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Centro di supporto per l'amministratore di sostegno
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Il ruolo dei servizi sociali nell'Amministrazione di Sostegno

Con l'entrata in vigore della Legge 6 del 2004 i servizi sociali hanno acquisito un ruolo specifico e rilevante nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, in virtù del ruolo istituzionale di assistenza e sostegno sul territorio.

L'art. 406 del codice civile richiama infatti, tra i soggetti legittimati ad avanzare ricorso per amministratore di sostegno, oltre a quelli previsti per il ricorso all'interdizione ex. art 417 c.c., anche altri soggetti, tra i quali il beneficiario e i “responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona”.

I responsabili dei servizi sociali che per ragione del loro ufficio sono venuti a conoscenza di fatti tali da ritenere utile l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre direttamente ricorso al Giudice tutelare o in alternativa ad informare il Pubblico Ministero della situazione acquisita.

La denuncia al Pubblico Ministero ha lo scopo preminente di far sì che il magistrato, valutata preliminarmente la situazione prospettata, eventualmente si attivi per la proposizione del procediment, presentando egli stesso il ricorso al Giudice tutelare.

Nell'uno e nell'altro caso il ruolo dell'operatore sociale è cruciale.

Nel caso in cui lo stesso assistente rediga il ricorso (pur facendolo sottoscrivere e presentare al proprio responsabile), la sua consulenza è fondamentale al Giudice Tutelare, che potrà così promulgare un decreto il più possibile attinente alla realtà oggetto del procedimento.

Nel caso invece che una relazione dell'assistente sociale pervenga al Pubblico Ministero come segnalazione di una situazione di possibile applicazione dell'istituto, lo stesso magistrato inquirente (P.M.) chiederà l'audizione dell'operatore per la redazione del ricorso da presentarsi alla cancelleria del giudice tutelare.

La necessaria posizione di ingerenza dell'assistente sociale nella situazione oggetto del provvedimento (la medesima che rende fondamentale il suo contributo tecnico nel procedimento), fa sì che il suo ruolo sia ragionevolmente incompatibile con quello di amministratore di sostegno.

Le ragioni di tale incompatibilità chiaramente sancita dall'408, 3° comma c.c. (“non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.”), non devono essere ricercate in ipotetiche lacune professionali, bensì nell'eventuale complessità del rapporto tra paziente e operatore sociale e nella necessità di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse.

I servizi sociali si pongono, infine, in stretta interconnessione con l'ufficio del Giudice Tutelare, anche attraverso l'erogazione di consulenze tecniche e la redazione di relazioni o informative, espresse nell'interesse dell'assistito ed emesse a seguito di segnalati abusi o negligenze dell'amministratore di sostegno.

Dott.ssa Mariachiara Masini
Dott. Matteo Mancini
Informarecomunicando – servizio d'informazione per la disabilità
Centro di supporto per amministratori di sostegno
U.I.L.D.M. Sezione di Pisa

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