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Il ruolo del convivente nell'amministrazione di sostegno ed il “sostegno” alle coppie di fatto. (3 settembre 2008)

Tutela Giudiziaria

All'interno dell'ampio dibattito in ordine alle c.d. coppie di fatto o famiglie di fatto che, con il susseguirsi di ogni legislatura viene puntualmente ed espressamente inserito, o non inserito, nell'agenda della nuova maggioranza di governo, in più di un'occasione è stato sottolineato come siano ormai tramontati i tempi, risalenti alla codificazione ottocentesca napoleonica, secondo cui “ i concubini si disinteressano dello stato, e quindi lo stato si disinteressa di loro ”.
La rilevanza del dibattito relativo alla necessità di una regolamentazione della famiglia di fatto, della convivenza che in diritto viene definita more uxorio, emerge proprio dall'analisi delle possibili situazioni di difficoltà in cui possono trovarsi le persone nel vivere la loro quotidianità.
Tali difficoltà - ed anticipiamo così il tema che più ci interessa in questa sede - possono essere anche una impossibilità temporanea o permanente di uno dei due conviventi di svolgere fisiologicamente la propria quotidianità, la propria vita di relazione sociale all'interno ed all'esterno della famiglia di fatto.
Da qui la domanda di protezione proveniente dai cittadini consociati, le timide risposte dell'ordinamento giuridico, e la successiva analisi della congruità delle seconde rispetto alle prime, ma soprattutto rispetto alle barriere ideologiche che condizionano il dibattito parlamentare relativo alla possibilità di introdurre uno statuto, generale ed organico, della c.d. famiglia di fatto.
All'interno dell'ordinamento italiano lo spartiacque giuridico e culturale tra una impostazione risalente, ed una successiva maggiormente attenta all'evoluzione dei dinamiche sociali è rappresentata dalla nota riforma del diritto di famiglia del 1975.
Prima di tale data, infatti, ci si limitava ad affermare che la convivenza more uxorio è diversa dal coniugio e che la famiglia in quanto tale non può che coincidere con il matrimonio. Al di fuori di questo ambito c'era soltanto la illiceità, la patologia sociale.
Oggi, evidentemente, tutto ciò non può essere più sostenuto, visto che dalle analisi sociologiche effettuate emerge con chiarezza come il matrimonio sia soltanto una delle modalità per mezzo delle quali attualmente si crea una famiglia; concetto, la famiglia, peraltro sempre più eterogeneo, tanto che si è soliti parlare di pluralismo familiare e del problema di individuare quelle che sono, oggi, le relazioni familiari rilevanti.
Ad ogni modo, soltanto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si iniziano a riconoscere il fondamento giuridico dei vincoli di solidarietà derivanti da una convivenza da cui è sorta una famiglia di fatto, anche se vengono considerati delle obbligazioni c.d. naturali, ossia che vengono spontaneamente adempiute sulla base di doveri di natura etica.
La successiva regolamentazione del fenomeno coppie di fatto, peraltro, è caratterizzata da una serie di interventi specifici e puntuali, posti in essere in momenti storici diversi, senza che il Parlamento sia mai riuscito ad approvare uno specifico testo normativo capace di porsi come un vero e proprio statuto organico della c.d. famiglia di fatto.
La contraddittorietà di tale atteggiamento del legislatore è ancora più evidente se solo si considera che la rilevanza della famiglia di fatto è stata unanimemente ricondotta agli stessi principi fondamentali del nostro ordinamento, così come racchiusi nella carta costituzionale, ed in particolare all'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità, intesa evidentemente anche come dimensione e sfera affettiva.
La difficoltà che il legislatore incontra, a causa di evidenti e contrastanti muri ideologici consiste proprio nell'introdurre uno specifico provvedimento di legge che disciplini in tutti i suoi aspetti la famiglia di fatto.
Tra i vari interventi del legislatore che hanno previsto l'esistenza di una coppia di fatto, pur occupandosi di disciplinare altri aspetti del vivere comune, ma implicitamente così riconoscendone la rilevanza, possono essere ricordati l'ordinamento penitenziario in materia di permessi, la facoltà di astenersi dalla testimonianza se in un processo penale l'imputato è il convivente, le norme in tema di pentitismo e di terrorismo, la regolamentazione dei consultori familiari, la procreazione assistita, ed anche, per quello che qui maggiormente interessa, proprio la legge sull'amministratore di sostegno.
