Documentazione per agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL È LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

In questa pagina si vuole chiarire quali sono le documentazioni, i certificati e le carte burocratiche da possedere a seconda della agevolazione fiscale che si vuole ottenere in base alla propria disabilità.

1)PER LE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE AUTO
Le agevolazioni fiscali per il settore auto si possono sintetizzare in :
-detrazione d’imposta pari al 19%
-applicazione dell’iva al 4%
-esenzione del pagamento del bollo

Di seguito invece si riportano le documentazioni necessarie per poter richiedere le agevolazioni per il settore auto che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo.

1) Certificazione attestante la condizione di disabilità
TIPO DI DISABILITA’ DOCUMENTAZIONE
non vedente e sordo Il certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
disabile psichico o mentale •    il verbale di accertamento dell’handicap: emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica

•    il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)

disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputato •    il verbale di accertamento dell’handicap: emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese lepluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione

*si guardi qui per le eccezioni la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 qui a pag.12

 

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
Solo per usufruire dell’Iva al 4%!
Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.
Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

 

3) Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione 
Se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

RICORDA:

Per disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione)
Il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Si rimanda per importanti specifiche al testo completo della guida (pag 12)

La documentazione da presentare:
1.fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale”(solo per i disabili che guidano).Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico
2.solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di
accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
3.fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale,
oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
4.copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

2) PER AGEVOLAZIONI IRPEF PER SPESE SANITARIE E MEZZI DI AUSILIO

Per le spese sanitarie e i mezzi di ausilio è possibile godere della detrazione dall’Irpef del 19%.
Consultare la pagina Irpef spese sanitarie e ausili disabili per maggiori dettagli.

DOCUMENTAZIONI SPESE CHE IL DISABILE DEVE POSSEDERE PER RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI FISCALI (DEDUZIONE O DETRAZIONE)
Conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per le protesi: fatture (ricevute o quietanze), la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la
necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la
quale è stata acquistata
Per i sussidi tecnici e informatici: fattura, certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile
Per documentare l’acquisto di farmaci: “scontrino parlante”, deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco

RICORDA:

Si ricorda che per richiedere deduzione o detrazione riguardo a spese mediche e di assistenza specifica, sono considerati disabili coloro che sono in possesso di:
•  attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992
•  coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera
•  i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai minsteri competenti al momento dellla concessione dei benefici pensionistici.E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

•  I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.

NB. Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992. La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento

 

3) AGEVOLAZIONI IVA PER ACQUISTO AUSILI TECNICI E INFORMATICI
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di ausili tecnici e informatici riservati a persone portatrici di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/1992 consistono nella:
•    Iva agevolata del 4%
•    detrazione Irpef del 19%

La documentazione richiesta per fruire dell’aliquota ridotta che deve essere consegnata al venditore è la seguente:

1) specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la disabilità e il sussidio tecnico e informatico

2) certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.