Come presentare la domanda per la 104
“La legge 104 del 1992, spesso definita semplicemente ‘104′, è il principale riferimento normativo per i lavoratori con invalidità riconosciuta. Grazie a questa legge i parenti di persone con handicap – o gli stessi lavoratori se affetti da disabilità grave – possono ottenere delle agevolazioni.”
Chi è incluso nella legge
La legge 104 include le seguenti persone:
– disabili con contratto di lavoro dipendente, inclusi quelli modalità part-time;
– genitori biologici, adottivi o affidatari di figli disabili, anche non conviventi;
– coniugi lavoratori dipendenti di soggetti affetti da disabilità grave;
– lavoratori dipendenti parenti di individui disabili (entro il secondo grado di parentela);
– parenti o affini entro il terzo grado di parentela, lavoratori dipendenti (zii, nipoti, bisnonni e bisnipoti nel caso in cui il genitori o coniuge del disabile siano ultra sessantacinquenni e in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei suddetti);
Con la circolare n. 38 del 2017, l’Inps ha esteso la possibilità di accedere ai permessi previsti dalla Legge 104 anche a conviventi di fatto e coppie unite civilmente, che rispettino le caratteristiche di cui sopra.
Come accedere ai benefici
Per accedere ai benefici previsti dalla Legge 104 è necessario inviare per via telematica un’autocertificazione in grado di accertare la condizione di disabilità del richiedente attraverso la sezione ‘Prestazioni a sostegno del reddito: accesso al portale delle domande‘ presente sul sito dell’Inps.
Se necessario, l’accertamento delle condizioni di difficoltà avviene, anche con revisioni periodiche, attraverso uno o più esami effettuati da una commissione medica nella sede Inps più vicina.
Le agevolazioni previste
Una delle agevolazioni più importanti previsti dalla 104 sono i permessi retribuiti per l’assistenza, concessi ai parenti di persone con disabilità accertata oppure ai disabili stessi. L’articolo prevede:
– Permessi orari retribuiti giornalieri di 1 o 2 ore, a seconda del contratto di lavoro;
– 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabile in ore;