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La domanda alla commissione medica ASL per l'accertamento di invalidità: termini dell'iter. (10.02.2007) Sanità - Assistenza Sociale
La domanda alla commissione medica ASL per l'accertamento di invalidità: termini dell'iter.
Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità, la commissione medica presso la ASL deve fissare la data di convocazione a visita.
Se il soggetto convocato si trova impossibilitato a recarsi presso la commissione medica, potrà richiedere la visita a domicilio indicando la data in cui desidera che venga effettuata.
Decorsi tre mesi dalla domanda, nel caso in cui non sia stata fissata visita di accertamento, è possibile presentare formale diffida all’Assessorato alla Sanità, ai sensi dell’art.3, 1°c., DPR 698/94.
La diffida sarà redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo di raccomandata A/R all’Assessorato alla Sanità della Regione nel cui ambito sia ricompresa la ASL che non ha disposto la convocazione.
E’ importante considerare che la commissione medica ASL procede all’esame delle domande di riconoscimento secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Nel caso in cui sussistano documentate condizioni di gravità accertate dalla commissione stessa, questa disporrà che la visita abbia carattere di precedenza, viste le pendenze, anche delegando altra commissione medica.
Con la domanda di riconoscimento, a fronte di un unico accertamento sanitario, è possibile ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo, che quella di handicap.
La formulazione della domanda è predisposta per ottenere tutti i benefici e le provvidenze previste dalla legge in corrispondenza dello stato di invalidità che sarà eventualmente accertato.
Se l’interessato non si presenta a visita verrà convocato un’altra volta nei successivi tre mesi.
Se egli non si presenterà a visita nemmeno la seconda volta, la domanda perderà ogni effetto e dovrà essere ripresentata.
In seguito alla visita la commissione ASL trasmetterà l’esito alla commissione di verifica (ex commissione periferica, con funzioni di supervisione sui verbali ASL): la commissione di verifica ha comunque sessanta giorni di tempo per richiedere la sospensione della procedura, dopodichè vige il principio del silenzio assenso.
La commissione medica ASL trasmette quindi all’interessato il verbale che riporta l’esito della visita, con annotate le procedure per attivare un eventuale ricorso.
Se la percentuale di invalidità riconosciuta può dar luogo ad un trattamento economico, altra copia autentica del verbale è trasmessa direttamente agli enti competenti per gli ulteriori adempimenti finalizzati all’erogazione del trattamento accordato.
In ogni caso il complesso iter di riconoscimento di invalidità deve tassativamente concludersi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda (DPR 698/94, art. 1, c. 3°), con la comunicazione all’interessato e con la trasmissione degli atti all’ente erogatore, ove ricorrano i presupposti.
Trascorso il suesposto termine senza la ricezione di una comunicazione, è d’uopo inoltrare formale sollecito all’URP della ASL in questione ed alla commissione medica stessa.
La l. 241/90 non impedisce alle amministrazioni di assumere provvedimenti anche dopo la scadenza del periodo fissato per la loro adozione, in quanto si tende a vedere tale termine come non perentorio, ma finalizzato a consentire, dopo la sua scadenza, procedimenti sollecitatori anche di carattere giurisdizionale a cura dell’interessato, dalla richiesta dello stato della pratica fino alla diffida ad adempiere.
Dr. Matteo Mancini
Informarecomunicando - Centro d'informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa
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