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Amministrazione di sostegno: linee guida
L'Amministrazione di sostegno è stata
introdotta con la Legge 6/2004 al fine di determinare
un nuovo assetto degli strumenti di tutela delle persone incapaci
di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Si tratta di una figura che, nominata dal Giudice
tutelare ed investita da costui di determinati
poteri e doveri, si dedica al sostegno del soggetto
non autosufficiente, sia in termini di cura della
persona, sia in termini di gestione del patrimonio.
Amministrazione e sostegno, dunque,
sono l'imprescindibile binomio che caratterizza questo
nuovo ed importante strumento, cui si può fare
riferimento in una svariata compagine di situazioni: disabilità fisiche
e psichiche, condizioni di temporanea non autosufficienza,
età avanzata, tossicodipendenza ecc…
Insomma, in tutte le ipotesi in cui una persona,
per effetto di un'infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore
di sostegno.
Attenzione però, l'amministratore di sostegno non è una
semplice “badante” né un “care giver”,
in quanto gli è riconosciuto il potere
di rappresentare legalmente il beneficiario ,
potere che deriva dal decreto di nomina del giudice
tutelare e che sarà più o meno ampio
a seconda delle peculiarità di ogni singolo
caso.
Possiamo convenire che l'amministrazione di sostegno
stia sostituendo i vecchi istituti dell'interdizione
e dell'inabilitazione, contrapponendosi alla loro
rigidità con la sua elasticità e
snellezza procedurale.
L'iter di nomina dell'amministrazione di sostegno,
infatti, diretto e presidiato dal Giudice tutelare,
deve concludersi entro 60 giorni, non prevede spese
e non necessita dell'assistenza di un avvocato.
Al fine di diffondere la conoscenza dello strumento
abbiamo pensato di allestire nel nostro sito una
sezione apposita.
Potete anche comunicare con noi, sottoponendoci
i vostri quesiti, all'indirizzo di posta elettronica
info@informarecomunicando.it.
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