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Centro di supporto per l'amministratore di sostegno
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Beneficiari dell'Amministrazione di Sostegno

L'istituto dell'amministrazione di sostegno introdotto con la legge 6/2004, a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione che si basavano prevalentemente sulla protezione del patrimonio familiare, ha inserito ed innovato gli istituti a tutela dei soggetti deboli, mettendo per la prima volta il beneficiario come figura centrale e attiva .

Il beneficiario può infatti ricorrere direttamente al Giudice Tutelare, deve essere sentito personalmente e deve essere informato degli atti che l'amministratore di sostegno è tenuto a compiere, per manifestare eventualmente il proprio dissenso.

Tenute presenti le esigenze del destinatario, richieste e aspirazioni, egli diventa così il protagonista del procedimento, manifestando la sua volontà e i suoi bisogni,.

Il codice civile tratta dei beneficiari nell' art. 404 , evidenziando che sono assistiti dall'amministratore di sostegno persone affette da infermità o menomazione fisica o psichica che si trovano nell' impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi .

Le prime decisioni applicative dell'istituto, ne relegavano l'utilizzo alle sole ipotesi in cui la patologia invalidante era di minore gravità. Ben presto però, grazie anche alla sentenza della Corte di Cassazione n. 13584 del 2006, si introdusse il criterio funzionale quale principio utile al magistrato per la scelta dell'istituto più consono al beneficiario.

In tale sentenza la Suprema Corte evidenziò infatti che, rispetto ai predetti istituti dell'interdizione e inabilitazione, “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”. Competerà quindi al giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle esigenze del beneficiario “ tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.

La definizione di beneficiario quindi è oggi ampiamente interpretabile, tanto che l'istituto si presta ad essere applicato a tutte quelle ipotesi in cui il Giudice ritiene utile fronteggiare situazioni di non autosufficienza.

L'applicazione varia in base alla peculiarità di ogni singolo caso e, vista l'elasticità e la flessibilità dell'amministrazione di sostegno, non è possibile a priori individuare una specifica gamma di applicazioni, bensì individuare a titolo esemplificativo tre ampie e generiche categorie di possibili beneficiari.

I destinatari dell'amministrazione di sostegno potrebbero essere inquadrati all'interno delle seguenti categorie:

  • soggetti totalmente non autonomi come ad es. soggetti che si trovano in coma, affetti da grave demenza o colpiti da ictus
  • soggetti affetti da gravi problemi di ordine fisico/sensoriale che necessitano di un amministratore di sostegno come ausilio per il compimento di atti quotidiani. Rientrano in tale casistica ciechi, sordomuti, spastici ecc.
  • soggetti affetti da patologie psichiche che comportano pericolo di sperpero o autolesionismo come ad es. una forma aggravata di depressione

Come emerge da svariati provvedimenti di nomina, oggi l'amministrazione di sostegno trova applicazione in una serie di casi che spaziano, tra gli altri, dai soggetti disabili fisici (si veda ad es Trib. Roma 21/09/2007), psichici, anziani (per esempio persona quasi novantenne non affetta da patologie mentali, ma con decadimento della memoria Trib. Modena 24/2/2005 in Giur. It. 2005, 1626 ), stranieri (mentre nel caso dei cittadini comunitari è possibile l'applicazione dell'istituto in virtù del principio comunitario di non discriminazione, per i cittadini extracomunitari occorre l'intervento del diritto internazionale privato L.218/1995 che opera un rinvio mediante criteri di collegamento e, nel caso della capacità, il criterio di collegamento utilizzato è quello della legge nazionale. L'istituto pertanto è applicabile solo qualora nel paese di origine sia riconosciuto e lo straniero abbia la residenza in Italia), tossicodipendenti o alcool dipendenti (ad es. persone indebolite dall'abuso di sostanze che non siano in grado di occuparsi dei figli e disperdano senza criterio il loro patrimonio Trib. Modena 25/9/2006), malati di alzheimer (decreto del 5.7.2007 del Tribunale di Bari, provvedimento del 17 luglio 2007, del Tribunale di Trani), soggetti fragili psicologicamente che necessitano di un sostegno all'organizzazione della cura della propria persona.

A seguito della casistica sopra richiamata risulta evidente come l'amministrazione di sostegno sia un istituto applicabile dal Giudice Tutelare ad una serie svariata di casi che, valutati concretamente, vedono finalizzata l'applicazione soprattutto alla cura del beneficiario. Ricordiamo infatti che l'istituto in oggetto avendo carattere strumentale è legato a fattori personali variabili che, come tali, impediscono una elencazione esaustiva dei beneficiari.

Concludendo l'amministrazione di sostegno deve operare per garantire ai beneficiari una serie di servizi che sopperiscano alla loro scarsa autonomia, garantendone tuttavia il ruolo attivo all'interno della società non comportando, soprattutto, lo status di incapacità legale tipico dei vecchi istituti tutelari.

Dott.ssa Mariachiara Masini
Informarecomunicando – servizio d'informazione per la disabilità
Centro di supporto per amministratori di sostegno
U.I.L.D.M. Sezione di Pisa

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