Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali (percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%) (20.07.2006) – Provvidenze economiche

Provvidenze economiche

Come si evince dal combinato disposto dell’art 13 della legge 118/1971 e dell’art 9 del Decreto Legislativo 509/1998 gli invalidi civili parziali hanno diritto ad una provvidenza economica mensile definita appunto assegno mensile di assistenza .
Tale provvidenza si distingue dalla pensione di inabilità che è invece riconosciuta agli invalidi civili totali.

Requisiti essenziali richiesti dalla legge.

La legge richiede tre requisiti costitutivi del diritto:
-sanitario;
-economico;
-sociale.

Requisito sanitario.

La percentuale di invalidità richiesta dalla legge è ricompressa tra il 74% ed il 99% e deve essere accertata dalla competente Commissione Sanitaria della A. USL di residenza.
In caso di più minorazioni l’incidenza sulla condizione psicofisica del soggetto deve essere valutata globalmente senza dare luogo alla mera sommatoria degli eventuali valori percentuali afferenti alle minorazioni singolarmente intese.

Requisito economico.

E’ previsto che il reddito del richiedente non superi un determinato ammontare.
Il valore di soglia è quello previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell’INPS e viene aggiornato ogni anno.
Per l’importo relativo al 2006 si rimanda ad apposita scheda contenuta in questo sito.
Si deve prendere in considerazione solo il reddito di colui che abbia richiesto la prestazione.
Non si tiene conto, pertanto, del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare (legge 33/1980; Cass. 10570/1997).
Il reddito utilizzato per il computo è quello imponibile ai fini IRPEF.

Requisito sociale.

E’ rappresentato dall’ incollocazione al lavoro, concetto differente dalla condizione di disoccupazione di fatto.
Incollocazione al lavoro significa che l’invalido parziale pur essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/1999 non è stato ancora avviato ad un lavoro compatibile con le sue condizioni.
La situazione di incollocazione non è ravvisabile quando il disabile abbia rifiutato, senza giustificato motivo, un posto di lavoro assegnatogli proprio in virtù dell’iscrizione alle predette liste.

L’incollocazione al lavoro è compatibile con un’occupazione a tempo parziale . Il lavoro part-time, infatti, permette di rimanere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio.
Lo stato di incollocazione cessa dal momento in cui il disabile inizi un’attività lavorativa compatibile con il suo stato.
Per gli studenti maggiorenni, che in quanto tali non sono iscritti al collocamento obbligatorio, vale il requisito della frequenza scolastica.

Incompatibilità

L’assegno mensile è incompatibile con rendite o pensioni di invalidità erogate da qualsiasi ente:
-pensioni e assegni di invalidità al lavoro;
-pensioni dirette di invalidità per cause di guerra, di lavoro o di servizio;
– rendita INAIL.
(art 3 L. 407/1990, art 12 L. 412/1991)

Il beneficiario ha facoltà di optare per il trattamento più favorevole .

La cumulabilità delle prestazioni spettanti è prevista solo in caso di pluriminorazioni.

Requisiti essenziali e mezzi di prova.

Percentuale di invalidità, limite di reddito, incollocazione al lavoro, sono tutti elementi costitutivi del diritto all’erogazione della provvidenza economica.
L’onere della prova in sede processuale segue dunque l’ordinario criterio di distribuzione, spetta cioè all’invalido dimostrare tutti gli elementi di fatto su cui il suo diritto si fonda.
In sede civilistica il requisito economico ed il requisito sociale non possono essere provati mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’autocertificazione, infatti, ha valore probatorio, e fino a prova contraria, solo nei confronti della pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi.
La dimostrazione del requisito dell’incollocabilità al lavoro segue regole differenti a seconda che il disabile abbia o non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
Nella specie i disabili infracinquantacinquenni possono dimostrare il predetto requisito solo fornendo la prova dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero dell ‘avvenuta presentazione della domanda di iscrizione .
Gli invalidi che abbiano già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età non avendo diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio possono dare la prova dell’effettivo stato di disoccupazione , tale prova può essere fornita in giudizio anche a mezzo di presunzioni semplici (vedi per tutte Cass. Civ. 10/09/2003, n. 13279).

Autocertificazione annuale.

Ogni anno, entro il 31 marzo, i titolari dell’assegno devono trasmettere all’INPS al Comune o all’A. USL la dichiarazione di responsabilità con cui si autocertifica la permanenza dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (l. 23 dicembre 1996, n. 662).
I disabili psichici sono esonerati dall’autocertificazione annuale ove abbiano presentato certificazione medica contenente l’esatta indicazione diagnostica della minorazione psichica. Tale certificazione sarà valida per tutta la durata della vita dell’interessato.

Invalidi ultrasessantacinquenni.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessa la corresponsione dell’assegno mensile e viene riconosciuta automaticamente la pensione sociale.

