Revisione delle minorazioni civili e semplificazione: nuova circolare INPS

Nell’agosto dello scorso anno è stata approvata una importante norma (la legge 114/2014) che, fra l’altro, aveva l’intento di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.

Una novità particolarmente rilevante riguarda proprio le visite di revisione. Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Viene inoltre definita una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né al Cittadino).
Criteri operativi per le visite di rivedibilità

A qualche mese di distanza INPS ha fissato i criteri operativi con propria circolare (n. 10 del 23 gennaio 2015). In realtà INPS forza a suo favore l’applicazione del disposto legislativo.

La circolare infatti dispone che INPS non solo convoca a visita l’invalido (o sordo o cieco) in possesso di verbale che prevede una revisione, ma effettua anche materialmente e direttamente la visita.

In tal modo INPS “estromette” totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate. Da ciò derivano vantaggi e svantaggi per il Cittadino: da un lato i tempi dovrebbero essere abbreviati non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. Dall’altro però il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi.

Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all’INPS.
Controlli sui “falsi invalidi”

C’è un altro aspetto rilevante e per certi versi illuminante sulla “storia” degli ultimi anni. Traspare da un veloce inciso presente nelle circolare: “Lo svolgimento da parte dell’Istituto di tutte le attività sanitarie di revisione, (…) , prefigura anche un riassorbimento del piano di verifiche straordinarie programmato per l’anno 2015 nell’ambito di tale attività, ferma restando la funzione di verifica straordinaria legata alle strategie di contrasto degli illeciti.”

Nel corso del 2015 sono previsti ulteriori 150.000 controlli per la cosiddetta campagna contro i “falsi invalidi”. È del tutto evidente che individuare un campione da controllare diventa per INPS sempre più difficoltoso, tant’è che già negli ultimi due anni l’Istituto ha ricompreso artificiosamente nei computo delle posizioni controllate anche tutte le persone per le quali era prevista comunque una revisione programmata (e vantando poi discutibili successi).

Con questa operazione riporta nei “controlli dei falsi invalidi” l’ordinaria attività di revisione fra l’altro risparmiando gran parte della spesa (mai dichiarata in modo trasparente) che da anni è impegnata in questo imponente Piano di verifica (oltre un milioni di posizioni controllate).
Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza

L’articolo 25 (comma 5) della legge 114/2014 interessa i minori titolari di indennità di frequenza.

Costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Su tale ultimo aspetto INPS – con messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 – ha già fornito le conseguenti indicazioni operative, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli per la domanda amministrativa.

Con la circolare 10/2015 INPS ritorna sulla questione evidentemente intimorito dal rischio di dover successivamente revocare provvidenze non spettanti. La circolare infatti prevede di rendere il più tempestive possibili le visite. Ovviamente l’obiettivo è agevolare nelle Regioni (pochissime) in cui abbia già una convenzione per la gestione dell’accertamento. Nelle altre Regioni INPS “l’Istituto provvederà a sensibilizzare gli Assessorati Regionali, nell’ambito dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione”, affinché verbali e procedure siano accelerate.

Provvidenze economiche agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione

La legge 114/2014 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”

Nel testo convertito in legge è stato anche soppresso l’obbligo, inizialmente previsto nel decreto di legge, di presentare una domanda amministrativa: la concessione avverrà in automatico.

Prima della legge 114, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, è comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli viene revocata l’indennità e non gli viene concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Su questo aspetto INPS aveva già emanato indicazioni operative con il messaggio n. 7382 dell’1 ottobre 2014, ma ora, con la circolare 10/2015, l’Istituto si fa più prudente.

Dice nella circolare: “gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell’Istituto hanno però permesso di rilevare che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d’età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni.”

La situazione va spiegata: molte Commissioni ASL sapendo che che comunque la normativa previgente prevedeva la revisione al compimento del 18esimo anno di età, fissava la rivedibilità anche per evitare “fraintendimenti”. Queste revisioni risultano quindi comunque disposte nelle banche dati dell’INPS. Su queste l’Istituto pone delle eccezioni.

Per questi casi se sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, è possibile individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente (DM 2 agosto 2007) la visita di revisione viene evitata e il dettato della legge 114/2014 applicato.

In caso contrario le persone interessate vengono convocate a visita. Ciò appare come una evidente contrazione dello spirito della norma di semplificazione più volte citata in questa nota.

Fonte: HandyLex
Link: http://www.handylex.org/gun/revisione_accertamento_circolare_INPS_invalidi_civili_2015.shtml

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