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IL CONVIVENTE - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

del 17/09/2008

La figura del convivente more uxorio alla luce della legge sull'amministrazione di sostegno.

La legge individua espressamente il novero dei soggetti che sono legittimati ad richiedere al giudice tutelare la nomina dell’amministratore di sostegno. Dall’esame del dettato normativo del codice civile, articoli 406 e 417, le persone legittimate, oltre allo stesso soggetto beneficiario, sono le seguenti: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, la persona stabilmente convivente, i responsabili dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario, il tutore, il curatore o il pubblico ministero.
Il convivente, quindi, in ordine all’amministrazione di sostegno non può certo dirsi, come invece deve farsi in altri casi, giuridicamente invisibile, essendo difatti gravato di doveri con durata temporale non predeterminata, proprio come il coniuge, un padre o un figlio del beneficiario.
In conclusione, appare evidente quello che con un gioco di parole si è chiamato il –“sostegno” - alle coppie di fatto dell’amministratore di sostegno.