Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare (24.10.2006) – Istruzione – Cultura – Sport

Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare (24.10.2006)

Istruzione – Cultura – Sport

1. Linee generali.
2. Evoluzione normativa
3. Destinatari del servizio di istruzione domiciliare.
4. Patologie in relazione alle quali può essere richiesto il servizio.
5. La procedura.
6. Il ruolo del docente coordinatore nel servizio di scuola in ospedale.
7. Struttura ospedaliera priva del servizio scolastico.
8. Per non confondere le idee.

1. Linee generali.

Negli ultimi anni il Governo ha dato luogo allo stanziamento di risorse finanziarie rivolte a sviluppare e potenziare l’erogazione dei servizi di scuola in ospedale ed istruzione domiciliare. Iniziative finalizzate a garantire la continuità didattica anche a studenti ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital o comunque, anche se non ospedalizzati, costretti a permanere nell’ambito delle mura domestiche per esigenze terapeutiche. L’attuazione dei predetti servizi rappresenta la concretizzazione dei principi e delle previsioni della legge 18 dicembre 1997, n. 440 che ha istituito il fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa per gli interventi perequativi. Come previsto dall’ art 2 della legge 440 / 1997 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha il compito di definire mediante proprie direttive sia gli interventi che debbano considerarsi prioritari per l’ampliamento dell’offerta formativa, sia i criteri generali per la ripartizione delle somme erogate per gli interventi stessi. I compiti del Ministero, inoltre, si estendono anche alla definizione delle modalità di gestione degli stanziamenti ed alla predisposizione di linee guida circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi. Il servizio di scuola in ospedale ed il servizio di istruzione a domicilio, sono stati riconosciuti dal MIUR come iniziative da inquadrare nella logica dell’ampliamento dell’offerta formativa .

