Del.G. 7 novembre 1994, n. 10841

Delibera della Giunta Regionale

Sospensione delle autorizzazioni alle USL. per la stipula o l’ampliamento di convenzioni con istituti privati di riabilitazione, ex art. 26 L. 23 dicembre 1978, n. 833.

Del.G. 7 novembre 1994, n. 10841

Sospensione delle autorizzazioni alle USL. per la stipula o l’ampliamento di convenzioni con istituti privati di riabilitazione, ex art. 26 L. 23 dicembre 1978, n. 833. (BU n. 80 del 7-12-94)

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
– che l’art. 13 della L.R. 20 aprile 1990, n. 61, che sostituisce l’art. 45 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, prescrive al terzo comma che la Giunta regionale autorizza, nell’ambito della programmazione regionale, la stipulazione di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti privati di riabilitazione per la erogazione di prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, come previsto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
– che la L.R. 29 giugno 1994, n. 49, ha disposto il riordino del servizio sanitario regionale, ha rideterminato gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ha disciplinato le modalità e i tempi per la costituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
– che la legge su citata ha previsto all’art. 5 che il Consiglio regionale approvi il piano sanitario regionale contenente le disposizioni generali per la formazione dei piani attuativi locali;
Considerato:
– che le norme sopra richiamate determinano la necessità di rielaborare la programmazione sanitaria regionale da realizzarsi attraverso i piani attuativi locali, con il superamento delle vigenti previsioni programmatorie non più attuali a causa del mutato assetto complessivo del servizio sanitario regionale;
– che le convenzioni ex art. 26 L. 833/78 tra unità sanitarie locali e istituti privati di riabilitazione dovranno essere adeguate alle indicazioni che saranno contenute nell’emanando piano sanitario regionale e nei piani attuativi locali di ciascuna unità sanitaria locale;
– che, per i motivi suddetti, è opportuno sospendere le autorizzazioni alle unità sanitarie locali:
1 – per la stipulazione di nuovi rapporti convenzionali tra le stesse e gli istituti privati di riabilitazione;
2 – per il rinnovo di rapporti convenzionali che comportino un incremento del numero delle prestazioni nelle varie tipologie di attività convenzionate;
Visto l’art. 13 L.R. 30 aprile 1990, n. 61;
DELIBERA
– sono sospese le autorizzazioni alle unità sanitarie locali:
1 – per la stipulazione di nuovi rapporti convenzionali tra le stesse e gli istituti privati di riabilitazione che erogano prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali, come previsto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1979, n. 833;
2 – per il rinnovo o la modificazione dei suddetti rapporti convenzionali che comportino un incremento delle quantità di prestazioni – riferimento separatamente a ciascuna delle tipologie di attività – già convenzionate;
– il Dipartimento Sicurezza Sociale è incaricato di render noto quanto sopra alle unità sanitarie locali e di attenersi alle disposizioni contenute nel precedente punto in sede istruttoria delle proposte di deliberazioni autorizzative da inoltrare alla Giunta regionale.

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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