Indennità mensile di frequenza. (24/04/2013).

Provvidenze economiche

L’indennità mensile di frequenza è una provvidenza economica che viene erogata a favore degli invalidi civili minorenni che in quanto tali non potrebbero beneficiare dell’assegno mensile di invalidità. 



L’assegno mensile di invalidità, infatti, è riconosciuto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni cui sia stata riconosciuta un’invalidità maggiore uguale a 74 punti percentuali. 



L’indennità mensile di frequenza è stata istituita dalla legge 289 / 1990 la quale ha anche previsto i requisiti essenziali richiesti affinché il minore possa beneficiare della provvidenza economica. 



Scopo dell’indennità mensile di frequenza è quello di agevolare l’inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative e riabilitative pubbliche o private purché convenzionate. 



L’indennità mensile di frequenza può essere concessa a persone minorenni che dopo previo accertamento operato da una apposita commissione medica siano state riconosciute come affette da persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età , ovvero da sordomutismo, con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore. 



La legge richiede inoltre la frequentazione da parte del minore, continua o anche periodica, di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semiresidenziale e anche privati, purché convenzionati, che operino a scopo terapeutico, riabilitativo, o di recupero delle persone portatrici di Handicap; ovvero la frequentazione di scuole pubbliche o private , di ogni ordine e grado, o di centri di formazione e di addestramento professionali. 


E’ importante ricordare che l’indennità mensile di frequenza è stata riconosciuta anche ai minori che frequentano l’asilo nido , ciò in forza della sentenza della Corte Costituzionale 467 / 2002. 


In sintesi, pertanto, possono richiedere la concessione dell’indennità: 

• Sia i minori che frequentano centri ambulatoriali o centri diurni operanti per il recupero delle persone portatrici di handicap; 

• Sia i minori che frequentano scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, in cui sono ricompresi sia l’asilo nido che la scuola materna; 

• Sia i minori che frequentano centri di formazione e di addestramento professionale. 



Affinché si possa configurare il diritto all’erogazione dell’indennità è necessario che il beneficiario non percepisca alcun reddito personale superiore all’importo annualmente stabilito. 
 




L’indennità viene erogata solo per il periodo di effettiva frequenza della scuola o del centro e non è cumulabile con altre forme di sostegno economico: come l’indennità di accompagnamento, la speciale indennità per i ciechi civili parziali, l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.

Nelle predette ipotesi è fatta comunque salva per gli interessati la facoltà di scegliere il trattamento economico che ritengano più favorevole. 



L’INPS con circolare del 6 maggio 1998 ha stabilito che l’indennità di frequenza non deve essere computata né nei redditi del beneficiario ai fini del superamento o meno dei limiti mensili di reddito individuale per l’individuazione della condizione di non autosufficienza economica, né nel reddito familiare annuo da considerare ai fini dell’applicazione delle normative che regolano la corresponsione degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare. 
Ciò in quanto l’indennità di frequenza deve considerarsi a titolo di rimborso forfettario delle spese vive sostenute dal beneficiario per i periodi di frequenza dei corsi di riabilitazione e di studio.


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