2. Evoluzione normativa

Dal punto di vista dell’evoluzione normativa deve essere menzionata la C.M. del 7 agosto 1998, n. 353 che ha dettato principi di tipo organizzativo relativi al funzionamento della scuola in ospedale. Successivamente con il Protocollo d’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione, della Sanità e Solidarietà Sociale sottoscritto in data 27 settembre 2000 si è parlato per la prima volta di forme di istruzione domiciliare. Di fondamentale importanza risulta essere la C.M. 10/10/01, n. 149, con la quale il MIUR ha fornito per la prima volta le indicazioni operative per la realizzazione dei servizi di scuola in ospedale ed istruzione domiciliare. In relazione all’esercizio finanziario 2001, per l’anno accademico 2001 / 2002, è stato previsto uno stanziamento di complessivi 850.000.000 di Lire da ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, titolari della gestione dei servizi predetti.
Con la C.M. 149 del 10/10/01 sono state anche identificate sul territorio le “scuole polo” regionali, con compiti di organizzazione dei servizi e di gestione dei finanziamenti. Come enunciato dalla C.M. 22/07/02 n. 84, in relazione all’esercizio finanziario 2002, per l’anno scolastico 2002/2003, la somma stanziata per le iniziative in questione è stata di Euro 774.685,00, quindi molto superiore rispetto a quella stanziata nell’esercizio finanziario 2001. L’aumento della somma complessiva è stato giustificato dal considerevole aumento dei docenti impegnati nel servizio. Inoltre, Per favorire la comunicazione e gli scambi di informazione è stato attivato un indirizzo di posta elettronica riservato alla scuola in ospedale: scuolainospedale@istruzione.it, ed è stato predisposto un portale telematico: http://scuolainospedale.indire.it finalizzato sia a promuovere l’incontro e lo scambio culturale tra le varie scuole erogatrici dei servizi, sia a favorire il collegamento telematico tra scuole ospedaliere e scuole di appartenenza degli studenti. Anche per l’anno scolastico 2003/2004 un Circolare Ministeriale, del 04/07/2003, n.56 ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di interventi in materia di scuola in ospedale ed istruzione domiciliare. Le risorse finanziarie previste per il predetto anno scolastico sono ammontate ad Euro 929.622,00, distribuiti tra gli Uffici Scolastici Regionali secondo il numero dei docenti ospedalieri e dei progetti di istruzione domiciliare realizzati nel precedente anno scolastico. Di rilevante importanza è stato inoltre il Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed il Ministero della Salute, sottoscritto in data 24/10/2003. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Protocollo il MIUR si”impegna a sviluppare il servizio di istruzione domiciliare per quegli studenti che, già ospedalizzati per gravi patologie, non possano frequentare la scuola per lungo tempo, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica”al contempo, ai sensi dell’art 3, il Ministero della Salute si impegna a “ sollecitare le Aziende Sanitarie, tramite le Regioni e le Province Autonome, affinché nell’ambito dell’assistenza sanitaria domiciliare venga dato ogni opportuno supporto per garantire l’integrazione tra assistenza sanitaria ed istruzione domiciliare dei minori attraverso le seguenti azioni: l’attivazione del distretto sanitario affinché, con i propri servizi, qualora il piano do assistenza domiciliare definito e concordato con i servizi ospedalieri interessati indichi la temporanea incompatibilità con la frequenza scolastica , valutati i bisogni del bambino e della famiglia, coordini gli interventi sanitari e socio assistenziali al fine di definire con gli operatori scolastici il progetto d’integrazione tra assistenza ed istruzione domiciliare…”. Nel protocollo è stata anche prevista l’emanazione da parte del MIUR di appositi atti rivolti a favorire l’erogazione del servizio, inoltre, si è proposto di promuovere il contatto tra personale scolastico e personale sanitario di modo che i piani dell’istruzione domiciliare e dell’assistenza sanitaria non rimangano separati ma possano integrarsi.
Soprattutto quest’ultimo aspetto deve considerarsi importantissimo, i servizi, infatti, sono preposti alla tutela di due diritti fondamentali dell’individuo, quello alla salute e quello allo studio, tanto più importanti quando riguardano la persona nell’età evolutiva. Sarà allora opportuno che il piano sanitario e quello educativo vengano a sovrapporsi, di modo che gli operatori, nella logica della collaborazione, possano predisporre un intervento personalizzato ed adattato in funzione delle peculiarità di ogni singolo caso. E’ anche vero che data la particolarità delle situazioni in cui è e sarà chiamato ad operare l’insegnante, questi debba essere messo in grado di offrire un supporto didattico secondo modalità che tengano conto delle condizioni cliniche del minore, perché solo dalla considerazione di queste ultime il supporto potrà essere personalizzato. Pensiamo per esempio alle problematiche inerenti al livello di attenzione dell’individuo fattore che può variare da patologia a patologia, e quindi a tutte le differenti problematiche connesse ai differenti tipi di malattia, problematiche che potranno essere risolte, solo attraverso il simultaneo e coordinato impegno del personale sanitario e del personale docente. Un esempio potrebbe essere utilizzato a chiarimento:pensiamo al caso di uno studente leucemico, patologia che lo espone al rischio di contrarre infezioni dalle persone con cui entra in contatto; in un caso come questo al fine di ridurre il rischio infettivo dovranno essere predisposte tutta una serie di precauzioni cui si dovrà attenere anche l’insegnate che si reca al domicilio dello studente, precauzioni in relazione alle quali il docente dovrà essere informato a cura del personale sanitario.
Al fine di favorire l’integrazione tra assistenza sanitaria domiciliare ed istruzione domiciliare è stato previsto che il Ministero della Salute definisca con le Regioni un programma di massima da realizzare attraverso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere.
Da ultimo la Direttiva 26/07/2004 n. 60 ha individuato tra gli interventi prioritari di cui alla legge n. 440/1997 le iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche anche associate in rete appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa definiti ai sensi dell’art 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Nella Nota Ministeriale del 15 ottobre 2004 prot. n. 4308/A0, sulla base della Direttiva di cui sopra in relazione all’anno scolastico 2004/2005, si enuncia che è stata destinata la somma complessiva di Euro 1.029.622,00 per gli interventi a favore degli alunni ospedalizzati o in terapia domiciliare, somma ripartita tra gli Uffici Scolastici Regionali sulla base del numero delle sezioni ospedaliere funzionanti e dei docenti operanti nel settore. Seguendo l’indirizzo già adottato dalle precedenti circolari in materia (n. 149 / 2001, n. 84 / 2002, n. 56 / 2003) e sentite le OO.SS. firmatarie del CCNL e del CCNI comparto scuola 2002 / 2005, nell’ambito dei fondi assegnati ciascun Ufficio Scolastico Regionale ha dovuto riservare, per il servizio di scuola in ospedale, una quota annua corrispondente ad Euro 258, 00 per ogni docente in organico, nell’anno scolastico 2004 / 2005, nelle scuole funzionanti con sezione ospedaliera. La rimanente somma, gestita da ogni Ufficio Scolastico Regionale è stata finalizzata, sulla base di apposite e motivate richieste delle istituzioni scolastiche interessate, alla realizzazione di interventi non programmabili all’inizio dell’anno scolastico, tra cui è stato anche previsto il servizio di istruzione domiciliare per insegnamenti di ogni ordine e grado. E’ anche opportuno ricordare che con Decreto Dirigenziale del 13 ottobre 2004 è stato costituito presso la Direzione Generale Dello Studente del Dipartimento Per L’Istruzione il Comitato Tecnico Nazionale per la Scuola in Ospedale e per il Servizio Domiciliare. Il Comitato ha compiti di coordinamento, monitoraggio e sostegno delle attività in materia di scuola in ospedale e servizio di istruzione domiciliare, può avvalersi anche della collaborazione di esperti provenienti dal mondo della scuola, della salute e delle tecnologie. In conclusione come si può dedurre dalla sintetica panoramica relativa all’evoluzione normativa il dato comune è rappresentato dal fatto che i fondi stanziati per la realizzazione dei servizi sono gestiti dagli Uffici Scolastici Regionali che possono avvalersi anche delle scuole polo. E’ opportuno ricordare però che i fondi statali non sono l’unica risorsa finanziaria cui attingere, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali potranno definire con le Regioni e gli Enti Locali specifici programmi di intervento anche attraverso la stipulazione di protocolli d’intesa .

