L'applicazione dell'amministrazione di sostegno nei casi malattia
di Alzheimer
L'amministratore di sostegno ex art. 404 L . 6/2004 assiste qualsiasi persona
che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o
psichica, si trovi nell'impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi.
Come si evince dall'articolo sopra menzionato e dal tenore della legge istitutiva
dell'amministrazione di sostegno, non è stabilito dal legislatore un
novero di casi specifici cui applicare il suddetto istituto, anche alla luce
del fatto che la possibilità e l'opportunità di dar luogo alla
nomina di un amministratore di sostegno, sono da determinare caso per caso
dal Giudice Tutelare.
La casistica di applicazione è quindi variabile così come i
poteri riconosciuti all'amministratore di sostegno, che variano in base all'autonomia,
alle esigenze e alla necessità di tutela del soggetto beneficiario.
A
differenza dell'inabilitazione e dell'interdizione l'amministrazione di sostegno
non limita o annulla definitivamente la capacità di agire del
beneficiario bensì, prendendo in considerazione i sui bisogni specifici,
ne tutela gli interessi lasciandogli la possibilità di porre in essere
attività giuridicamente rilevanti.
La semplicità dell'istituto, così come l'agevole modificabilità dell'oggetto
dell'incarico conferito, ne permette l'utilizzo anche per scopi limitati o
temporanei.
In merito ai malati di alzheimer, diversi e contrastanti, sono stati i provvedimenti
del Giudice Tutelare susseguitisi nel tempo,
La malattia di alzheimer è, infatti, una malattia progressiva che comporta
inizialmente menomazioni di natura fisica o psichica tali da rendere difficoltoso
lo svolgimento delle attività quotidiane e delle operazioni indispensabili
per la cura dei propri affari o per l'assolvimento dei propri doveri e, in
via successiva, rende impossibile il compimento di qualsiasi attività.
Al fine di mettere in grado il malato di compiere tutto ciò che non
può più effettuare personalmente è necessario, perciò,
ricercare all'interno del codice civile un adeguato strumento di protezione.
Fino al momento in cui le facoltà intellettive non sono ancora del tutto
compromesse, uno strumento utile per il compimento di determinati tipi di atti
potrebbe essere quello della procura, mediante il quale il malato può attribuire
ad altro soggetto il potere di agire in suo nome e per suo conto. Successivamente
gli strumenti a disposizione del soggetto possono essere l'interdizione, l'inabilitazione
e ad oggi l'amministrazione di sostegno.
Grazie alla legge in oggetto l'amministratore
di sostegno è diventato,
infatti, lo strumento cardine nell'ambito degli istituti tutelari sostituendo,
nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione,
oggi ridotti a meri strumenti residuali e auspicabilmente destinati all'abrogazione.
L'amministratore
di sostegno, infatti, a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione è una
figura flessibile, che permette una tutela su misura della persona debole e
dei suoi interessi senza escludere, in linea di massima, la possibilità di
porre in essere attività giuridicamente rilevanti.
A tale proposito risulta
utile, a mio parere, prendere in considerazione due rilevanti decisioni emesse
nel 2007 dal Tribunale di Bari e dal Tribunale di Trani, aventi ad oggetto l'applicazione
dell'amministrazione di sostegno a soggetti affetti da alzheimer .
Le decisioni sopra citate sono due chiari esempi di come l'amministrazione
di sostegno possa degnamente sostituire i vecchi istituti tutelari.
In particolare,
con decreto del 5.7.2007 il Tribunale di Bari – Ufficio del
Giudice Tutelare – concede ad un malato di alzheimer in situazione di gravità la
possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno a tempo indeterminato
per il ritiro e l'amministrazione della pensione, nonché per la cura
del beneficiario.
Successivamente con provvedimento del 17 luglio 2007, il Tribunale
di Trani - Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia nomina un amministratore di
sostegno in favore di un malato di alzheimer con il potere-dovere di provvedere
alla cura della sua persona, nonché di compiere in suo nome e per suo conto
atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio, riscuotere pensione e
rendite di cui è titolare e atti di straordinaria amministrazione di
cui agli art. 374 e 375 c.c..
Il tribunale mostra in tale provvedimento di non
tener conto della gravità dello
stato di incapacità del beneficiario (criterio alla base dell'applicazione
dell'interdizione), ma del grado di protezione per lui necessario. Questa pronuncia
si distingue inoltre per il fatto di consentire al Giudice, con riserva, e
successivamente all'esame della documentazione agli atti, di concedere all'amministratore
la possibilità di stipulare una vendita immobiliare, per la quale il
beneficiario si era già obbligato con scrittura privata.
I provvedimenti
suesposti avvalorano lo spirito della L. 6/2004 che è quello
di fornire un aiuto a coloro che si trovano in difficoltà con una prospettiva
personalistica che va incontro alle concrete esigenze dell'amministrato.
Nonostante
la disparità di interpretazioni ancora oggi presenti si
rileva, con le pronunce sopra menzionate, la volontà di limitare, anche
in casi di malattie progressive come l'alzheimer, il ricorso all'interdizione,
per adottare sempre più spesso strumenti di protezione meno riduttivi
della capacità di agire e più orientati al rispetto della dignità e
personalità umana.
Dott.ssa Mariachiara Masini
Informarecomunicando – servizio
d'informazione per la disabilità
Centro
di supporto per amministratori di sostegno
U.I.L.D.M.
Sezione di Pisa
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