Il ruolo del convivente nell'amministrazione di sostegno ed il “sostegno” alle
coppie di fatto. (3 settembre 2008)
Tutela Giudiziaria
All'interno dell'ampio dibattito in ordine alle c.d. coppie di fatto o famiglie
di fatto che, con il susseguirsi di ogni legislatura viene puntualmente ed
espressamente inserito, o non inserito, nell'agenda della nuova maggioranza
di governo, in più di un'occasione è stato sottolineato come
siano ormai tramontati i tempi, risalenti alla codificazione ottocentesca napoleonica,
secondo cui “ i concubini si disinteressano dello stato, e quindi lo stato
si disinteressa di loro ”.
La rilevanza del dibattito relativo alla necessità di una regolamentazione
della famiglia di fatto, della convivenza che in diritto viene definita more
uxorio, emerge proprio dall'analisi delle possibili situazioni di difficoltà in
cui possono trovarsi le persone nel vivere la loro quotidianità.
Tali difficoltà - ed anticipiamo così il tema che più ci
interessa in questa sede - possono essere anche una impossibilità temporanea
o permanente di uno dei due conviventi di svolgere fisiologicamente la propria
quotidianità, la propria vita di relazione sociale all'interno ed all'esterno
della famiglia di fatto.
Da qui la domanda di protezione proveniente dai cittadini
consociati, le timide risposte dell'ordinamento giuridico, e la successiva
analisi della congruità delle
seconde rispetto alle prime, ma soprattutto rispetto alle barriere ideologiche
che condizionano il dibattito parlamentare relativo alla possibilità di
introdurre uno statuto, generale ed organico, della c.d. famiglia di fatto.
All'interno
dell'ordinamento italiano lo spartiacque giuridico e culturale tra una impostazione
risalente, ed una successiva maggiormente attenta all'evoluzione dei dinamiche
sociali è rappresentata dalla nota riforma del diritto
di famiglia del 1975.
Prima di tale data, infatti, ci si limitava ad affermare
che la convivenza more
uxorio è diversa dal coniugio e che la famiglia in quanto tale
non può che coincidere con il matrimonio. Al di fuori di questo ambito
c'era soltanto la illiceità, la patologia sociale.
Oggi, evidentemente,
tutto ciò non può essere più sostenuto,
visto che dalle analisi sociologiche effettuate emerge con chiarezza come il
matrimonio sia soltanto una delle modalità per mezzo delle quali attualmente
si crea una famiglia; concetto, la famiglia, peraltro sempre più eterogeneo,
tanto che si è soliti parlare di pluralismo familiare e del problema
di individuare quelle che sono, oggi, le relazioni familiari rilevanti.
Ad ogni
modo, soltanto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si iniziano
a riconoscere il fondamento giuridico dei vincoli di solidarietà derivanti
da una convivenza da cui è sorta una famiglia di fatto, anche se vengono
considerati delle obbligazioni c.d. naturali, ossia che vengono spontaneamente
adempiute sulla base di doveri di natura etica.
La successiva regolamentazione
del fenomeno coppie di fatto, peraltro, è caratterizzata
da una serie di interventi specifici e puntuali, posti in essere in momenti
storici diversi, senza che il Parlamento sia mai riuscito ad approvare uno
specifico testo normativo capace di porsi come un vero e proprio statuto organico
della c.d. famiglia di fatto.
La contraddittorietà di tale atteggiamento del legislatore è ancora
più evidente se solo si considera che la rilevanza della famiglia di
fatto è stata unanimemente ricondotta agli stessi principi fondamentali
del nostro ordinamento, così come racchiusi nella carta costituzionale,
ed in particolare all'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali
in cui svolge la propria personalità, intesa evidentemente anche come
dimensione e sfera affettiva.
La difficoltà che il legislatore incontra,
a causa di evidenti e contrastanti muri ideologici consiste proprio nell'introdurre
uno specifico provvedimento di legge che disciplini in tutti i suoi aspetti la
famiglia di fatto.
Tra i vari interventi del legislatore che hanno previsto l'esistenza
di una coppia di fatto, pur occupandosi di disciplinare altri aspetti del vivere
comune, ma implicitamente così riconoscendone la rilevanza, possono essere ricordati
l'ordinamento penitenziario in materia di permessi, la facoltà di astenersi
dalla testimonianza se in un processo penale l'imputato è il convivente,
le norme in tema di pentitismo e di terrorismo, la regolamentazione dei consultori
familiari, la procreazione assistita, ed anche, per quello che qui maggiormente
interessa, proprio la legge sull'amministratore di sostegno.
