Decreto Ministeriale
Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell’art. 3 della L. 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici
Decreto Ministeriale – Ministero del Tesoro – 20 luglio 1989, n. 293
Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell’art. 3 della L. 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. ( G. U. 19 agosto 1989, n. 193.)
Nota bene: si veda, anche, il D.M. 5 agosto 1991, n. 387 e l’art. 4, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici;
Visto in particolare l’art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l’altro, che le domande per ottenere la pensione, l’assegno o l’indennità previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
concernente i mutilati ed invalidi civili, nonché dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, anziché alle commissioni sanitarie provinciali presso le unità sanitarie locali, come precedentemente stabilito;
Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza generale del 1° luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quando in esso contenuto;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento ministeriale:
Articolo 1
1. La verifica di cui al comma 10 dell’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell’assegno o dell’indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all’epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze
accordate.
2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennità per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall’amministrazione.
3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, è predisposto dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ed è sottoposto all’approvazione del Ministro del tesoro (1).
(1) L’articolo 1 ai commi 2 e 3 del D.M. 3 gennaio 1992, n. 148 (in G.U. 21 febbraio 1992, n. 43) ha stabilito:
«2. Al comma 3 dell’art. 1 del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, le parole “dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra”.
3. Quanto disposto dal precedente comma 2 si estende alle medesime espressioni contenute nel comma 1 dell’art. 5, nel comma 2 dell’art. 7, nei commi 1 e 2 dell’art. 9, nel comma 1 dell’art. 10 del citato D.M. 20 luglio 1989, n. 293».
Inoltre, l’art. 4 dello stesso decreto ha così disposto:
«Art. 4. 1. Restano in vigore le disposizioni del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, non sostituite o
modificate da quelle del presente regolamento».
Articolo 2
1. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell’interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell’assegno o dell’indennità.
2. L’accertamento dei suddetti requisiti è espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all’epoca della concessione del beneficio.
3. Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e
documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica.
Pertanto l’interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge.
4. A conclusione di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull’esito della stessa all’ufficio di cui al successivo art. 7.
5. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato:
a) l’indicazione delle malattie e delle minorazioni risultanti dalla documentazione esistente in fascicolo all’epoca del primo accertamento sanitario;
b) la natura delle provvidenze economiche (pensione, assegno, indennità) accordate sulla base degli accertamenti sanitari all’epoca effettuati;
c) l’anamnesi e i risultati degli esami obiettivi e degli accertamenti effettuati in occasione della nuova visita, nonché della documentazione sanitaria eventualmente in possesso degli interessati, in particolare di accertamenti-clinici effettuati presso strutture pubbliche e di cartelle cliniche di eventuali ricoveri ospedalieri riguardanti un periodo di tempo successivo alla concessione di pensione, assegno o indennità;
d) il giudizio sulla corrispondenza delle malattie e delle minorazioni accertate nella nuova
visita, rapportate per quanto possibile all’epoca della prima visita e quelle riscontrate al momento della prima visita e che costituirono il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche;
e) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; f) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.
Articolo 3
1. La verifica dell’esistenza dei requisiti giuridico-economici che all’epoca motivarono la
concessione della pensione, dell’assegno o dell’indennità ai sensi delle leggi vigenti, e la loro attuale permanenza, è effettuata sulla base della documentazione acquisita agli atti del fascicolo dell’interessato oppure da questi presentata personalmente al momento degli accertamenti sanitari, da riscontrarsi con dati, notizie o certificati riferiti all’epoca da richiedersi d’ufficio ai competenti Ministeri o enti.
2. Al termine di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull’esito della stessa all’ufficio di cui al successivo art. 7, il quale provvede a riunire tale relazione a quella concernente gli accertamenti sanitari effettuati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
3. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato:
a) l’indicazione della situazione giuridica e di quella economica come risulta dagli atti esistenti in fascicolo;
b) la natura delle provvidenze economiche (pensioni, assegno, indennità) concesse sulla base della documentazione giuridico-economica all’epoca presentata;
c)il giudizio sulla situazione giuridica e su quella economica come viene a risultare per effetto della nuova documentazione acquisita, con riferimento sia alla situazione attuale che a quella esistente all’epoca e che costituì il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche;
d) la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca;
e) ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.
Articolo 4
1. I medici e i funzionari incaricati delle verifiche di cui al precedente art. 1, che nello
svolgimento del loro incarico vengono a conoscenza di un reato, devono farne rapporto senza ritardo all’autorità giudiziaria ai sensi della disciplina contenuta nel vigente codice di procedura penale.
Articolo 5
1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari dispone le verifiche per
l’accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennità e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile, nonché dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico-economici e, ove occorra, per l’espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari.
Articolo 6
1. Agli ufficiali medici militari e ai dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, incaricati di
effettuare le verifiche di cui al precedente art. 1 fuori dell’ordinaria sede di servizio compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni e dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni.
2. Lo stesso trattamento economico di missione compete ai medici civili convenzionati, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, incaricati delle verifiche, intendendosi equiparato a tal fine al dirigente superiore il medico civile eventualmente designato a presiedere la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile e al primo dirigente gli altri medici civili.
3. L’onere relativo farà carico al capitolo 6073 per il personale dell’Amministrazione dello Stato, al capitolo 6123 per il personale appartenente agli ufficiali medici militari e al capitolo 6128 per i medici civili convenzionati dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 1989 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Articolo 7
1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennità convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della Sanità militare, come previsto dall’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.
Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanità militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
2. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti.
3. La Direzione generale comunica all’interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima. Con la medesima comunicazione si avverte l’interessato che:
a) ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sarà sospesa la provvidenza di cui è titolare;
b)ove lo ritenga può farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia;
c) può consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, circa la propria situazione reddituale con riferimento all’anno precedente quello della visita medica per cui è stato convocato;
d) la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L’interessato può chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilità di muoversi, presentando all’uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilità da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento.
Articolo 8
1. La verifica dei requisiti giuridico-economici è effettuata dai funzionari all’uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell’uno e nell’altro modo suindicati.
2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti oagli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennità per il tramite della cennata Direzione generale. Tali Ministeri ed enti devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data della sua ricezione.
3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procederà alla sospensione della provvidenza economica, con le modalità di cui al comma 3 del precedente art. 7.
Articolo 9
1. La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarità del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e di ciò viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonché ai medici e ai funzionari incaricati della verifica.
3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell’interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversità di giudizi, si procede all’adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore.
4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell’assegno o dell’indennità e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità, a termine del comma 10 dell’art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.
Tale revoca ha effetto dal 1° giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca.
5. Copia del decreto di revoca è notificato all’interessato, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed è trasmessa, altresì, con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonché all’Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Articolo 10
1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari presenta al Ministro, entro il mese di febbraio successivo all’anno di riferimento, una relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell’anno precedente, contenente ogni elemento e dato per informare sulla attività svolta, nonché eventuali proposte ritenute opportune per migliorare l’andamento del servizio.