Legittimati a proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Dalla simultanea lettura degli artt. 406 e 417 del C.C., come modificati dalla
legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004), possiamo evincere
i cosiddetti legittimati , in altre parole coloro cui è riconosciuta
la facoltà di adire direttamente il giudice tutelare attraverso la presentazione
del ricorso.
In sintonia con le finalità e le caratteristiche del
nuovo istituto tutelare la legge riconosce la legittimazione attiva innanzitutto
al beneficiario anche
se minore , interdetto o inabilitato.
Relativamente
al soggetto minorenne va ricordato che l'eventuale decreto di nomina avrà efficacia
solo a partire dal compimento della maggiore età,
sempre che non si tratti di minore emancipato.
Secondo questa norma, pertanto, chiunque può adire
personalmente il giudice tutelare richiedendo la nomina in suo favore di un
amministratore di sostegno. La previsione di legge non deve apparire strana,
va ricordato infatti che l'elasticità e malleabilità dell'istituto
ne consentono l'applicazione anche nelle ipotesi in cui la persona sia perfettamente
in sé ed abbia
bisogno, come dire, solo di una longa manus investita della rappresentanza
legale.
D'altro canto la scelta di ricorrere all'amministrazione di sostegno ovvero
a tradizionali istituti del diritto civile compete soltanto al diretto interessato.
Ed è innegabile
che in diversi casi l'amministrazione di sostegno possa rivelarsi più funzionale
del conferimento di una serie di procure oppure della stipulazione di un o
più contratti di mandato.
Non va neanche lasciato in secondo piano l'aspetto
garantista del nuovo istituto, che prevede il controllo del giudice sui presupposti
della nomina prima e sulle attività dell'amministratore poi.
Inoltre l'amministrazione
di sostegno potrebbe avere, dal punto di vista decisionale, carattere interamente
concorrente e per niente sostitutivo dell'amministratore al beneficiario.
Nell'ambito della sfera parentale possono proporre ricorso
il coniuge ,
i parenti entro il quarto grado e gli affini entro
il secondo; su questo niente di nuovo rispetto alla disciplina precedente.
Una
delle considerevoli novità della legge, semmai, sta nell'avere
riconosciuto la legittimazione attiva anche alla persona stabilmente
convivente con il beneficiario.
In dottrina, peraltro, si ritiene
che il legislatore non abbia usato il termine “convivente” con
riferimento specifico ed esclusivo alle situazioni more uxorio, ma abbia inteso
comprendere in esso tutte le situazioni di convivenza stabile e continuativa.
Il
termine va quindi interpretato in senso ampio, con estensione della legittimazione
anche ai conviventi del medesimo sesso ed anche a chi, a vario titolo, conviva
con il beneficiario per ragioni di cura o di assistenza.
Ulteriore novità introdotta dalla legge sta nel riconoscimento
del ruolo dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella
cura ed assistenza della persona.
Anche ai servizi, infatti, è stata
riconosciuta la legittimazione a proporre il ricorso.
Attenzione però,
non tutti gli operatori possono adire il giudice tutelare, tale potere, infatti, è stato
riconosciuto solo ai responsabili dei servizi, a coloro cioè che sono
investiti della rappresentanza esterna dell'ente.
Il singolo assistente sociale,
ad esempio, non potrebbe proporre direttamente il ricorso al giudice.
Nella sfera dei legittimati rientrano anche il tutore , il curatore ed
il pubblico ministero .
Riepilogando, sono legittimati a proporre ricorso al giudice tutelare:
il beneficiario stesso;
il coniuge;
i parenti entro il quarto grado e gli affini
entro il secondo;
persona stabilmente convivente;
responsabili dei servizi
sanitari e sociali che hanno in carico il beneficiario;
tutore, curatore,
pubblico ministero.
Proponiamo uno schema relativo ai gradi di parentela e di
affinità:
parenti entro il quarto grado:
parenti di primo grado : genitori, figli;
parenti
di secondo grado : nonni, nipoti, fratelli
e sorelle;
parenti di terzo grado : bisnonni, bisnipoti,
nipoti(figli di fratelli e sorelle), zii paterni e materni;
parenti
di quarto grado : pronipoti (figli di
figli di fratelli e sorelle), cugini, prozii (fratelli e sorelle dei nonni).
Affini entro il secondo grado:
affini di primo grado : suoceri, nuore, generi
affini
di secondo grado : cognati, cognate.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – servizio d'informazione per la disabilità.
Centro
di Supporto per Amministratori di Sostegno.
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