Circolare 24 novembre 1999, n.76

Circolare

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”

CIRCOLARE N.76/99
Roma, 24 novembre 1999

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
Divisione III

“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province

Con riferimento al trasferimento di funzioni indicato in oggetto, si forniscono talune necessarie, iniziali precisazioni relative alla odierna ripartizione delle competenze tra questa Amministrazione ed i nuovi servizi per l’impiego in materia di collocamento obbligatorio.
ELENCHI, GRADUATORIE E PROCEDURE DI ISCRIZIONE E DI AVVIAMENTO
Sono trasferite alle province i compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie protette e, conseguentemente, la titolarità delle procedure di iscrizione nei predetti elenchi nonché di quelle relative all’avviamento, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia. Considerata la condizione di particolare disagio degli utenti di tale servizio, diventa ancor più essenziale raccomandare la continuità delle operazioni relative, d’intesa con regioni e province.
Con particolare riferimento alle categorie protette iscritte negli Albi professionali, che in base alla normativa vigente mantengono il carattere nazionale, anche se l’avviamento è articolato a livello regionale, si fa presente che, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti e i terapisti della riabilitazione non vedenti, le relative iscrizioni continueranno ad essere comunicate a questo Ministero per l’aggiornamento del relativo Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione, secondo l’attuale procedura; per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le iscrizioni all’Albo nazionale continuano ad essere effettuate da questa Amministrazione centrale, che ne informerà, ai fini dell’inserimento negli elenchi e del successivo avviamento, i servizi di collocamento di residenza dell’iscritto. Per i predetti adempimenti, nell’attuale fase di prima operatività, si prega di assicurare la massima collaborazione nei confronti dei nuovi servizi competenti.
ATTIVITA DI AUTORIZZAZIONE
A decorrere dalla data del trasferimento di funzioni, i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale, ferma restando l’attuale regolamentazione normativa degli istituti, dovranno essere presentati ai servizi delle province territorialmente competenti rispetto all’unità produttiva per la quale si chiede la sospensione. Si evidenzia che nel provvedimento di decisione dovrà comparire, a norma di legge, l’indicazione dell’organo (regionale), gerarchicamente sovraordinato, cui rivolgere eventuale domanda di riesame del provvedimento ed i termini di presentazione del ricorso medesimo, ferma restando anche l’indicazione delle modalità di gravame in via giurisdizionale. Le Direzioni provinciali del lavoro continueranno ad istruire le domande presentate prima di tale data.
Per quanto concerne le autorizzazioni alla compensazione territoriale, le stesse, in virtù dei contenuti di politica occupazionale a livello nazionale, continueranno per ora ad essere attratte nella competenza statale, con possibilità di riesaminare tale assetto al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma in materia di inserimento lavorativo dei disabili, per i necessari adeguamenti al generale contesto.
Quanto all’istituto della gradualità delle assunzioni (legge n.236/1993), rimanendo intatta la normativa procedurale e sostanziale, che attribuisce la titolarità della potestà autorizzatoria a questo Ministero, la scrivente provvederà ad adempiere alle consuete incombenze di notifica dei provvedimenti di decisione nei confronti delle province interessate.
CONVENZIONI
La stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 17 della legge n.56 del 1987 dovrebbe costituire lo strumento privilegiato di inserimento lavorativo dei disabili, soprattutto nell’odierna fase di transitorietà dal vecchio al nuovo regime. Pertanto, si invitano gli uffici a voler fornire ogni possibile disponibilità a collaborare con i nuovi servizi istituiti dalle regioni al fine di assicurare la piena operatività dell’istituto.
RICORSI
Con il passaggio delle funzioni di collocamento alle regioni e alle province, questa Amministrazione gestirà unicamente lo stralcio del contenzioso in essere alla data sopra citata. Pertanto, si invitano le Direzioni in indirizzo ad effettuare una sollecita ricognizione delle pratiche ad oggi pendenti, comunicando con ogni possibile urgenza il numero delle istruttorie ancora in fase di definizione e trasmettendo con immediatezza eventuali ricorsi, già presentati direttamente alle Direzioni medesime, come fino ad oggi frequentemente si è verificato. Particolare evidenza riveste la questione della legittimazione passiva di questa Amministrazione, che, dalla data del definitivo trasferimento di funzioni, spetta alle regioni, cui, per tale effetto, deve riconoscersi la rappresentanza in giudizio nelle cause incardinate dinanzi al giudice ordinario e amministrativo.
Si precisa che le suddette indicazioni spiegano la loro validità unicamente con riferimento al processo di decentramento amministrativo in atto; successivi interventi sugli attuali assetti in materia di assunzioni obbligatorie, di carattere sostanziale e procedurale, saranno posti in essere per consentire il funzionamento a regime del nuovo sistema delineato dalla disciplina di riforma delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68 del 1999, che, com’è noto, entrerà in vigore il 18 gennaio 2000.

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