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Sanità - Assistenza Sociale

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Accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap (25.01.2007)
Sanità - Assistenza Sociale

Gli accertamenti per il riconoscimento della condizione di invalidità e di handicap vengono effettuati presso le A. U.S.L. competenti per il territorio di residenza del richiedente.

Il compito viene svolto da apposite commissioni mediche che hanno una specifica composizione e che previo esame del richiedente redigono un atto finale che attesta il riconoscimento ovvero il mancato riconoscimento dell'invalidità civile e dell'Handicap.

Non confondiamo le due condizioni.

Handicap ed invalidità civile non sono la stessa cosa, certo entrambe le condizioni possono collimare in capo al medesimo individuo ma non necessariamente uno stato di invalidità civile si accompagna allo stato di handicap e viceversa.

Anche dal punto di vista normativo la condizione di handicap trova il suo riconoscimento in epoca più recente nell'ordinamento giuridico, con la legge 104/1992; più risalente è invece l'invalidità civile disciplinata dalla legge 118/1971.

Anche dal punto di vista medico i due concetti si devono distinguere; mentre l'invalidità civile può essere definita in termini puramente medico-legali , la condizione di handicap assume un significato più ampio e generico e si avvicina ad una concezione più propriamente medico-sociale .

L'accertamento dell'invalidità civile è basato sull'assegnazione di un valore percentuale di invalidità connesso all'entità della minorazione, l'accertamento dell'handicap prende invece in considerazione le difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni psicofisiche può incontrare.

L'handicap si definisce infatti come la situazione di svantaggio sociale che risulta dalla combinazione tra menomazioni e contesto di riferimento della persona.

La condizione psicofisica dell'individuo, lungi dall'integrare o no gli estremi di una conclamata invalidità civile, viene messa in relazione con l' ambiente di vita, viene per così dire contestualizzata per mettere in luce eventuali condizioni di svantaggio.

L'invalidità civile riguarda invece la minorazione in sé , avulsa dal contesto sociale di riferimento ed afferente esclusivamente alle caratteristiche e possibilità fisiche, intellettive e sensoriali della persona umana in quanto tale.

La differenza tra stato di invalidità civile e stato di handicap è inoltre dimostrata dalla diversa composizione della commissione di accertamento, che per l'handicap prevede l'intervento di ulteriori figure professionale, quella dell'operatore sociale (assistente sociale, psicologo, educatore) e quella dell'esperto per i casi da esaminare.

La domanda di accertamento.

E' possibile richiedere in unica sede e con unica domanda l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap.

Per chi non fosse ancora dichiarato invalido civile l'accertamento simultaneo dello stato di invalidità e di handicap è a nostro parere consigliabile, infatti, per beneficiare di molte agevolazioni la legge richiede che sia stato certificato l'handicap.

Si può pertanto verificare che un soggetto invalido, anche con alta percentuale di invalidità non venga ammesso a beneficiare di quelle agevolazioni per cui la legge richiede espressamente il riconoscimento dello stato di handicap ex art 3 L. 104/1992.

La domanda di accertamento dell'invalidità e dell'handicap deve essere presentata da parte dell'interessato o dai suoi rappresentanti legali presso l'A. USL di residenza.

La domanda viene presentata presso la A.USL di residenza del richiedente anche quando costui sia ricoverato o domiciliato nel territorio di competenza di altra A. USL, in questo caso l'A. USL di residenza che ha ricevuto la domanda procede all' accertamento in rogatoria , cioè richiede all'A. USL del domicilio o del ricovero dell'interessato di effettuare gli accertamenti e di comunicarne l'esito.

Deve essere compilato un apposito modulo fornito dalla segreteria; nella maggior parte dei casi la richiesta di accertamento dell'invalidità e dell'handicap possono essere effettuate su un unico modulo.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione, inoltre, sarà cura del richiedente produrre tutte le certificazioni, comprese anche eventuali cartelle cliniche, idonee ad attestare le sue condizioni.

In sede di visita possono essere effettuate ulteriori produzioni.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda viene fissata la data di convocazione per la visita , durante la quale il richiedente può avvalersi dell'assistenza di un medico di sua fiducia.

Se la commissione medica non provvede entro il suddetto termine alla convocazione a visita, l'interessato può richiederne la fissazione all'Assessorato Regionale competente, se entro 270 giorni l'assessorato non proceda alla fissazione della data di convocazione potrà essere adito il giudice ordinario (art. 3, comma 1 D.P.R. 698/1994).

Nel corso dell'accertamento la commissione può richiedere ulteriori esami clinici specialistici.

Se il richiedente è allettato la visita può essere effettuata a domicilio ; per i casi di lunga degenza o di sottoposizione a terapie riabilitative la visita può essere effettuata anche durante il ricovero ospedaliero.

Se l'interessato non si presenta viene riconvocato entro i tre mesi successivi e se anche questa volta non rispetta la convocazione la domanda decade e dovrà essere presentata di nuovo.

L'iter di riconoscimento deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

Composizione delle commissioni A. USL per l'invalidità civile:

• medico specialista in medicina legale, cui spetta la presidenza della commissione;

• altri due medici, di cui uno deve essere scelto tra gli specialisti di medicina del lavoro;

• sanitario designato in rappresentanza rispettivamente dell'A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), U.I.C. (Unione Italiana Ciechi), E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti), A.N.F.F.A.S. ( Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali).

