D M – Ministero per la Solidarietà Sociale – 6 agosto 1998. – Sanità – Assistenza Sociale

Decreto Ministeriale

Modalita’ e criteri per la presentazione e la valutazione dei
progetti sperimentali di cui all’art. 41-ter della legge n. 104 del
1992 introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 21
maggio 1998, n. 162, nonche’ per la ripartizione dei fondi di cui
all’art. 3, comma 2, della legge n. 162 del 1998.

DECRETO 6 agosto 1998.

Modalita’ e criteri per la presentazione e la valutazione dei
progetti sperimentali di cui all’art. 41-ter della legge n. 104 del
1992 introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 21
maggio 1998, n. 162, nonche’ per la ripartizione dei fondi di cui
all’art. 3, comma 2, della legge n. 162 del 1998. (G. U. n. 229 del 01-10-1998)
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Leggequadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
Visto l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare
al titolo IV, capo II;
Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante: “Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la
solidarieta’ sociale, on. Livia Turco;
Considerato che l’art. 1, comma 1, lettera d), della citata legge
n. 162 del 1998, prevede che il Ministro per la solidarieta’ sociale,
d’intesa con la conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto i
criteri e le modalita’ per la presentazione e la valutazione dei
progetti sperimentali, nonche’ i criteri per la ripartizione dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui all’art. 41-
ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall’art. 1, comma 1,
lettera d), della legge n. 162/1998;
Sentita la conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:
Art. 1.
Tipologia dei progetti

1. Per i progetti riferiti agli articoli 10, 23 e 26 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, le regioni, d’intesa con le rappresentanze
degli enti locali, presentano uno o piu’ progetti di durata massima
biennale con le relative modalita’ di svolgimento, per i seguenti
obiettivi:
a) individuazione dei nuovi modelli di intervento a favore di
soggetti con handicap grave e delle loro famiglie, con priorita’ per
sistemi di servizi, prestazioni e soluzioni organizzative, da
realizzare anche con il coinvolgimento di risorse di famiglie,
associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilita’
sociale (ONLUS) per garantire la tutela e l’integrazione nel
territorio di quei soggetti con handicap grave che rimangono privi
del sostegno familiare;
b) promozione di iniziative innovative per estendere e facilitare
la pratica di attivita’ sportive, turistiche e ricreative delle
persone handicappate;
c) sperimentazione di modalita’ innovative atte a consentire alle
persone handicappate di muoversi liberamente nel territorio, con
particolare attenzione ai mezzi adattati, ai servizi a chiamata, ai
nodi di scambio tra i diversi sistemi di trasporto.
2. Per quanto riguarda l’art. 25 della citata legge n. 104 del
1992, il Ministro per la solidarieta’ sociale promuove progetti
sperimentali d’intesa con il Ministro delle comunicazioni,
finalizzati anche a favorire la migliore fruizione dei mezzi
radiotelevisivi e telefonici.

Art. 2.
Criteri di valutazione

1. La valutazione dei singoli progetti presentati avviene secondo i
seguenti prioritari criteri:
a) presenza sul territorio regionale, provinciale e comunale del
numero di persone con handicap di particolare gravita’ di cui
all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
b) finalizzazione all’inserimento sociale nel territorio di
appartenenza;
c) collegamento con i servizi sociali di base e con le strutture
sanitarie, formative e scolastiche;
d) integrazione con altre iniziative, servizi e strutture gia’
esistenti sul territorio per l’assistenza alle persone con handicap
di particolare gravita’;
e) rispondenza degli obiettivi alle esigenze rilevate sul
territorio nel quale il progetto deve avere attuazione ed in
relazione alle esigenze che si propone di soddisfare;
f) i contenuti innovativi;
g) definizione dei tempi di realizzazione del progetto, con
l’indicazione delle fasi e dei relativi costi;
h) l’indicazione dei soggetti – amministrazioni, servizi, reti
assistenziali, enti pubblici e privati – eventualmente consorziati
nell’attuazione del progetto;
i) la compartecipazione dei soggetti di cui al punto h) anche sotto
il profilo finanziario;
l) la tipologia del personale impegnato nel progetto e relativa
qualificazione professionale;
m) l’idoneita’ del progetto all’eventuale prosecuzione oltre la
fase sperimentale.

