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REVERSIBILITA' E LAVORO.

del 04/03/2008

Definitivamente risolta la diatriba sulla incompatibilità della pensione di reversibilità con la parziale o residua capacità lavorativa del figlio inabile.

La legge n. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata su G.U. n. 51 del 29 febbraio 2009 ed in vigore dal 1 marzo 2008, ha modificato l’art. 8 della l. 222 del 12 giugno 1984 che richiedeva “una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
A conferma della già rilevante giurisprudenza che identificava il requisito della inabilità con una attività “proficua a procurarsi un guadagno sufficiente per soddisfare le fondamentali esigenze di vita”, ad oggi e definitivamente è compatibile la fruizione della pensione di reversibilità con una attività lavorativa terapeutica svolta, dal figlio riconosciuto inabile, presso cooperative sociali o presso datori di lavoro ex art. 11 della l.68/99.
I suddetti datori assumeranno i beneficiari con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, con orario non superiore alle 25 ore settimanali.