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L.R. 22 settembre 2003, n. 49; articoli d’interesse 3-5-6-7.
Legge Regionale

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

L.R. 22 settembre 2003, n. 49; articoli d’interesse 3 – 5.

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.(BU n. 39, parte prima, del 01.10.03)


SOMMARIO
Capo I - Funzioni amministrative e procedure gestionali
Art. 1 - Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche
Art. 2 - Gestione delle tasse automobilistiche
Capo II - Disciplina delle esenzioni dall'obbligo tributario
Art. 3 - Tipologie dei veicoli esenti
Art. 4 - Disposizioni comuni
Art. 5 - Esenzione in favore delle persone disabili
Art. 6 - Esenzione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato
Art. 7 - Esenzione dei veicoli per trasporto specifico
Art. 8 - Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
Art. 8bis - Perdita di possesso del veicolo
Art. 8ter - Massa rimorchiabile
Art. 9 - Norma di copertura finanziaria
Capo I - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PROCEDURE GESTIONALI
Art. 01 - (Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività di gestione delle tasse automobilistiche, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i procedimenti riguardanti:
a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;
b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;
c) i rimborsi;
d) il controllo del corretto assolvimento dell'obbligo tributario;
e) l'emissione di questionari informativi e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione dei
pagamenti in fase precontenziosa;
f) la produzione di deduzioni difensive nell'ambito del procedimento di ricorso al dirigente avverso l'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni, di cui alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996) articolo 9, comma 2, lettera b) come modificata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37).
Art. 02 - (Gestione delle tasse automobilistiche)
1. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche si può avvalere di altro ente pubblico non economico, preposto a servizi di pubblico interesse ed in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, idonea ad assicurare la compatibilità con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e con gli archivi regionali costituiti presso le altre regioni e province autonome.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:
a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1 lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
b) la gestione dell'archivio regionale e dei collegamenti telematici;
c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
d) l'assistenza ai contribuenti;
e) l'attività di riscossione;
f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.
Capo II - DISCIPLINA DELLE ESENZIONI DALL'OBBLIGO TRIBUTARIO

Art. 03 - (Tipologie dei veicoli esenti)
1. Sono esentati dal pagamento della tasse automobilistiche regionali:
a) i veicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), articolo 17, lettere a), b), c), g), h), articolo 18 e articolo 20;
b) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale;
c) i veicoli di persone disabili, di cui all'articolo 5;
d) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 6;
e) i veicoli per trasporto specifico, di cui all'articolo 7;
f) i veicoli antincendio, di cui all'articolo 8.


Art. 04 - (Disposizioni comuni)
1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), d) e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di apposita istanza alla Regione. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.
2. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza.
3. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
4. La omessa comunicazione di cui al comma 3 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00.
5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Art. 05 - (Esenzione in favore di persone disabili)
1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, tabella A, parte II, n. 31, da parte di:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli relativi ai comandi guida sia quelli relativi all'allestimento interno o della carrozzeria per agevolare il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida, devono essere prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada e annotati sulla patente speciale di guida;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
c) soggetti con limitazione della capacità di deambulazione che usufruiscono della indennità di accompagnamento;
d) soggetti non vedenti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento;
e) soggetti sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
f) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1 sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche, già disciplinate dalla normativa vigente.
3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico.
4. L'esenzione può essere trasferita, su istanza e senza l'obbligo di presentare nuovamente la documentazione sanitaria, su altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico.
5. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione.


Art. 06 - (Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).


Art. 07 - (Esenzione dei veicoli per trasporto specifico)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.
2. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.


Art. 08 - (Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi di proprietà dei comuni, delle comunità montane, delle province, degli enti parco regionali, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (AIB) di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), articolo 74, comma 6, come sostituito dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n.1, (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39), articolo 50.
Art. 08 bis - (Perdita di possesso del veicolo) (1)
1. L'intestatario del veicolo che perde il possesso dello stesso per furto regolarmente denunciato, ovvero per demolizione certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il furto o la demolizione sono avvenuti entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
b) entro sessanta giorni dal furto o dalla consegna per la demolizione è stata presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se la tassa è già stata corrisposta è ammesso rimborso.
Art. 08 ter - (Massa rimorchiabile) (2)
1. A far data dal 1° gennaio 2004 le tasse automobilistiche regionali dovute in relazione alla massa rimorchiabile non si applicano agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate.
Art. 09 - (Norma di copertura finanziaria)
1. Alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, stimate per l'anno 2003 nell'importo di euro 150.000,00, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione 2003:
- Entrate in diminuzione:
UPB. n. 111 "Imposte e tasse", per euro 150.000,00;
- Uscite in diminuzione:
UPB. n. 731 "Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - Spese correnti", per euro 150.000,00.
2. Per gli anni successivi, all'onere per le minori entrate stimate in 500.000,00 euro annui, si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 10 - (Relazione annuale)
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge nella quale sono evidenziati:
a) l'attività svolta dalla Giunta regionale per sensibilizzare i potenziali beneficiari;
b) l'ammontare delle tasse automobilistiche effettivamente riscosse in rapporto alle previsioni di bilancio;
c) il numero degli autoveicoli esentati di cui all'articolo 3, comma 1, suddivisi per tipologia;
d) il numero dei beneficiari di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e l'ammontare delle esenzioni concesse;
e) il numero e l'ammontare delle sanzioni irrogate previste dall'articolo 4, comma 4.
Note
(1) Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58, art. 3.
(2) Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58, art. 4.

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )



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