Un po’ di Giurisprudenza

Cassazione civile, sez. lav., 19 novembre 2003, n. 17551

In tema di assegno mensile di invalidità civile previsto dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971, la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza (nella specie, requisito reddituale) comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza, per il ripristino dell’assegno, per il quale occorre una nuova domanda amministrativa e l’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, (anche se identico nel contenuto), da quello estinto per revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile alla domanda di ripristino la minore percentuale della riduzione della capacità lavorativa prevista dall’art. 13, della legge n. 118 del 1971 e non quella prevista dall’art. 9, del d.lg. n. 509 del 1988, vigente al momento della presentazione della nuova domanda).

Cassazione civile, sez. lav., 4 novembre 2003, n. 16547

La dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla in collocazione al lavoro – condizione richiesta per la percezione dell’assegno di invalidità civile ex art. 13, legge n. 118 del 1971 – è idoneo a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la p.a. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c.

Cassazione civile, sez. lav., 18 ottobre 2003, n. 15637

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità, la “incollocazione al lavoro” – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per “incollocato al lavoro” deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – che non hanno diritto all’iscrizione nelle suddette liste – l’incollocazione al lavoro” deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un’occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido, la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni, ma non mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall’art. 24 l. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lettera b), d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall’art. 46, comma 1, lettera o), d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile.

Cassazione civile, sez. lav., 10 settembre 2003, n. 13279

La qualità di incollocato al lavoro, richiesta dall’art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118 quale elemento costitutivo per poter conseguire l’assegno mensile di invalidità, per quanto concerne gli invalidi infra cinquantacinquenni va dimostrata mediante la prova dell’iscrizione nelle liste di collocamento, o la prova dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, alle quali non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, mentre, per gli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infra sessantacinquenni) – i quali non hanno diritto alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento (limite peraltro eliminato dalla nuova disciplina del collocamento obbligatorio dettato dalla legge n. 68 del 1999) – occorre la prova dello stato effettivo di non occupazione, che può essere fornita in giudizio anche a mezzo di presunzioni semplici.
(Vedi in senso conforme: Cass. 03/08/2000, n. 10205; Cass. 21/03/2002, n. 4067)

Cassazione civile, sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13201

Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) i quali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 19 della stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971 ai fini della concessione dell’assegno di invalidità, va inteso non già come nel caso degli invalidi ultracinquantacinquenni – come situazione di chi, essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nelle liste predette, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili con la propria residua capacità lavorativa, ma come stato di disoccupazione o di non occupazione che può essere provato anche mediante presunzioni. La prova per presunzione semplice, che può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.

Cassazione civile, sez. lav., 3 marzo 2001, n. 3094

In materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità a norma degli art. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, è onere dell’attore fornire la prova della sussistenza del cosiddetto requisito economico, il quale non indica una mera condizione di erogabilità della prestazione, bensì, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa; sicché – non venendo meno tale onere probatorio per effetto della mancata contestazione da parte del convenuto, a meno che tale mancata contestazione, in relazione alle modalità e alle circostanze che hanno caratterizzato il comportamento della parte, non assuma il significato di una implicita ammissione della sussistenza di quei requisiti – il convenuto può dedurre la mancanza dei prescritti requisiti in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno.

Cassazione civile, sez. lav., 5 marzo 1999, n. 1893

Ai fini del diritto all’assegno di invalidità civile, la necessaria situazione di incollocato al lavoro dell’interessato cessa anche con lo svolgimento da parte sua di un lavoro conseguito liberamente e non per effetto del collocamento obbligatorio degli invalidi, sempreché si tratti di lavoro compatibile con il suo stato, secondo i criteri dettati per il collocamento obbligatorio; e ai fini in esame per incompatibilità deve ritenersi un rapporto di incoerenza tra mansione e validità residua che non si limiti ad incidere negativamente, attraverso lo svolgimento del lavoro, su tale validità, ma escluda la stessa ipotizzabilità dello svolgimento, distinguendosi così dalla nozione di lavoro usurante, che, assumendo rilievo (fisiologico e giuridico) solo attraverso adeguata protrazione nel tempo ed incidendo negativamente sulla validità residua, presuppone per definizione la (pur astratta) compatibilità delle mansioni stesse. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto compatibile e rilevante ai fini in esame il lavoro di bracciante agricola svolto per 51 giornate in un anno da soggetto invalido a causa di miopia di grado elevato con astigmatismo e elevata riduzione del visus nonostante la correzione).

Cassazione civile, sez. lav., 2 febbraio 1999, n. 860

In materia di pensione di inabilità e di assegno di invalidità a favore degli invalidi civili, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l’accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio con cui l’interessato contesti un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale con decorrenza successiva a quella della revoca, per l’accertato nuovo aggravamento delle condizioni di salute; in tali ipotesi, infatti, il tema della sussistenza del requisito reddituale, non essendo ricompreso nella causale della revoca, rimane estraneo anche all’oggetto dell’accertamento giudiziale.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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