Settore auto e detrazioni IRPEF. (27.11.2006)

Viabilità – Mobilità – Trasporti

Le detrazioni inerenti al settore auto previste a favore di soggetti portatori di Handicap riguardano sia l’acquisto che le riparazioni dei mezzi.

In relazione alle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili è possibile usufruire di una detrazione ai fini IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa di acquisto e comunque entro l’importo massimo di Euro 18075,99.

La detrazione compete una sola volta ogni quattro anni e si può scegliere di effettuarla in un’unica soluzione e quindi di fruire dell’intera detrazione per il primo anno, oppure di ripartirla nel corso del quadriennio dividendola in quattro quote annuali di pari importo.

Vi sono però due specifici casi in cui è possibile riottenere il beneficio della detrazione anche se non sia ancora trascorso il quadriennio; ciò è possibile:
quando il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal PRA , oppure in caso di furto , in cui la detrazione per il nuovo veicolo spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

In relazione alle spese per le riparazioni è ulteriormente prevista la detrazione ai fini IRPEF.

Possono costituire oggetto di detrazione solo le riparazioni inerenti alla manutenzione straordinaria , sono esclusi dal beneficio, pertanto, sia le riparazioni ordinarie che i costi di esercizio: come il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante ecc…

Anche per le riparazioni la detrazione spetta una sola volta ogni quattro anni e sempre nei limiti di un importo di 18075,99 Euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.
Il periodo dei quattro anni decorre a far data dall’ultima detrazione.

E’ opportuno ricordare che ove il disabile sia titolare di redditi propri per un importo superiore ad Euro 2840,51, il documento di spesa dovrà essere a lui intestato.
Invece, ove il disabile sia fiscalmente a carico il documento comprovante la spesa potrà essere indifferentemente intestato al disabile stesso ovvero al familiare a cui risulti a carico .

Attenzione: l’area dei soggetti disabili che hanno diritto alle predette agevolazioni è stata oggetto di un progressivo ampliamento risultato dall’avvicendamento di diverse leggi finanziarie, attualmente sono ammessi a beneficiare delle detrazioni ai fini IRPEF:
– non vedenti , coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Ed anche i disabili indicati agli artt. 2, 3, 4, della legge 3 aprile 2001 n. 138;
– sordomuti , coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata, art. 1 legge 68 / 1999;
– disabili con Handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento , coloro che versano in una situazione di handicap grave prevista dall’art. 3 comma 3 della legge 104 / 1992;
– disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni , coloro che versano in una situazione di Handicap grave prevista dalla legge 104 / 1992 derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione;
– disabili con ridotte o impedite capacità motorie , coloro che presentano ridotte capacità motorie ma non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione.
E’ opportuno specificare che i soggetti che rientrano nelle prime quattro categorie di disabilità sono ammessi al beneficio della detrazione ai fini IRPEF indipendentemente dall’adattamento del veicolo , per cui potranno usufruire dell’agevolazione senza necessità che l’auto venga adattata.
L’ adattamento del veicolo continua ad essere requisito essenziale per beneficiare della detrazione solo per i soggetti che rientrano nella quinta categoria e cioè per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ai quali non sia stata riconosciuta la gravità. Solo per costoro è ancora vigente l’obbligo di adattamento del veicolo.

Riferimenti normativi: l.449/1997, l.342/2000, l.388/2000.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *