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LA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI.

del 27/11/2008

Il calcolo della retta RSA e la quota dell'utente su base ISEE

La questione a monte è la seguente:

la legge
(Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità del 31/3/1994,L. 11 marzo 1988, n. 67
L. 451/1998
D.Lgs. n. 229/1999
D.P.R. 23 luglio 1998: Piano Sanitario 1998/2000,
Leggi e Piani regionali
Tabella A- Prestazioni e criteri di finanziamento- prevista da art.4, c.1 del DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”),
prevede che:

le rette di ricovero in RSA siano pagate per il 50% dal SSN e per il restante 50% dai comuni, con l’eventuale compartecipazione dell’utente, fornendo così ai comuni una via per diminuire una voce di spesa del bilancio.

Ora:

la Legge quadro 328/2000 (servizi integrati, compartecipazione per i servizi domiciliari o alla persona) prescrive all’art.25 che l’accertamento della condizione economica per determinare la compartecipazione dell’utenza si deve fare tramite esclusivo esame dell’ISEE del richiedente, riferendosi per tale disciplina a D. Lgs 109/98 poi modificato da D.lgs 130/2000, art. 3 comma 4.
Anche la L. Regione Toscana 41/2005, art 47, rinvia in materia di ISEE al suddetto D.lgs 130/2000 art.3 c.4, che prescrive la valutazione della sola situazione economica del richiedente per calcolare la compartecipazione.
Il D.lgs 130/2000 art 3, c.4, “Contribuzione al costo di prestazioni socio sanitarie a domicilio o in ambiente residenziale rivolte ai portatori di handicap grave ex l.104/92, art. 3, c.3, e ad ultrasessantacinquenni non autosuff.” dichiara esplicitamente che la situazione economica rilevante è solo quella dell’assistito-richiedente.

Il Tar Sicilia 42/2007 ha sentenziato che tale norma è prescrizione immediatamente precettiva, non necessitante di nessuna disposizione attrattiva.
Ciò significa che non esistono ragioni di disapplicazione da parte delle amministrazioni comunali (SDS e AUSL, quindi) di tale regola vigente.

In più:

Il TAR Lombardia ha dichiarato illegittimi i regolamenti comunali che non applicano il criterio ISEE del D.Lgs. 130/2000, e siamo in attesa delle sentenze di TAR Sardegna e TAR Emilia Romagna sul medesimo argomento.
Oggi poi l’orientamento giuridico è marcato anche da TAR Toscana 2535/2008 (su ricorso ADUC) che ha condannato il Comune di Firenze a risarcire circa 28 milioni di euro agli utenti per l’applicazione di un calcolo illegittimo della compartecipazione dal 2001 ad oggi.

Concludendo:

Le c.d. “cattive prassi” (cioè computare nel reddito alla base del calcolo della compartecipazione alla retta anche quello dei parenti) si basano quindi su regolamenti comunali che, violando la legge dello Stato, sono da considerarsi illegittimi ed illeciti, e come tali fondanti le richieste di risarcimento dell’utenza.