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Tutela giudiziaria
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Il ricorso giurisdizionale in materia di invalidità civile (legge 326/2003) (03.10.2006) Tutela giudiziaria
Il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere impugnato di fronte al giudice ordinario , è competente il Giudice del Lavoro presso il Tribunale nel cui circondario il proponente l'azione ha la residenza.
Il ricorso al giudice del lavoro deve essere presentato entro e non oltre 6 mesi che decorrono dalla data di notificazione del verbale .
Trascorsi i sei mesi dalla data di notifica l'interessato decade dal diritto di proporre ricorso.
Nel procedimento che si instaura presso il giudice del lavoro il Ministero dell'Economia e delle Finanze è litisconsorte necessario , l'istante quindi dovrà chiamare in causa anche il predetto Ministero e procedere ad una doppia notifica dell'atto introduttivo , sia presso gli uffici dell'avvocatura dello stato, sia presso le competenti direzioni provinciali del Ministero.
E' l'art 42 della legge 326/2003 ad aver stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia litisconsorte necessario nei procedimenti giurisdizionali in tema di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo ed handicap.
La disposizione ha chiarito definitivamente il dubbio sorto sia in dottrina che in giurisprudenza circa la corretta instaurazione del contraddittorio nelle controversie in oggetto.
Precedentemente, infatti, in tutte le occasioni in cui oggetto dell'impugnazione era la concessione di una provvidenza economica derivata dallo status di invalido, la legittimazione passiva era attribuita esclusivamente all'INPS, permaneva tuttavia il dubbio circa l'effettiva necessità dell'estensione del contraddittorio.
La disciplina attuale definisce il Ministero quale litisconsorte necessario eliminando le incertezze del passato.
A titolo informativo ricordiamo che avverso il verbale di accertamento dell'invalidità civile effettuato dalla competente commissione era possibile fino al primo gennaio 2005 proporre ricorso gerarchico improprio, peraltro condizione di procedibilità per l'eventuale azione giudiziaria di fronte al giudice ordinario.
Il termine per ricorrere era di 60 gg. che decorrevano dalla data di notificazione del verbale impugnato.
Il ricorso veniva redatto in carta semplice ed inoltrato a mezzo di racc. A.R . alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità civile Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; era opportuno allegare la copia del verbale impugnato e tutta la documentazione sanitaria che si reputava utile per la decisione.
La Commissione Medica Superiore poteva effettuare ulteriori accertamenti.
Se il ricorso veniva rigettato il proponente poteva adire il giudice ordinario (oggi unica via di tutela praticabile).
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando - Centro d'informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa
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