Ai sensi dell'art 52, comma 2, Legge 144/1999 nei casi in cui sia stato diagnosticato il Morbo di Alzheimer l'interessato o i suoi familiari possono richiedere che la commissione di accertamento venga integrata da un medico specialista in geriatria.

Composizione della commissione A. USL per l'handicap:

la commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto per i casi da esaminare.

Esito dell'accertamento dell'invalidità civile.

Sulla base degli esiti della visita e degli eventuali accertamenti predisposti la commissione emette un verbale che viene trasmesso alla commissione di verifica per la convalida .

La commissione di verifica può anche chiamare a visita l'interessato e richiedere chiarimenti alla commissione dell' A. USL, deve comunque pronunciarsi entro 60 gg . , scaduti i quali, senza una pronuncia in merito, il verbale si intende convalidato.

Dopo la convalida della commissione di verifica il verbale viene notificato all'interessato, la data di notificazione è molto importante perché è da essa che decorrono i termini per un eventuale ricorso.

Il verbale è generalmente suddiviso in quattro parti:

• prima parte : dati anagrafici del richiedente, indicazione dei motivi di presentazione della domanda, data della domanda, data della seduta. Particolarmente importante è la data di presentazione della domanda perché costituisce il referente temporale per stabilire la decorrenza del diritto ad eventuali provvidenze economiche (pensioni, indennità), le provvidenze infatti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda domanda.

• Seconda parte : giudizio diagnostico, accertamenti effettuati, documentazione acquisita, descrizione dell'anamnesi. Sono contrassegnate le principali disabilità accertate e le relative cause;

• Terza parte : giudizio finale della commissione espresso in codici ai quali sono associate definizioni precostituite. Questa è la parte più importante perché il codice barrato e la relativa definizione associata determinano lo status del soggetto e quindi il diritto o meno ai benefici riconosciuti dalla legge.

• Codice 01 : corrisponde alla definizione di non invalido – assenza di patologia o riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”. Non da diritto ad alcun beneficio.

• Codice 02: corrisponde alla definizione di “Invalido con riduzione permanete della capacità della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3” . Consente solo l'accesso alle prestazione protesiche connesse alla patologia.

• Codice 03: corrisponde alla definizione “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non superiore a 2/3” . Dà diritto all'assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi parziali.

• Codice 04: corrisponde alla definizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%” Dà diritto alla pensione di inabilità.

• Codice 05: corrisponde alla definizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanete di un accompagnatore” . Dà diritto all'indennità di accompagnamento.

• Codice 06: corrisponde alla definizione “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti della vita”. Dà diritto all'indennità di accompagnamento e può essere concessa anche ai minori.

• Codice 07 : corrisponde alla definizione “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz” . Dà diritto all'indennità di frequenza.

• Codice 08 : corrisponde alla definizione “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione” . Dà diritto alla pensione ed all'indennità speciale riservate ai ciechi parziali.

• Codice 09: corrisponde alla definizione “cieco assoluto” . Dà diritto alla pensione ed all'indennità di accompagnamento riservata ai ciechi assoluti.

• Codice 10: corrisponde alla definizione “sordomuto” . Dà diritto alla pensione ed all'indennità di comunicazione.

Per le persone affette dalla sindrome di Down la legge ha previsto una semplificazione per il riconoscimento dello stato di handicap grave.

La legge prevede che le persone affette dalla predetta sindrome, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo sono dichiarate direttamente portatrici di handicap in situazione di gravità senza dover essere sottoposte ad ulteriori accertamenti e controlli.

Non solo, data l'attendibilità delle risultanze dell'accertamento sul cariotipo, esame diagnostico che permette di appurare senza margini di dubbio la sindrome di Down, anche il medico di famiglia potrà rendere la dichiarazione di handicap in situazione di gravità.

Decesso del richiedente

Ove il richiedente l'accertamento sia deceduto gli eredi possono presentare istanza affinché si proceda agli accertamenti sanitari. Ovviamente in quest'ipotesi l'indagine verrà effettuata solo sulla base della documentazione medica antecedente al decesso rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate.

Esito dell'accertamento dell'handicap

Lo stato di handicap può essere non grave o grave, in molte ipotesi la legge riconosce determinati benefici solo in presenza della situazione di gravità; come prescrive la legge 104/1992 all'art. 3 “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Ricorso

Avverso gli esiti degli accertamenti compiuti dalle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile è possibile esperire ricorso al giudice ordinario per la riforma delle decisioni stesse (vedi scheda “Ricorso giurisdizionale in materia di invalidità civile”).

Aggravamento

La persona cui è stata riconosciuta l'invalidità civile e/o l'handicap può richiedere l'aggravamento.

L'iter da seguire è sostanzialmente analogo a quello già descritto.

Per la presentazione della domanda di aggravamento non è richiesto il rispetto di alcun termine minimo di attesa.

Unica preclusione alla richiesta di aggravamento è la pendenza di eventuale ricorso contro l'esito dell'accertamento, ciò significa che non si potrà ricorrere contro la decisione della commissione e richiedere simultaneamente il riconoscimento dell'aggravamento; l'eventuale rigetto del ricorso in opposizione non pregiudica comunque la richiesta di aggravamento ove la procedura di opposizione si sia conclusa.

Alla domanda di aggravamento dovrà essere allegata la documentazione medica che attesti la modificazione peggiorativa della disabilità ovvero l'insorgenza di nuove menomazioni.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando - Centro d'informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa