Del. G. 11 aprile 2000, n. 460; vedi allegato par. 1-2-3.

Delibera della Giunta Regionale

Attivazione del servizio di Vita Indipendente per persone disabili con gravità. Approvazione delle
Linee Guida e primo stanziamento di risorse finanziarie

Delibera N .1166 del 14-12-2009
Proponente
GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Patrizio Nocentini
Estensore: Laura Aramini
Oggetto:
Attivazione del servizio di Vita Indipendente per persone disabili con gravità. Approvazione delle
Linee Guida e primo stanziamento di risorse finanziarie
Presenti:
RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI
GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI GIUSEPPE BERTOLUCCI
EUGENIO BARONTI PAOLO COCCHI
Assenti:
CLAUDIO MARTINI ANNA RITA BRAMERINI AMBROGIO BRENNA
ENRICO ROSSI MASSIMO TOSCHI MARCO BETTI
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 53
del 16 luglio 2008 che al punto 5.6.2.3 prevede il “completamento e verifica della sperimentazione
nella Vita Indipendente progettandone una regolamentazione specifica”;
Visto il Piano Integrato Sociale Regionale PISR 2007-2010 approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 113 del 31 ottobre 2007 che prevede, tra gli interventi di settore, al punto
7.8.2 in particolare di sostenere l’indipendenza delle persone con disabilità grave, sulla base della
sperimentazione di progetti di Vita Indipendente, in situazione di autonomia di vita o di convivenza
familiare o comunitaria;
Visto che con la Delibera della G.R.T. n. 977 del 6.10.2003 “P.I.S.R. 2002-2004 – Aggiornamento
2003- “Programmi di Iniziativa Regionale “Integrazione Sociosanitaria” è stato approvato il
“Progetto Speciale Disabilità” che individuava una specifica azione denominata “Sperimentazione
del progetto Vita Indipendente” prevedendo l’attivazione di una prima sperimentazione dei progetti
di Vita Indipendente;
Visto che con Deliberazione della G.R.T n. 794 del 2/8/2004 venivano approvate le Linee guida
per il progetto di sperimentazione dell’assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e
autodeterminata;
Considerato che con le ulteriori seguenti delibere della G.R.T. n. 937/2006, n. 625/2007, n.
254/2008 e n. 279/2009 si è provveduto a dare continuità ai progetti Vita Indipendente;
Visto che con delibera G.R.T. n. 923 del 19/10/2009 si è definitivamente conclusa la fase di
sperimentazione del servizio di Vita Indipendente e che l’ ARS (Agenzia Regionale di Sanità) ha
valutato gli esiti della sperimentazione stessa;
Visto l’art. 1 comma 3, lettera c) della L.R. n. 66/2008 che “favorisce percorsi assistenziali che
realizzano la vita indipendente e la domiciliarità”, per dare su tutto il territorio regionale risposte
nell’area della disabilità;
Considerato che la realizzazione di programmi di assistenza “gestiti in forma indiretta” rappresenta
una modalità innovativa nel sistema dei servizi socio-assistenziali e presuppone l’esistenza di un
progetto globale di vita, con cui alla persona con disabilità viene assicurata la possibilità di
diventare protagonista della propria esistenza favorendone la partecipazione attiva alla vita sociale
e lavorativa ed innescando, pertanto, processi di piena integrazione sociale;
Ritenuto di emanare le “Linee-guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente” di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per fornire indicazioni per la
presentazione dei progetti e per l’individuazione dei beneficiari del servizio, previo accertamento
della sussistenza delle condizioni;
Considerato che le Unità di Valutazione Multidisciplinari territoriali (UVM) dovranno valutare i
progetti assistenziali personalizzati (PAP) presentati, per la successiva approvazione e
finanziamento, facendo riferimento ai contenuti delle citate Linee-guida;
Ritenuto di dare avvio alla “Fase Pilota” del progetto per la durata di un anno, con un’iniziale
verifica entro sei mesi, prima di inserire Vita Indipendente nella rete ordinaria dei servizi
territoriali, al fine di testarla e verificarla, anche attraverso una cabina di pilotaggio, attivata dalla
Regione Toscana con la partecipazione di rappresentanti del mondo della disabilità, al fine di
verificare e monitorare i percorsi avviati;
Ritenuto quindi opportuno prevedere un primo stanziamento finanziario da destinare alle
Zone/distretto per l’attuazione delle “Linee-guida per la predisposizione dei progetti di Vita
Indipendente” con una prima assegnazione di € 2.000.000,00 secondo la tabella Allegato B) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, costruita secondo i seguenti criteri:
a) popolazione residente;
b) pensioni ed indennità per gli invalidi civili erogate dall’INPS;
Considerato opportuno riservarsi l’individuazione delle risorse finanziarie complessive necessarie
alle Zone/distretto, sulla base della verifica di cui sopra e provvedendo conseguentemente
all’adeguamento di quanto già destinato;
Ritenuto per quanto sopra di prenotare la somma di € 2.000.000,00 disponibile sui seguenti capitoli
del Bilancio di previsione 2009:
– € 250.879,14 sul Cap. 26006 “F.N.P.S. – Risorse per l’integrazione sociosanitaria – trasferimento
ad enti pubblici”, che presenta la necessaria disponibilità;
– € 1.749.120,86 sul Cap. 23026 “Fondo per la non autosufficienza – spese correnti”, che presenta
la necessaria disponibilità, riducendo a tal fine la prenotazione generica n. 1 assunta a fronte della
Delibera del Consiglio Regionale n. 113 del 31/10/2007 ;
Vista la Legge Regionale n. 70 del 24 dicembre 2008 che approva il bilancio 2009 e il bilancio
pluriennale 2009-2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 29 dicembre 2008 che approva il bilancio
gestionale per l’esercizio finanziario 2009;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare le “Linee-guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Zone/distretto un primo stanziamento per l’attuazione delle “Linee-guida per la
predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, secondo la tabella contenuta nell’Allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di riservarsi con atto successivo l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie alle
Zone/distretto, sulla base della verifica descritta in narrativa e provvedendo conseguentemente
all’adeguamento necessario;
4. di prenotare la somma di € 2.000.000,00 disponibile sui seguenti capitoli del Bilancio di
previsione 2009:
– € 250.879,14 sul Cap. 26006 “F.N.P.S. – Risorse per l’integrazione sociosanitaria – trasferimento
ad enti pubblici”, che presenta la necessaria disponibilità;
– € 1.749.120,86 sul Cap. 23026 “Fondo per la non autosufficienza – spese correnti”, che presenta
la necessaria disponibilità, riducendo a tal fine la prenotazione generica n. 1 assunta a fronte della
Delibera del Consiglio Regionale n. 113 del 31/10/2007 ;
5. di trasmettere le presenti linee-guida alle Aziende USL, alle Società della Salute ed alle
Conferenze Zonali dei Sindaci;
6. di incaricare il Dirigente del “Settore Integrazione Sociosanitaria e Non Autosufficienza” della
Direzione Regionale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, di costituire la cabina di
pilotaggio di cui in narrativa per verificare e monitorare i percorsi avviati;
7. di disporre che le Zone Distretto, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, trasmettano al “Settore Integrazione Sociosanitaria e Non Autosufficienza” gli
estremi degli atti approvati e delle azioni intraprese per l’informazioni alle persone disabili di quel
territorio per la presentazione dei progetti di Vita Indipendente.
Il presente provvedimento, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettera f) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli amministrativi della giunta regionale
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c), della medesima legge regionale 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
PATRIZIO NOCENTINI
Il Direttore Generale
VINICIO EZIO BIAGI

