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Agevolazioni fiscali - Provvidenze economiche
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C M – Ministero delle Finanze - 30/07/2001 n. 72
Oggetto:
Ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per
l'acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti.
C M – Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE - 30/07/2001 n. 72 NORMATIVA E CONTENZIOSO
Oggetto:
Ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per
l'acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti.
Sintesi:
La presente circolare, fermo restando le istruzioni gia' impartite, mira a
dirimere i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti destinatari delle
agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli da parte di soggetti non
vedenti e sordomuti, con particolare riguardo ai soggetti "ipovedenti" e ai
soggetti "non totalmente sordomuti".
Testo:
Come e' noto, l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, attraverso la modifica dell'articolo 13-bis del Tuir, ha
esteso il beneficio della detrazione dall'imposta lorda, nella misura del
19%, alle spese sostenute per l'acquisto dei veicoli da parte dei non
vedenti e dei sordomuti. Inoltre, l'articolo 50 della legge 21 novembre
2000, n. 342, nel riformulare il n. 31) della Tabella A, parte II, allegata
al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito l'applicabilita' dell'aliquota
IVA agevolata del 4% alle cessioni di veicoli effettuate nei confronti dei
non vedenti e dei sordomuti, ovvero dei familiari di cui essi sono
fiscalmente a carico.
I chiarimenti riguardanti tali innovazioni normative sono stati gia'
forniti con circolare n. 74 del 12 aprile 2000, per quanto concerne l'IRPEF,
e circolare n. 207 del 16 novembre 2000, per quanto concerne l'IVA.
La presente circolare, fermo restando le istruzioni gia' impartite,
mira a dirimere i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti destinatari
delle agevolazioni. Infatti, da piu' parti e' stato richiesto se i benefici
in parola competano anche ai soggetti "ipovedenti" e ai soggetti "non
totalmente sordomuti".
Acquisito nel merito il determinante parere tecnico della Direzione
generale della prevenzione del Ministero della sanita', si ritiene che, per
l'esatta individuazione della portata della norma, si debba far riferimento
all'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme
per il diritto al lavoro dei disabili".
Non vedenti
La citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti
da cecita' assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo
ad entrambi agli occhi con eventuale correzione.
Nella categoria di disabili cosi' individuata devono quindi comprendersi
i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.
138, recante "classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e
norme in materia di accertamenti oculistici".
I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non
vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi
parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4).
Per ciechi totali si intendono coloro che sono colpiti da totale
mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la
percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli
occhi o nell'occhio migliore.
Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con
eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare
inferiore al 10 per cento.
Per ipovedenti gravi si intendono coloro che hanno un residuo visivo non
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Circolare del 30/07/2001 n. 72
superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con
eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare
inferiore al 30 per cento.
Le agevolazioni fiscali in argomento competono, quindi, solo ai disabili
ricompresi in una delle tre categorie sopra indicate. La condizione di
appartenenza ad una delle suddette categorie deve risultare dalla
documentazione di rito da esibire, per l'individuazione della quale si
rinvia ai chiarimenti gia' forniti con le predette circolari n. 74 e n. 207,
nonche' con la circolare n. 46 dell' 11 maggio 2001, emanata dall'Agenzia
delle entrate.
Sordomuti
Per quanto riguarda l'esatta indicazione dei soggetti definiti
sordomuti, il gia' citato articolo 1 della legge n. 68 del 1999 individua i
sordomuti in coloro che sono colpiti da sordita' alla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
Tale disposto normativo porta a ritenere che il disabile appartenga alla
categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate
dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualifichino tale.
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Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni e provvederanno a dare le opportune indicazioni ai
dipendenti uffici.
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