La Legge n. 6 del
2004 ha istituito, com'è noto, la peculiare e significativa
figura dell'amministratore di sostegno. La ratio dell'intervento
del legislatore è quella di voler in tal modo fornire uno strumento
di tutela a fronte di situazioni di difficoltà in cui può trovarsi
un individuo nello svolgimento della sua vita quotidiana. Il tutto sia che
tale situazione sia temporanea, sia che questa sia diversamente permanente.
Attraverso questo strumento si dovrebbe permettere quel, appunto, necessario
sostegno al beneficiario ma ponendo in essere la minore possibile delle limitazioni
alla sua capacità di agire. In altre parole, per tutto ciò che
secondo quanto previsto nel decreto del giudice tutelare disciplinante l'amministrazione
di sostegno, non sarà necessario l'intervento dell'amministratore stesso,
il beneficiario conserverà la propria capacità di agire. L'art.
409, comma 2, del codice civile precisa espressamente, infatti, che il beneficiario
dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti
necessari per soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
La legge individua
espressamente il novero dei soggetti che sono legittimati ad richiedere al
giudice tutelare la nomina dell'amministratore di sostegno. Dall'esame del
dettato normativo del codice civile, articoli 406 e 417, le persone legittimate,
oltre allo stesso soggetto beneficiario, sono le seguenti: il coniuge, i parenti
entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, la persona stabilmente
convivente, i responsabili dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario,
il tutore, il curatore o il pubblico ministero.
Ciò che in questa sede interessa maggiormente sottolineare è proprio
la presenza all'interno del sopra ricordato elenco dei legittimati della “ persona
stabilmente convivente ”. L'inclusione della stessa nel predetto elenco,
inoltre, non è affatto didascalica o marginale, considerato che il convivente
può anche essere lui stesso nominato come amministratore di sostegno
del proprio convivente.
La significatività del ruolo del convivente emerge, altresì,
dall'esame del dettato normativo dell'art. 410 del codice civile che, nel trattare
dei doveri dell'amministratore di sostegno, prevede che questi non sia tenuto
a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, salvo in
alcune specifiche ipotesi in cui l'amministratore ha una relazione familiare
molto forte. L'elenco di tali casi prevede subito dopo il coniuge, e prima
degli stessi ascendenti e discendenti, proprio la persona stabilmente convivente.
Il
convivente, quindi, in ordine all'amministrazione di sostegno non può certo
dirsi, come invece deve farsi in altri casi, giuridicamente invisibile, essendo
difatti gravato di doveri con durata temporale non predeterminata, proprio
come il coniuge, un padre o un figlio del beneficiario.
In conclusione, appare
evidente quello che con un gioco di parole si è chiamato
il –“sostegno” - alle coppie di fatto dell'amministratore di sostegno.
Il fatto
che la legge stessa, peraltro recente, preveda espressamente che uno strumento
così giuridicamente e culturalmente avanzato possa in
primo luogo essere azionato dal convivente, ed un ruolo così invasivo
e delicato possa in secondo luogo essere affidato al convivente stesso dal
giudice tutelare, evidenzia con estrema chiarezza due dati significativi.
Il primo
concerne la serenità stessa che ne deriva per chi - per scelta
o per necessità ha instaurato una convivenza di fatto - di sapere che
a fronte di una situazione di difficoltà, permanente o temporanea, che
può coinvolgere se stesso o il suo partner, non sarà costretto
a fare un passo indietro, o ancora peggio ad uscire di scena dal suo nucleo
familiare, per far posto magari a parenti sovente solo formalmente presenti.
In proposito va tenuto in considerazione il fatto che i limiti stringenti previsti
dalla legge allo scioglimento del matrimonio, tre anni di separazione personale
tra i coniugi, ed il successivo analogo tempo necessario per il divorzio vero
e proprio, hanno finito per favorire paradossalmente il fenomeno della famiglia
di fatto, detta in tali ipotesi anche famiglia ricomposta, o allargata - nell'intento
opposto di “blindare” quella legittima.
Il secondo, in conclusione, che nell'affermare
a chiare lettere l'esistenza di un dovere di assistenza del convivente nei confronti
dell'altro che, in via transitoria o permanente, necessiti di un sostegno, si
afferma altresì che
non può più evidentemente parlarsi di indifferenza dello stato
verso le coppie di fatto, in conseguenza della loro indifferenza nei confronti
dello stato. Tutto ciò in attesa di un intervento del legislatore che
abbia finalmente il coraggio di riordinare l'attuale confuso e contraddittorio
quadro normativo, cessando di far finta che non meriti una disciplina apposita
un fenomeno che in più occasioni è già stato considerato
come esistente e quindi rilevante.
Avv. Alessandro Paolo Niccoli
Foro di Pisa
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