3. Destinatari del servizio di istruzione domiciliare.

Sono destinatari del servizio di istruzione domiciliare gli studenti iscritti a scuole di ogni ordine e grado che a causa di gravi patologie, debbano essere sottoposti a terapie domiciliari inibitorie della frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 gg. Non è necessario che i 30 gg. siano continuativi, quindi risulta possibile beneficiare del servizio anche nel caso in cui i richiedenti debbano sottoporsi a cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare.
Dobbiamo ritenere che la preventiva ospedalizzazione dello studente non debba essere considerata come condizione indispensabile per beneficiare del servizio; una conclusione simile costituirebbe infatti un assurdo logico e sarebbe fonte di discriminazione, quindi, anche una degenza interamente domiciliare, purché suscettibile di protrarsi, per esigenze terapeutiche, per un lasso di tempo superiore a 30gg. deve ritenersi circostanza legittimante l’erogazione del servizio. Una conclusione diversa sarebbe in contrasto, a nostro avviso, anche con i principi e gli orientamenti del Piano Sanitario Nazionale 2002 / 2004 rivolti ad incoraggiare la degenza domiciliare quale percorso terapeutico alternativo al ricovero in ospedale.
Peraltro, numerose circolari ministeriali hanno escluso che la patologia di cui risulti affetto il minore debba comportare il ricovero in ospedale affinché il soggetto possa beneficiare successivamente del servizio di istruzione domiciliare.

4. Patologie in relazione alle quali può essere richiesto il servizio.

Allo stato attuale l’erogazione del servizio può avvenire solo in presenza di alcune patologie, nel dettaglio:
– patologie onco – ematologiche;
– patologie croniche invalidanti, che possono essere congenite o acquisite e comportano anche l’ handicap.
– malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti,
– patologie o procedure terapeutiche che richiedano una terapia immunodepressiva prolungata oltre il periodo di ospedalizzazione e tale da impedire una normale vita di relazione per l’aumento del rischio di infezioni;
in relazione alla patologia ed al conseguente periodo di impedimento nella frequenza scolastica dovrà essere prodotta da parte dei richiedenti il beneficio idonea e dettagliata documentazione sanitaria rilasciata dalle strutture competenti.

