D M – Ministero del Tesoro – 20 luglio 1989, n. 292. – Sanità – Assistenza Sociale

Decreto Ministeriale

Regolamento recante le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici (1).

D.M. 20 luglio 1989, n. 292.

Regolamento recante le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici (1). (G. U. 19 agosto 1989, n. 193).

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici;
Visto in particolare l’art. 3 di detta legge n. 291, con sui si dispone, tra l’altro, che le domande per ottenere la pensione, l’assegno o la indennità previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonché dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, anziché alle commissioni sanitarie provinciali presso le unità sanitarie locali, come precedentemente stabilito;
Visti i commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 291, con cui si stabilisce che restano in vigore le disposizioni di legge non sostituite o modificate dal medesimo art. 3 e che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell’interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nel ripetuto art. 3;
Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della sanità;
Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza generale del 13 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento ministeriale:
Art. 1
1. Le domande intese ad ottenere la pensione, l’assegno o le indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, e successive modificazioni ed integrazioni, sono presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile costituite in ciascun capoluogo di provincia.
2. Alle domande devono essere allegati, di massima, i documenti di cui all’allegato A del presente decreto, tra cui la dichiarazione di responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che deve essere ripresentata dall’interessato ove questi sia chiamato a visita medica in anno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza nei modi e per i fini indicati da dette leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, e loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia ed in ogni altro modo ritenuto appropriato per acclarare lo stato effettivo ed il grado della minorazione dichiarata dall’interessato. Tali commissioni continuano, inoltre, a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le domande intese ad ottenere l’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile verificano in particolare che la certificazione medica contenga la dicitura «Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» e procedono quindi all’accertamento autonomo delle dichiarate condizioni, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
5. Nelle more del riconoscimento di invalidità da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile sono concesse gratuitamente, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1984 i presidi connessi alla invalidità, elencati nel nomenclatore tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità a termine dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine le commissioni stesse rilasciano a richiesta dell’interessato ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità civile.
Art. 2
1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza avvalendosi sia delle proprie strutture, che di quelle del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.
2. Il presidente, in esecuzione delle determinazioni assunte in materia dalla commissione medica periferica, richiede alla competente unità sanitaria locale o all’ospedale militare di sottoporre ad accertamenti sanitari i richiedenti i benefici di cui alle leggi richiamate al precedente art. 1, all’uopo allegando l’elenco dei nominativi da sottoporre a visita.
L’unità sanitaria locale o l’ospedale militare restituiscono tale elenco indicando per ogni nominativo la data stabilita per la visita, affinché la commissione medica possa comunicare all’interessato la data stabilita per detti accertamenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L’unità sanitaria locale o l’ospedale militare effettuati gli accertamenti, trasmettono alla commissione medica periferica le relative diagnosi ed ogni altro elemento in materia. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l’individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità.
4. La commissione medica periferica, sulla base degli accertamenti comunque compiuti, si pronuncia, con l’intervento di tre membri, di cui uno, se possibile, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, sulle minorazioni e malattie invalidanti esposte nella domanda del richiedente, indicando per gli invalidi civili la riduzione della capacità lavorativa e compilando apposito verbale con l’esito della visita. Per i fini previsti dall’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, tale commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell’Unione italiana ciechi o dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti o dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili o dell’Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi da esaminare.
5. Alle riunioni della commissione periferica dedicate all’esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti della categoria di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all’art. 105 del decreto, del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3
1. L’accertamento della minorazione e della causa invalidante, la dichiarazione della potenzialità lavorativa e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi, dei ciechi e dei sordomuti civili effettuato dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile, a seguito delle istanze di cui al precedente art. 1, è valido anche ai fini della iscrizione degli interessati nell’elenco per il collocamento al lavoro di cui all’art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni altro effetto derivante dal riconoscimento della invalidità civile previsto dalle leggi vigenti. A tali fini, le domande intese ad ottenere benefici previsti da leggi vigenti diversi dalla pensione, assegno od infermità debbono essere presentate alle autorità competenti alla concessione di detti benefici.
2. La segreteria della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile trasmette all’interessato il verbale di visita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La medesima segreteria trasmette alla competente prefettura, per il successivo corso, il verbale di visita, da cui risulti l’accertamento di un grado di invalidità sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti prescritti, alla concessione della pensione, assegno o indennità da parte dei competenti organi del Ministero dell’interno. Unitamente a tale verbale sono trasmessi alle prefetture le relative domande intese ad ottenere le provvidenze previste, la dichiarazione di responsabilità, ed ogni altro documento allegato all’istanza.
