Iva al 4%: ricostruzione normativa. (15.07.2006)

Agevolazioni fiscali

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(S. O. G. U., 11 novembre, n. 292)
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

…omissis…

PARTE II – BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 4%(1)

…omissis

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; (17)

• Art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154.

…omissis…

• Art. 50, l . 21 novembre 2000, n. 342.

…omissis…

41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (23);
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (24).
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (25).

…omissis…

(23) Numero aggiunto dall’art. 7, l . 8 novembre 1991, n. 381, e poi così sostituito dall’art. 4-bis, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507. Vedi l’articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1º gennaio 2005.
(24) Numero aggiunto dall’art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(25) Numero aggiunto dall’art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410.

Legge 9 aprile 1986, n. 97 ( G. U., 12 aprile, n. 85). – Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.

Art.1.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 2 per cento.
2. L’aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l’aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l’aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell’art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (G.U., 2 marzo, n. 51). – Decreto convertito in l. 27 aprile 1989, n. 154 (G.U., 29 aprile 1989, n. 99). – Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell’IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

…omissis…

Art.34.
1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è elevata al quattro per cento.

…omissis…

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (S. O. G. U., 30 dicembre, n. 302). – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

…omissis…

Art. 8 Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap.

1.(Omissis) (1).
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione (2).
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35 comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
(1) Modifica l’art. 13-bis, comma 1, lettera c), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Art. 50, l . 21 novembre 2000, n. 342.

D. M. – Ministero delle Finanze – 14 marzo 1998. ( G. U. n. 77 del 2 aprile 1998) – Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

IL MINISTERO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernete istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:

Articolo 1.
1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Articolo 2.
1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
2. I soggetti portatori di handicap, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.
3. La documentazione prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all’effettuazione della cessione ovvero all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

Roma, 14 marzo 1998
Il Ministro: Visco

Legge 21 novembre 2000, n. 342 (S. O. n. 194/L, alla G.U. n. 276, del 25 novembre). – Misure in materia fiscale.

…omissis…

Articolo 50 Agevolazioni per i disabili.

1.Il n. 31) della tabella A , parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
” 31 ) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lettere b ), c ) ed f ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a ), c ) ed f ), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonchè le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a ), c ) ed f ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;”.
2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97 e successive modificazioni.
3. All’art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f ), è inserita la seguente:
” f-bis ) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al n. 31) della tabella A , parle II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;”.
4. Al primo periodo dell’art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel” sono sostituite dalle seguenti: “e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel”.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l’equilibrio finanziario in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo

…omissis…

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (S.O. G.U., 29 dicembre, n. 302). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) .

…omissis…

Articolo 30 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:

…omissis…

7. Le agevolazioni di cui all’ articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

…omissis…

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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