CHIARIMENTI INPS SUI PERMESSI ex art. 33 L.104/92
del 07/05/2008
Con circolare 53 del 29 aprile 2008 l’Inps fornisce alcune precisazioni in materia di permessi ex art. 33 della L.104/92
Alla luce anche della sentenza della Corte di Cassazione- sez. lavoro 175/2005, la circolare 53/2008 intende fornire agli operatori dell’Istituto e agli utenti dei servizi Inps importanti chiarimenti sulla fruizione dei permessi e congedi per l’assistenza ai disabili.
In particolar modo precisa che incombe sul datore di lavoro la mera verifica dei presupposti di legge per la concessione dei permessi ex art. 33 L104/92, verificandone esclusivamente la sussistenza ex lege, senza alcun potere discrezionale sulla loro spettanza. L’Inps a sua volta, ente che ha in carico l’onere finanziario, accerta con un controllo preventivo generale la sola correttezza dell’erogazione economica.
Se il richiedente dei permessi risiede o lavora in luoghi distanti da quello di residenza del soggetto disabile assistito non è più necessaria la presentazione di un programma di assistenza pianificato a firma congiunta con la persona da assistere, poichè la verifica dei requisiti di sistematicità e adeguatezza ai fini della concessione dei permessi è competenza esclusiva del datore di lavoro.
Il richiedente i permessi, con la compilazione del modello di domanda, si impegna sotto la propria responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. In tal modo, per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, non sarà più apposto limite temporale di validità, con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.
Il lavoratore con disabilità grave che beneficia dei permessi per sé stesso può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave. La capacità del lavoratore disabile di soddisfare le necessità assistenziali del familiare, anch'esso in condizioni di disabilità grave, non dovrà essere oggetto di apposito parere medico legale. In pratica, quindi, non dovrà essere valutata la capacità del lavoratore in stato handicap grave di assistere un parente che versi nelle medesime condizioni.
Durante il periodo di congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001 (“documentati e gravi motivi familiari”) non è possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92. L’Inps precisa che tale divieto si riferisce solo al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprende, invece, il caso della fruizione dei benefici nello stesso mese, ma in giornate diverse, nel qual caso i due benefici sono invece cumulabili.
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