D. P. C. M. 1 dicembre 2000. – Sanità – Assistenza Sociale

Altre fonti

Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno
per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata
specializzazione.
D. P. C. M. 1 dicembre 2000.

Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno
per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata
specializzazione
(G. U. n. 118 del 23 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale – serie generale – 22
novembre 1989, n. 273), come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993 (Gazzetta
Ufficiale – serie generale – 12 giugno 1993, n. 136), che determina i criteri per la fruizione di
prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero, qualora
le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o
tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che – nel caso dei soggetti portatori di handicap
cui siano state concesse le deroghe previste dall’art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre
1989 – ammette il rimborso delle spese di soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore, in
alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione ove si siano recati, sulla
base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo e coordinamento nel quale sono disciplinate
anche le modalità di corresponsione di acconti alle famiglie;
Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che stabiliscono i limiti del rimborso
della spesa sanitaria sostenuta e prevedono l’erogazione di un ulteriore concorso alla spesa, qualora
le spese a carico dell’assistito siano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del
suo nucleo familiare;
Visto l’art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l’art. 8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni
con particolare riguardo all’art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), in cui è previsto il trasferimento
per cura in uno Stato membro dell’Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti
accordi internazionali, che disciplinano l’erogazione dell’assistenza sanitaria in regime di
reciprocità;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale – serie generale
– 10 dicembre 1998, n. 288, supplemento ordinario), recante “Approvazione del Piano sanitario
nazionale per il triennio 1998-2000”, con particolare riguardo al quinto obiettivo nella parte inerente
alla riabilitazione dei disabili, e le “linee-guida del Ministro della sanità per le attività di
riabilitazione”, di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale – serie
generale – 30 maggio 1998, n. 124);
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla “Ridefinizione del sistema di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni”, con particolare
riguardo all’art. 5, ove è previsto il diritto all’esenzione dalla partecipazione ai costi delle prestazioni
in relazione a particolari condizioni di malattia, tenendo conto della gravità clinica, del grado di
invalidità conseguente e dell’onere economico del relativo trattamento;
Considerate le nuove attribuzioni delle regioni e delle province autonome e le conseguenti
innovazioni procedurali, determinate dalle modifiche apportate all’art. 7 del citato decreto 3
novembre 1989 dal già richiamato decreto 13 maggio 1993, per quanto concerne, rispettivamente, il
ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria indiretta ed il
ricovero presso strutture sanitarie comunitarie e di altri Paesi con i quali vigono, in materia, accordi
bilaterali;
Considerata l’esigenza, altresì, ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, di
definire anche le modalità della corresponsione di acconti agli assistiti portatori di handicap, in
deroga a quanto previsto dall’art. 6, commi 13 e 14, del decreto ministeriale 3 novembre 1989;
Ritenuta la necessità di determinare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 104 del 1992, i
criteri in base ai quali deve provvedersi al rimborso delle spese di soggiorno collegate alle
prestazioni di altissima specializzazione fruite all’estero, debitamente autorizzate a norma del
decreto ministeriale 3 novembre 1989, indicando altresì le specifiche modalità per la
corresponsione, a favore dei soggetti portatori di handicap, di acconti sul prevedibile rimborso loro
spettante ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto ministeriale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome in data 12 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la solidarietà sociale;

DECRETA:

ART. 1.
Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento
1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento, che sarà trasmesso alle competenti
commissioni parlamentari.
ART. 2.
Soggetti aventi diritto
1. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure per la neuroriabilitazione, le spese per il soggiorno
dell’assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima
specializzazione all’estero, sono equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 11 della predetta legge
n. 104 del 1992, alla degenza ospedaliera, qualora non sia prevista l’ospedalizzazione in costanza di
ricovero per tutta la durata degli interventi autorizzati, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, così come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, o per i
quali sia stato emesso, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria in forma diretta, il modello
E112 previsto dall’art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE 14 giugno 1971, n.
1408. In caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di
soggiorno dell’accompagnatore solo dietro dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera,
attestante la necessità della presenza dell’accompagnatore durante la degenza.
2. Le spese di soggiorno di cui al comma 1, unitamente a tutte le altre spese che restano a carico
dell’assistito, una volta definito il rimborso previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro della sanità 3
novembre 1989, così come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993, sono riconosciute in
sede di erogazione del concorso alla spesa disciplinato dall’art. 7, commi 3 e 4, dallo stesso decreto.
3. La trasmissione della documentazione, indicata dall’art. 6, comma 2, del decreto 3 novembre
1989, deve essere inoltrata con domanda, a firma del titolare del nucleo familiare di appartenenza
del disabile, da presentare tramite il centro regionale di riferimento, all’unità sanitaria locale
d’iscrizione, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa riferentesi alle prestazioni
autorizzate, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo casi di forza maggiore.
4. È fatto salvo quanto eventualmente disposto in modo più favorevole dalle singole regioni in
applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993.
ART. 3.
Concorso alla spesa
1. Le regioni e le province autonome, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 3,
riconoscono il concorso alle spese di cura all’estero ai soggetti indicati nello stesso art. 2,
attenendosi, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in
ordine alle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai
seguenti criteri:
a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo
familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 62
milioni;
b) un concorso pari all’80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo
familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 100
milioni;
c) un concorso pari all’80 per cento delle spese di soggiorno, così come individuate dall’art. 2,
comma 1, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) sia superiore a 100 milioni.
2. Il soggetto avente diritto al rimborso nei limiti indicati nel precedente comma 1, punto 2, può
chiedere, entro i quattro mesi successivi alla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state
sostenute le spese di cura all’estero, la rideterminazione della misura percentuale, riconosciuta ai
fini dell’erogazione del concorso alla spesa, qualora gli oneri complessivamente sostenuti nel corso
dello stesso anno e rimasti a suo carico superino un terzo dell’ISEE. In tal caso l’unità sanitaria
locale provvede all’erogione del rimborso nella misura del 95 per cento della spesa.
ART. 4.
Corresponsione degli acconti
1. Per i soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 2, l’unità sanitaria locale corrisponde, a
richiesta dell’assistito, gli acconti, previsti dall’art. 6, comma 13 del decreto del Ministro della sanità
3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando nell’ambito della spesa sanitaria
presumibile anche le spese di soggiorno, così come individuate dall’art. 2, ed attenendosi ai seguenti
criteri:
a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l’erogazione del concorso alla spesa di cui
all’art. 3, comma 1, punto 1. Tale percentuale è elevata al 100 per cento nel caso di soggetti
appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l’erogazione del concorso alla spesa di cui
all’art. 3, comma 1, punto 2.
2. Per i soggetti portatori di handicap di cui all’art. 2, che usufruiscono di assistenza sanitaria in
forma diretta, tramite modello E112, ai sensi dell’art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del
regolamento CEE n. 1408/71, l’unità sanitaria locale corrisponde, a richiesta dell’assistito, acconti
sulla prevedibile spesa con i limiti e le modalità previste al comma 1.
3. Gli acconti previsti nei commi 1 e 2 devono essere erogati prima del trasferimento all’estero
dell’infermo, tenendo conto dei tempi di versamento del deposito cauzionale alla struttura sanitaria
o del pagamento delle singole fatture di spesa.
ART. 5.
Autorizzazione al trasferimento
1. Il centro regionale di riferimento, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie richieste, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, possano essere effettuate in Italia,
in una struttura accreditata, pubblica o privata, deve indicare espressamente il luogo di cura
adeguato al programma terapeutico, nel rispetto dei tempi di attesa per l’erogazione della
prestazione, indicati dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990, e successive modificazioni ed
integrazioni; in ogni caso tale comunicazione deve essere inviata all’interessato entro trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
2. Nei confronti dei soggetti portatori di handicap, individuati nel precedente art. 2, il centro
regionale di riferimento, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del luogo di cura, deve tenere in
considerazione le linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione, di cui al
provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Per i soggetti portatori di handicap, individuati dall’art. 2, non è richiesta, in caso di
proseguimento di cure riabilitative in centri di altissima specializzazione all’estero, purchè
l’intervallo di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, la presentazione sia della
proposta motivata del medico specialista sia dell’ulteriore documentazione, prescritte dall’art. 4,
comma 2, del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989. In tali casi la domanda, prevista
dal suddetto art. 4 del decreto 3 novembre 1989, deve essere inoltrata direttamente al centro
regionale di riferimento corredata dalla proposta del medico di famiglia, qualora l’assistito sia
rientrato nel territorio nazionale, o dalla richiesta motivata della struttura sanitaria estera, qualora le
cure di riabilitazione siano ancora in corso presso la stessa struttura. Il centro regionale di
riferimento emana il provvedimento di competenza, relativo all’erogazione della prestazione
richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. La mancata emanazione da parte del centro regionale di riferimento del provvedimento previsto
dai commi 1 e 3, entro i termini indicati, dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.
ART. 6.
Decorrenza dei benefici
1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che abbiano ottenuto il
riconoscimento della minorazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge citata legge n. 104 del
1992, in data successiva al trasferimento per cure all’estero, purché la domanda intesa ad ottenere il
riconoscimento sia stata presentata prima dell’autorizzazione al trasferimento stesso.
ART. 7.
Norme transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle domande di
rimborso presentate ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano state definite, in sede di
erogazione del concorso di cui all’art. 7 del suddetto decreto, senza tenere conto delle spese di
soggiorno o che abbiano beneficiato di disposizioni regionali in materia di rimborso di spese di
soggiorno in misura inferiore ai limiti previsti dall’art. 3 del presente decreto. A tal fine i diretti
interessati debbono presentare domanda di ulteriore concorso alla spesa entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto.
2. Gli assistiti portatori di handicap, di cui all’art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992,
possono presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per
ottenere il rimborso delle spese, secondo le norme di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989,
così come integrate dal presente decreto, per le prestazioni fruite a decorrere dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge n. 104 del 1992.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle proprie competenze secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
ART. 8.
Efficacia temporale
1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento è valido fino all’entrata in vigore dell’atto di
indirizzo e coordinamento in materia di integrazione sociosanitaria ai sensi dell’art. 3-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 8
novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.

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