevoli novità della legge, semmai, sta nell'avere riconosciuto la legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il beneficiario.
In dottrina, peraltro, si ritiene che il legislatore non abbia usato il termine “convivente” con riferimento specifico ed esclusivo alle situazioni more uxorio, ma abbia inteso comprendere in esso tutte le situazioni di convivenza stabile e continuativa.
Il termine va quindi interpretato in senso ampio, con estensione della legittimazione anche ai conviventi del medesimo sesso ed anche a chi, a vario titolo, conviva con il beneficiario per ragioni di cura o di assistenza.

Ulteriore novità introdotta dalla legge sta nel riconoscimento del ruolo dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona.
Anche ai servizi, infatti, è stata riconosciuta la legittimazione a proporre il ricorso.
Attenzione però, non tutti gli operatori possono adire il giudice tutelare, tale potere, infatti, è stato riconosciuto solo ai responsabili dei servizi, a coloro cioè che sono investiti della rappresentanza esterna dell'ente.
Il singolo assistente sociale, ad esempio, non potrebbe proporre direttamente il ricorso al giudice.

Nella sfera dei legittimati rientrano anche il tutore , il curatore ed il pubblico ministero .

Riepilogando, sono legittimati a proporre ricorso al giudice tutelare:

•  il beneficiario stesso;
•  il coniuge;
•  i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo;
•  persona stabilmente convivente;
•  responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in carico il beneficiario;
•  tutore, curatore, pubblico ministero.

Proponiamo uno schema relativo ai gradi di parentela e di affinità:

parenti entro il quarto grado:
•  parenti di primo grado : genitori, figli;
•  parenti di secondo grado : nonni, nipoti, fratelli e sorelle;
•  parenti di terzo grado : bisnonni, bisnipoti, nipoti(figli di fratelli e sorelle), zii paterni e materni;
•  parenti di quarto grado : pronipoti (figli di figli di fratelli e sorelle), cugini, prozii (fratelli e sorelle dei nonni).

Affini entro il secondo grado:
•  affini di primo grado : suoceri, nuore, generi
•  affini di secondo grado : cognati, cognate.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – servizio d'informazione per la disabilità.
Centro di Supporto per Amministratori di Sostegno.

Torna allo schedario