4. La segreteria trasmette, altresì, alla prefettura, con separato elenco, i verbali di visita con la relativa documentazione dei soggetti per i quali non sia stato accertato un grado di invalidità sufficiente a far luogo alla concessione delle provvidenze richieste, ai fini dell’adozione del provvedimento di competenza da parte del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica.
Art. 4
1. Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennità, l’interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, può produrre ricorso in carta semplice al Ministro dell’interno per il tramite della prefettura territorialmente competente secondo la residenza del ricorrente.
2. I ricorsi sono decisi con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore e di invalidità civile. Per tali ricorsi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
3. Il ricorrente ha facoltà di trasmettere copia del ricorso alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d’invalidità civile territorialmente competente, la quale, a sua volta, l’inoltra al Ministero del tesoro, corredandola della documentazione sanitaria agli atti e delle sue deduzioni, affinché il Ministero stesso, sentendo sulla questione il parere della commissione medica superiore e d’invalidità civile, possa comunicare sollecitamente il suo avviso al Ministero dell’interno non appena questo lo richieda.
4. Per i fini previsti dall’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, detta commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell’Unione italiana ciechi o dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, o dell’Associazione dei mutilati ed invalidi civili, o dell’Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Alle riunioni della commissione dedicate all’esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti delle categorie di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
5. La commissione medica superiore e d’invalidità civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per pronunciarsi sulle doglianze d’ordine sanitario contenute nel ricorso secondo le modalità indicate nell’art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell’interessato, o pronunciandosi allo stato degli atti risultanti, oppure delegando l’effettuazione della visita ai responsabili degli uffici delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelli della sanità militare territorialmente competenti secondo la residenza del ricorrente.
6. Avverso la decisione del ricorso del Ministro dell’interno, l’interessato può adire il giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti.
Art. 5
1. Le domande di cui al precedente art. 1 ancora giacenti presso le unità sanitarie locali, nonché quelle eventualmente giacenti presso le prefetture per le quali non siano stati ancora effettuati gli accertamenti sanitari alla data del quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di istituzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile, di cui al comma 5 dell’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, sono trasmesse, a cura delle suddette amministrazioni, alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d’invalidità civile territorialmente coesistente.
2. Tali domande, riunite per categoria a seconda se riguardano sordomuti, ciechi civili o invalidi civili, sono accompagnate da elenco in triplice copia, contenente l’indicazione del nominativo e della data di presentazione, una delle quali è restituita firmata per ricevuta dalla commissione medica periferica ricevente. Altra copia di tale elenco è trasmessa al Ministero del tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, per conoscenza.
3. Le commissioni mediche periferiche esaminano tali domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, salvo nel caso che non sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute tali commissioni stesse.
Art. 6
1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile, sono devoluti al Ministero dell’interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell’ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro dell’interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale.
Art. 7
1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile – di cui agli articoli 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 – è assicurato:
a) da personale dipendente dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) da personale delle unità sanitarie locali, all’uopo comandato presso le suddette commissioni mediche periferiche con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte presso le unità sanitarie locali di appartenenza purché alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, svolgessero attività amministrative, come stabilito dal comma 7 dell’art. 3 della citata legge n. 291. All’uopo il personale interessato può presentare domanda al Ministero del tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, e alla unità sanitaria locale di appartenenza per essere comandato presso la coesistente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. In attesa del perfezionamento della relativa procedura, l’impiegato può essere autorizzato ad assumere immediato servizio presso la commissione medica, ove lo richiedano esigenze di lavoro.
Art. 8
1. Il Ministero del Tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, il Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi civili e il Ministero della sanità – Direzione generale dei servizi di medicina sociale, si scambiano periodicamente informazioni, dati e notizie sullo stato di applicazione dell’articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 (2).
2. Il Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi civili, a richiesta del Ministero del tesoro – Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, mette a disposizione i fascicoli contenenti gli atti relativi alla concessione di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento, di cui al comma 1 dello art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ai fini della verifica della permanenza nei beneficiari dei requisiti prescritti per usufruirne, da attuarsi secondo i criteri e le modalità stabiliti con l’apposito decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 10 dello stesso art. 3.
(Si omettono gli allegati)
(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1989, n. 203.

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