Beneficiari dell'Amministrazione di Sostegno
L'istituto dell'amministrazione di sostegno introdotto con la legge 6/2004,
a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione che si basavano prevalentemente
sulla protezione del patrimonio familiare, ha inserito ed innovato gli istituti
a tutela dei soggetti deboli, mettendo per la prima volta il beneficiario
come figura centrale e attiva .
Il beneficiario può infatti ricorrere direttamente al Giudice Tutelare,
deve essere sentito personalmente e deve essere informato degli atti che l'amministratore
di sostegno è tenuto a compiere, per manifestare eventualmente il proprio
dissenso.
Tenute presenti le esigenze del destinatario, richieste e aspirazioni, egli
diventa così il protagonista del procedimento, manifestando la sua volontà e
i suoi bisogni,.
Il codice civile tratta dei beneficiari nell' art. 404 ,
evidenziando che sono assistiti dall'amministratore di sostegno persone affette
da infermità o menomazione fisica o psichica che si
trovano nell' impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere
ai propri interessi .
Le prime decisioni applicative dell'istituto, ne relegavano l'utilizzo alle
sole ipotesi in cui la patologia invalidante era di minore gravità.
Ben presto però, grazie anche alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 13584 del 2006, si introdusse il criterio funzionale quale
principio utile al magistrato per la scelta dell'istituto più consono
al beneficiario.
In tale sentenza la Suprema Corte evidenziò infatti che, rispetto ai
predetti istituti dell'interdizione e inabilitazione, “l'ambito di applicazione
dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al
diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di
attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto
alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze
di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa”. Competerà quindi
al giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura
alle esigenze del beneficiario “ tenuto conto essenzialmente del tipo
di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate
anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata
dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti
la fattispecie”.
La definizione di beneficiario quindi è oggi ampiamente interpretabile,
tanto che l'istituto si presta ad essere applicato a tutte quelle ipotesi in
cui il Giudice ritiene utile fronteggiare situazioni di non autosufficienza.
L'applicazione varia in base alla peculiarità di ogni singolo caso
e, vista l'elasticità e la flessibilità dell'amministrazione
di sostegno, non è possibile a priori individuare una specifica gamma
di applicazioni, bensì individuare a titolo esemplificativo tre ampie
e generiche categorie di possibili beneficiari.
I destinatari dell'amministrazione di sostegno potrebbero essere inquadrati
all'interno delle seguenti categorie:
-
soggetti totalmente non autonomi come
ad es. soggetti che si trovano in coma, affetti da grave demenza o colpiti
da ictus
-
soggetti affetti da gravi problemi di ordine
fisico/sensoriale che
necessitano di un amministratore di sostegno come ausilio per il compimento
di atti quotidiani. Rientrano in tale casistica ciechi, sordomuti, spastici
ecc.
-
soggetti affetti da patologie psichiche che
comportano pericolo di sperpero o autolesionismo come ad es. una forma
aggravata di depressione
Come emerge da svariati provvedimenti di nomina, oggi l'amministrazione di
sostegno trova applicazione in una serie di casi che spaziano, tra gli altri,
dai soggetti disabili fisici (si veda ad es Trib. Roma 21/09/2007), psichici,
anziani (per esempio persona quasi novantenne non affetta da patologie mentali,
ma con decadimento della memoria Trib. Modena 24/2/2005 in Giur. It. 2005,
1626 ), stranieri (mentre nel caso dei cittadini comunitari è possibile
l'applicazione dell'istituto in virtù del principio comunitario di non
discriminazione, per i cittadini extracomunitari occorre l'intervento del diritto
internazionale privato L.218/1995 che opera un rinvio mediante criteri di collegamento
e, nel caso della capacità, il criterio di collegamento utilizzato è quello
della legge nazionale. L'istituto pertanto è applicabile solo qualora
nel paese di origine sia riconosciuto e lo straniero abbia la residenza in
Italia), tossicodipendenti o alcool dipendenti (ad es. persone indebolite dall'abuso
di sostanze che non siano in grado di occuparsi dei figli e disperdano senza
criterio il loro patrimonio Trib. Modena 25/9/2006), malati di alzheimer (decreto
del 5.7.2007 del Tribunale di Bari, provvedimento del 17 luglio 2007, del Tribunale
di Trani), soggetti fragili psicologicamente che necessitano di un sostegno
all'organizzazione della cura della propria persona.
A seguito della casistica sopra richiamata risulta evidente come l'amministrazione
di sostegno sia un istituto applicabile dal Giudice Tutelare ad una serie svariata
di casi che, valutati concretamente, vedono finalizzata l'applicazione soprattutto
alla cura del beneficiario. Ricordiamo infatti che l'istituto in oggetto avendo
carattere strumentale è legato a fattori personali variabili che, come
tali, impediscono una elencazione esaustiva dei beneficiari.
Concludendo l'amministrazione di sostegno deve operare per garantire ai beneficiari
una serie di servizi che sopperiscano alla loro scarsa autonomia, garantendone
tuttavia il ruolo attivo all'interno della società non comportando,
soprattutto, lo status di incapacità legale tipico dei vecchi istituti
tutelari.
Dott.ssa Mariachiara Masini
Informarecomunicando – servizio d'informazione per la disabilità
Centro di supporto per amministratori di sostegno
U.I.L.D.M. Sezione di Pisa
Torna allo schedario