La Legge n. 6 del 2004 ha istituito, com'è noto, la peculiare e significativa figura dell'amministratore di sostegno. La ratio dell'intervento del legislatore è quella di voler in tal modo fornire uno strumento di tutela a fronte di situazioni di difficoltà in cui può trovarsi un individuo nello svolgimento della sua vita quotidiana. Il tutto sia che tale situazione sia temporanea, sia che questa sia diversamente permanente. Attraverso questo strumento si dovrebbe permettere quel, appunto, necessario sostegno al beneficiario ma ponendo in essere la minore possibile delle limitazioni alla sua capacità di agire. In altre parole, per tutto ciò che secondo quanto previsto nel decreto del giudice tutelare disciplinante l'amministrazione di sostegno, non sarà necessario l'intervento dell'amministratore stesso, il beneficiario conserverà la propria capacità di agire. L'art. 409, comma 2, del codice civile precisa espressamente, infatti, che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari per soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
La legge individua espressamente il novero dei soggetti che sono legittimati ad richiedere al giudice tutelare la nomina dell'amministratore di sostegno. Dall'esame del dettato normativo del codice civile, articoli 406 e 417, le persone legittimate, oltre allo stesso soggetto beneficiario, sono le seguenti: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, la persona stabilmente convivente, i responsabili dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario, il tutore, il curatore o il pubblico ministero.
Ciò che in questa sede interessa maggiormente sottolineare è proprio la presenza all'interno del sopra ricordato elenco dei legittimati della “ persona stabilmente convivente ”. L'inclusione della stessa nel predetto elenco, inoltre, non è affatto didascalica o marginale, considerato che il convivente può anche essere lui stesso nominato come amministratore di sostegno del proprio convivente.
La significatività del ruolo del convivente emerge, altresì, dall'esame del dettato normativo dell'art. 410 del codice civile che, nel trattare dei doveri dell'amministratore di sostegno, prevede che questi non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, salvo in alcune specifiche ipotesi in cui l'amministratore ha una relazione familiare molto forte. L'elenco di tali casi prevede subito dopo il coniuge, e prima degli stessi ascendenti e discendenti, proprio la persona stabilmente convivente.
Il convivente, quindi, in ordine all'amministrazione di sostegno non può certo dirsi, come invece deve farsi in altri casi, giuridicamente invisibile, essendo difatti gravato di doveri con durata temporale non predeterminata, proprio come il coniuge, un padre o un figlio del beneficiario.
In conclusione, appare evidente quello che con un gioco di parole si è chiamato il –“sostegno” - alle coppie di fatto dell'amministratore di sostegno.
Il fatto che la legge stessa, peraltro recente, preveda espressamente che uno strumento così giuridicamente e culturalmente avanzato possa in primo luogo essere azionato dal convivente, ed un ruolo così invasivo e delicato possa in secondo luogo essere affidato al convivente stesso dal giudice tutelare, evidenzia con estrema chiarezza due dati significativi.
Il primo concerne la serenità stessa che ne deriva per chi - per scelta o per necessità ha instaurato una convivenza di fatto - di sapere che a fronte di una situazione di difficoltà, permanente o temporanea, che può coinvolgere se stesso o il suo partner, non sarà costretto a fare un passo indietro, o ancora peggio ad uscire di scena dal suo nucleo familiare, per far posto magari a parenti sovente solo formalmente presenti. In proposito va tenuto in considerazione il fatto che i limiti stringenti previsti dalla legge allo scioglimento del matrimonio, tre anni di separazione personale tra i coniugi, ed il successivo analogo tempo necessario per il divorzio vero e proprio, hanno finito per favorire paradossalmente il fenomeno della famiglia di fatto, detta in tali ipotesi anche famiglia ricomposta, o allargata - nell'intento opposto di “blindare” quella legittima.
Il secondo, in conclusione, che nell'affermare a chiare lettere l'esistenza di un dovere di assistenza del convivente nei confronti dell'altro che, in via transitoria o permanente, necessiti di un sostegno, si afferma altresì che non può più evidentemente parlarsi di indifferenza dello stato verso le coppie di fatto, in conseguenza della loro indifferenza nei confronti dello stato. Tutto ciò in attesa di un intervento del legislatore che abbia finalmente il coraggio di riordinare l'attuale confuso e contraddittorio quadro normativo, cessando di far finta che non meriti una disciplina apposita un fenomeno che in più occasioni è già stato considerato come esistente e quindi rilevante.

Avv. Alessandro Paolo Niccoli
Foro di Pisa

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