L. 27 dicembre 2002, n. 289

Legge Nazionale

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”

L. 27 dicembre 2002, n. 289

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” (G. U. n. 305 del 31 dicembre 2002 – Supplemento Ordinario n. 240)

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Art. 94
(Disposizioni varie)
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3. In considerazione del carattere specifico della disabilita’ intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita’ della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l’accertamento delle condizioni di invalidita’ e la conseguente erogazione di indennita’, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita’ di valutazione Alzheimer.

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