Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali (percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%) (20.07.2006) – Provvidenze economiche

Provvidenze economiche

La legge 21 novembre 2000, n. 342, all’art 96 , ha previsto un contributo fruibile dalle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle ONLUS finalizzato a sostenerne l’attività istituzionale.

Il contributo riguarda gli acquisti compiuti da dette associazioni ed organizzazioni ed aventi ad oggetto: autoambulanze , beni strumentali da utilizzare esclusivamente per le attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non potrebbero essere utilizzati diversamente senza radicali trasformazioni.
Limitatamente alle ONLUS il contribuito è previsto anche per l’acquisto di beni da donare successivamente a strutture sanitarie pubbliche.
Emerge dal tenore letterale della disposizione l’intenzione del legislatore di escludere dal beneficio tutti quegli enti la cui attività non sia esclusivamente rivolta a fini sociali.

Si conclude che devono essere rispettati due fondamentali requisiti:
• il primo attinente alle caratteristiche delle organizzazioni legittimate a richiedere il contributo;
• il secondo attinente alle caratteristiche del bene ed alla sua destinazione.

Per fare un esempio, può essere richiesto il contributo in oggetto per l’acquisto di mezzo, opportunamente adattato con sollevatori e dispositivi di ancoraggio, adibito al trasporto delle persone disabili, bene dalle cui caratteristiche si evince senza ombra di dubbio la destinazione a finalità di matrice socio-assistenziale.

La procedura da seguire per ottenere il contributo è stata definita con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 agosto 2001, n. 388 , regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La domanda di concessione del contributo deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, Via Veneto n. 56, 00187, Roma .
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• documentazione recante i dati identificativi dell’ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all’anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11 D. Lgs. 460/1997;
• copia dell’atto di acquisto e della fattura di vendita dell’autoambulanza o del bene strumentale per il quale si richiede la concessione del contributo;
• copia dell’atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lett. c del comma 1 art. 3 del regolamento ( beni acquistati dall’organizzazione e donati a strutture sanitarie pubbliche);
• dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’ente circa l’utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale;
• dichiarazione che per un periodo di tre anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo verrà utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari, non sarà utilizzato per attività diverse da quelle di utilità sociale e non sarà ceduto a terzi;
• dichiarazione che ove il bene oggetto di contributo sia alienato entro il termine dei tre anni dalla data di acquisto, l’alienazione avverrà in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di ONLUS.
• Le ultime tre dichiarazioni non devono essere effettuate in relazione ai contributi richiesti per l’acquisto di beni che saranno successivamente oggetto di donazione.

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati effettuati gli acquisti .
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero comunica l’esito con Decreto dipartimentale pubblicato sulla G.U. contente l’elenco delle domande accolte e l’indicazione del contributo concesso.
Come precisato dall’ Agenzia delle Entrate con Circolare del 21 giugno 2004, n. 28/E l’ammontare del contributo è pari al 20% del prezzo pattuito col venditore al netto dell’IVA.
Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o postale , vaglia bancario o assegno circolare , entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda .
Il contributo può essere anche tradotto in forma di sconto sul prezzo di acquisto del bene in ragione del 20 %, in questo caso la riduzione del prezzo d’acquisto è praticata dal venditore che recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione ai sensi dell’art 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il contributo può essere revocato qualora l’associazione o l’organizzazione cui è stato assegnato non rispetti le prescrizioni di legge ovvero abbia prodotto documentazione non veritiera.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.

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