Il ruolo dei servizi sociali nell'Amministrazione di Sostegno
Con l'entrata in vigore della Legge 6 del 2004 i servizi sociali
hanno acquisito un ruolo specifico e rilevante nell'ambito dell'amministrazione
di sostegno, in virtù del ruolo istituzionale di assistenza e sostegno
sul territorio.
L'art. 406 del codice civile richiama infatti, tra i soggetti legittimati
ad avanzare ricorso per amministratore di sostegno, oltre a quelli previsti
per il ricorso all'interdizione ex. art 417 c.c., anche altri soggetti, tra
i quali il beneficiario e i “responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente
impegnati nella cura e assistenza della persona”.
I responsabili dei servizi sociali che per ragione del loro ufficio sono venuti
a conoscenza di fatti tali da ritenere utile l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre direttamente ricorso al
Giudice tutelare o in alternativa ad informare il Pubblico Ministero della
situazione acquisita.
La denuncia al Pubblico Ministero ha lo scopo preminente di far sì che
il magistrato, valutata preliminarmente la situazione prospettata, eventualmente
si attivi per la proposizione del procediment, presentando egli stesso il ricorso
al Giudice tutelare.
Nell'uno e nell'altro caso il ruolo dell'operatore sociale è cruciale.
Nel caso in cui lo stesso assistente rediga il ricorso (pur facendolo sottoscrivere
e presentare al proprio responsabile), la sua consulenza è fondamentale
al Giudice Tutelare, che potrà così promulgare un decreto il
più possibile attinente alla realtà oggetto del procedimento.
Nel caso invece che una relazione dell'assistente sociale pervenga al Pubblico
Ministero come segnalazione di una situazione di possibile applicazione dell'istituto,
lo stesso magistrato inquirente (P.M.) chiederà l'audizione dell'operatore
per la redazione del ricorso da presentarsi alla cancelleria del giudice tutelare.
La necessaria posizione di ingerenza dell'assistente sociale nella situazione
oggetto del provvedimento (la medesima che rende fondamentale il suo contributo
tecnico nel procedimento), fa sì che il suo ruolo sia ragionevolmente
incompatibile con quello di amministratore di sostegno.
Le ragioni di tale incompatibilità chiaramente sancita dall'408, 3° comma
c.c. (“non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.”),
non devono essere ricercate in ipotetiche lacune professionali, bensì nell'eventuale
complessità del rapporto tra paziente e operatore sociale e nella necessità di
evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse.
I servizi sociali si pongono, infine, in stretta interconnessione con l'ufficio
del Giudice Tutelare, anche attraverso l'erogazione di consulenze tecniche
e la redazione di relazioni o informative, espresse nell'interesse dell'assistito
ed emesse a seguito di segnalati abusi o negligenze dell'amministratore di
sostegno.
Dott.ssa Mariachiara Masini
Dott. Matteo Mancini
Informarecomunicando – servizio d'informazione per la disabilità
Centro di supporto per amministratori di sostegno
U.I.L.D.M. Sezione di Pisa
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