L. 26 maggio 1975, n. 165.

Legge Nazionale

Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l’assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell’art. 31 della L. 30 marzo 1971, numero 118. Modifiche ed integrazioni della predetta L. 30 marzo 1971, numero 118, della L. 26 maggio 1970, n. 381 e della L. 27 maggio 1970, n. 382
L. 26 maggio 1975, n. 165.

“Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l’assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell’art. 31 della L. 30 marzo 1971, numero 118. Modifiche ed integrazioni della predetta L. 30 marzo 1971, numero 118, della L. 26 maggio 1970, n. 381 e della L. 27 maggio 1970, n. 382” (G. U. 7 giugno 1975, n. 148)

1. E’ autorizzata l’assegnazione complessiva di L. 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l’anno 1974 e L. 50 miliardi per l’anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell’articolo 31, punto 2), lettera a), della L. 30 marzo 1971, n. 118, per l’assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.
2. All’onere di cui al precedente articolo si provvede con le entrate derivanti da prelevamenti di pari importo complessivo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato “Ministero del tesoro – Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l’avvio della riforma sanitaria”. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1974 e 1975.
3. (1).
(1) L’articolo sostituisce con un comma il primo e il secondo comma dell’art. 7, L. 30 marzo 1971, n. 118; l’articolo ora recita:
“7. (Commissione sanitaria provinciale: composizione). – La commissione sanitaria provinciale è composta:
– dal medico provinciale che la presiede;
– da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell’ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
– da un medico designato dall’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell’ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell’ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell’interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.”
4. A svolgere le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie provinciali e regionali di cui agli articoli 7, ultimo comma, e 9, terzo comma, della L. 30 marzo 1971, n. 118, nonché agli articoli 3 e 4, secondo comma, della L, 26 maggio 1970, n. 381, e agli articoli 11 e 12, terzo comma, della L. 27 maggio 1970, n. 382, possono essere chiamati anche impiegati della carriera direttiva o di concetto delle regioni.
5. Le commissioni sanitarie provinciali e regionali per l’accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili, durano in carica cinque anni.
Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni, l’interessato può farsi assistere da un medico di fiducia.
Per ciascuno componente effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso d’assenza o di impedimento del componente effettivo.
Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.
L’articolo 5 della L. 27 dicembre 1973, n. 908, l’articolo 10 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e l’articolo 13 della L. 27 maggio 1970, n. 382, sono abrogati.
6. Fermo restando il disposto dell’articolo 14 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386, il primo comma dell’articolo 12 dello stesso D.L. si applica anche per l’assistenza ospedaliera erogata dal Ministero della sanità agli invalidi civili in base al combinato disposto del secondo e terzo comma dell’articolo 3 dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, ed il secondo comma dell’art. 12 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114.

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