Adattamento dei veicoli. (01.12.2006) – Viabilità – Mobilità – Trasporti

Viabilità – Mobilità – Trasporti

Concetto di adattamento

L’adattamento del veicolo continua ad essere condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni auto solo per i soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione.
I soggetti cui non sia stata riconosciuta la condizione di particolare gravità prevista dal comma 3 dell’art 3 della legge 104 / 1992 sono ammessi alle agevolazioni previste per il settore auto solo se utilizzino veicoli adattati.
Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

L’adattamento può riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, effettuata per permettere al disabile di accedere al veicolo stesso.
Non esiste un elenco tassativo e dettagliato di ciò che deve considerarsi come adattamento, in linea generale è comunque necessario che gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e che comportino un adattamento affettivo. Si deduce che non daranno luogo ad adattamento né l’allestimento di semplici accessori con funzione di optional, né l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
In via esemplificativa e non esaustiva si considera come adattamento:
– pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
– scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
– braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
– paranco ad azionamento meccanico, elettrico, idraulico;
– sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
– sistema di ancoraggio delle carrozzine con annesso sistema di ritenuta del disabile (cintura di sicurezza);
– sportello scorrevole.
I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore.
Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per coloro che sono muniti di patente b speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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