5. La procedura.

Come già accennato nelle linee generali titolari della gestione del servizio sono gli Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.) competenti per territorio, che si possono avvalere di “scuole polo”. I richiedenti il beneficio, genitori o tutore, in caso di studenti minorenni, ovvero lo studente stesso se maggiorenne, dovranno inoltrare una domanda all’istituzione scolastica di appartenenza dello studente. L’istituzione scolastica interessata a sua vota dovrà redigere un’ apposita e motivata richiesta da indirizzare all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio affinché vengano assegnate le risorse necessarie all’erogazione del servizio di istruzione domiciliare. Quella della scuola interessata però non dovrà essere una semplice richiesta di finanziamenti, sarà necessario infatti che l’istituzione scolastica elabori un vero e proprio progetto di offerta formativa relativo allo studente impedito nella frequenza scolastica, indicando nel progetto stesso il numero ed i nominativi dei docenti che saranno coinvolti nella realizzazione del servizio di istruzione domiciliare ed il numero di ore previsto per ogni insegnante. Il progetto dovrà essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto per essere poi inserito nel POF.
La richiesta predetta dovrà essere corredata da idonea documentazione sanitaria attestante la patologia dello studente ed il periodo di prognosi. A questo punto, gli atti: richiesta della scuola, documentazione sanitaria, progetto elaborato, dovranno essere presentati all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio che procederà al loro esame e deciderà in merito all’assegnazione delle risorse. Di solito l’istruzione domiciliare viene impartita dai docenti della scuola di appartenenza dello studente richiedente e qualificata alla stregua di prestazione aggiuntiva all’orario obbligatorio. Nel caso in cui il personale della scuola di appartenenza non abbia dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio, il dirigente scolastico ne dovrà dare comunicazione all’U.S.R. di riferimento ed ai richiedenti il servizio, la comunicazione predetta dovrà essere accompagnata anche da una delibera del Collegio dei docenti. La scuola di appartenenza, comunque, potrà reperire personale esterno, anche facendo riferimento alle sezioni di scuole ospedaliere presenti nel territorio provinciale e regionale. Se lo studente dopo il ricovero debba effettuare cicli di cura domiciliare nella città in cui ha sede l’ospedale, e non possa quindi rientrare nella sua residenza, il servizio di istruzione domiciliare verrà erogato da docenti della sezione ospedaliera funzionante presso la struttura sanitaria in cui lo studente era in degenza, ovvero da docenti disponibili di altre scuole. Dal punto di vista finanziario è opportuno ricordare che anche le singole scuole potranno attivarsi per stipulare convenzioni con gli Enti Locali rivolte alla realizzazione dei servizi di cui abbiamo trattato.

6. Il ruolo del docente coordinatore nel servizio di scuola in ospedale.

In ogni sezione scolastica funzionante presso strutture ospedaliere è previsto un docente coordinatore per la migliore erogazione del servizio e per la riduzione dei tempi necessari all’erogazione stessa. Per questo, ed al fine di ridurre i tempi della procedura amministrativa, in caso di studente ricoverato, il docente coordinatore della sezione scolastica funzionante presso l’ospedale ospitante provvederà a contattare la scuola di provenienza dello studente inviando alla stessa una relazione didattica corredata da ulteriori notizie, ciò affinché la struttura scolastica possa immediatamente attivarsi per la predisposizione del progetto di istruzione domiciliare. La comunicazione del docente coordinatore dovrà essere effettuata previa intesa con il dirigente scolastico, sentiti i medici di reparto circa l’andamento della degenza, ed ovviamente previo parere favorevole dei genitori o di chi rappresenta lo studente nel caso in cui questi sia minorenne.

7. Struttura ospedaliera priva del servizio scolastico.

Nel caso in cui lo studente sia ricoverato presso un ospedale privo del servizio di scuola in ospedale dovrà attivarsi la scuola di provenienza del paziente. L’istituzione scolastica di provenienza, non appena venga a conoscenza della situazione di degenza ospedaliera del proprio studente potrà entrare in contatto con la struttura sanitaria per ricevere tutte le informazioni sull’andamento della degenza e sull’eventuale terapia domiciliare successiva. Potrà anche essere richiesta la collaborazione della scuola polo ospedaliera competente sul territorio regionale in cui è ubicata la struttura sanitaria priva del servizio.

8. Per non confondere le idee.

Attenzione, per quanto riguarda gli studenti disabili è necessario non confondere il progetto d’istruzione domiciliare (P.I.D.) con il piano educativo personalizzato (P.E.P.). Siamo di fronte infatti a due percorsi, e se vogliamo due servizi, differenti; conseguentemente saranno diverse le modalità e i tempi di gestione ed organizzazione degli stessi. Questa distinzione è di fondamentale importanza se ci spostiamo nella logica di integrazione sociale della persona portatrice di handicap, rispetto alla quale è e deve essere incoraggiata la frequenza scolastica, sempre nella dimensione di un percorso educativo personalizzato che possa consentire il superamento dello svantaggio di tipo essenzialmente sociologico che l’handicap comporta.
E’ ammesso che una sovrapposizione del P.I.D. e del P.E.P. possa verificarsi quando lo studente portatore di handicap si trovi anche nell’impossibilità di frequentare la scuola, e debba allora beneficiare del servizio di istruzione domiciliare.
L’handicap in sé, però, dal punto di vista della tutela del diritto allo studio, deve essere superato in primo luogo, ed ove se ne ravvisi l’esigenza, attraverso un piano educativo individualizzato; solo quando lo studente diversabile si trovi, a causa della sua patologia ovvero di altro decosro patologico, nella condizione di non poter frequentare la scuola, dovrà essere messo in grado di continuare le proprie attività didattiche mediante un progetto di istruzione domiciliare concesso in presenza dei presupposti stabiliti per l’erogazione del servizio stesso.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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