Art. 3.
Criteri di ripartizione

1. Per l’esercizio finanziario 1998 il finanziamento e’ destinato
esclusivamente ai progetti sperimentali di cui all’art. 41-ter della
legge n. 104 del 1992.
2. Per l’esercizio finanzario successivo il Ministro per la
solidarieta’ sociale con proprio decreto, determinera’ i criteri di
ripartizione per gli adempimenti previsti dagli articoli 25 e 41-bis
della piu’ volte citata legge n. 104 del 1992.

Art. 4.
Termini e modalita’
per la presentazione dei progetti

1. I progetti presentati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano devono essere indirizzati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali –
Ufficio II – Tematiche familiari e sociali, via Vittorio Veneto, n.
56 – 00187 Roma, in duplice copia, tramite spedizione postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La data di spedizione e’ comprovata dal timbro
apposto dall’ufficio postale.
2. Ai progetti deve essere allegata la seguente documentazione:
a) delibera di approvazione del progetto, in originale, adottata
dal competente organo della regione o della provincia autonoma;
b) la richiesta di finanziamento del progetto. Qualora il progetto
presentato sia biennale, la richiesta di finanziamento deve essere
specificata per ogni esercizio finanziario di riferimento. Per le
richieste a carico degli esercizi finanziari successivi al 1998
l’erogazione sara’ subordinata alle disponibilita’ finanziarie.

Art. 5.
Commissione di valutazione e verifica dei progetti

1. Con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale e’
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, la commissione per la
valutazione e la verifica dei progetti presentati ai sensi dell’art.
41-ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall’art. 1, comma
1, lettera d), della legge n. l62 del 1998, sotto il profilo della
congruita’ e validita’ secondo i criteri di cui all’art. 2 del
presente decreto.
2. La commissione e’ presieduta dal coordinatore dell’ufficio per
le tematiche familiari e sociali ed e’ composta da rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali, del Ministero della sanita’, del Ministero
dell’industria – Dipartimento del turismo, dei lavori pubblici, dei
trasporti, nonche’ da cinque esperti designati dalla conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e da due esperti nominati dal Ministro per la solidarieta’
sociale.
3. La commissione esprime il proprio parere in merito ai singoli
progetti in base ai criteri delineati dall’art. 2 e presenta una
relazione conclusiva al Ministro per la solidarieta’ sociale.
4. La partecipazione ai lavori della commissione e’ gratuita. Per
l’espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale del
personale e delle strutture del Dipartimento per gli affari sociali,
che garantisce lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Art. 6.
Decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale

1. Il Ministro per la solidarieta’ sociale dispone, con proprio
decreto, ai sensi del l’art. 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della
legge 21 maggio 1998, n. 162, la ripartizione del fondo alle regioni
ed alle province autonome di Trento e Bolzano dopo aver acquisito il
parere della commissione di valutazione e verifica dei progetti.

Art. 7.
R e l a z i o n e

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono
inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
gli affari sociali – Ufficio per le tematiche familiari e sociali,
entro e non oltre tre mesi dalla data di corresponsione del 60% del
finanziamento, una relazione sullo stato di avvio del progetto
finanziato.
2. Acquisito il parere favorevole della commissione di valutazione
e verifica dei progetti di cui al precedente art. 5, sara’ erogato il
restante 40% del finanziamento complessivo previsto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in
conformita’ alle vigenti normative regionali e provinciali,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati
e prevedono strumenti di verifica dell’efficacia dell’intervento, nei
tempi prefissati nel progetto.
Entro sei mesi dalla verifica della realizzazione del progetto, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, inviano un
dettagliato resoconto ed una relazione finale alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali –
Ufficio per le tematiche familiari e sociali.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo
secondo la normativa vigente.
Roma, 6 agosto 1998
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1998
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 17

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