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Del. G. 11 aprile 2000, n. 460; vedi allegato par. 1-2-3.

Delibera della Giunta Regionale

Linee guida “idoneità al lavoro ed accertamenti collegiali”. Approvazione.

Del. G. 11 aprile 2000, n. 460; vedi allegato par. 1-2.

Linee guida “idoneità al lavoro ed accertamenti collegiali”. Approvazione. (BU n.19, parte seconda, del 10.05.00)

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il Piano Sanitario Regionale 1999/2001, approvato con delibera di CR del 17/02/1999 n. 41, nella parte IV, paragrafo 6.3, prevede come obiettivo specifico per la Medicina legale l’attività di organizzazione, informazione, accertamento, controllo e certificazione in ambito di diritto al lavoro, in materia di stato di salute, incapacità lavorativa temporanea e permanente per i dipendenti pubblici e privati;
Considerato che le specifiche funzioni medico-legali volte alla tutela sociale e sanitaria del portatore di minorazioni ed handicap, impongono che in seno alle UO/U.F. di Medicina legale vengano adottate forme di previsione organizzativa, di formazione del personale, di integrazione multidisciplinare dei collegi medici competenti e di adeguata informazione al cittadino, tenuto conto del rilevante significato sociale e sanitario dello specifico ambito di tutela;
Preso atto della necessità recepita nel Piano Sanitario 1999/2001 di uniformare, semplificando, le procedure in materia di certificazioni di idoneità e di accertamenti collegiali;
Preso atto che lo snellimento delle procedure rappresenta un obiettivo prioritario per la Pubblica Amministrazione, in particolare quando si possa evitare al cittadino la sovrapposizione di atti ed accertamenti aventi analoghe finalità;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 concernente norme in materia di provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili;
Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382 recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”, a norma dell’art 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29: “Norme in materia di razionalizzazione dell’organizzazione dell’amministrazione e revisione della disciplina del pubblico impiego” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), in particolare l’art 5: “Accertamenti sanitari” dove al 3 comma è prevista la facoltà per il datore di lavoro di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, recante norme riguardanti la salvaguardia della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore durante il lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, attraverso specifici strumenti di prevenzione e protezione, tra cui la sorveglianza sanitaria attuata dal medico competente, così come previsto dagli art.16 e 17 del citato decreto;
Visto il DPR del 19 marzo 1956 n. 303: “Norme generali per l’igiene del lavoro” ed in particolare gli art 33-34 che sanciscono l’obbligatorietà della visita medica espletata dal medico competente per i lavoratori occupati in lavorazioni che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive. Visita medica che può essere:
– preventiva ai fini della ammissione al lavoro e per constatare la sussistenza dei requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
– periodica ai fini dell’accertamento dello stato di salute e comunque secondo quanto indicato nella tabella allegata al citato DPR;
Visto il Decreto Legislativo del 15 agosto 1991 n. 277: “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE”, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230: “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”, e nello specifico il Capo VIII riguardante la protezione sanitaria dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 dell’art 1 del summenzionato D.LGS;
Vista la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 recante i principi fondamentali per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti , modificata ed integrata dal D.LGS 4 agosto 1999, n. 345;
Visto il Decreto Legge 22 febbraio 2000, n. 31: “Differimento dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro”;
Vista la Legge 19 gennaio 1955, n. 25: “Disciplina dell’apprendistato”, nello specifico l’art. 4, il quale stabilisce che l’assunzione dell’apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le condizioni fisiche ne consentano l’occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
Vista la Legge 24 giugno 1997, n. 196: “Norme in materia di promozione dell’occupazione” (Legge Treu);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto che al riordino della materia, al fine di assicurare un qualificato apporto tecnico, ha contribuito il supporto di un Gruppo di lavoro appositamente costituito composto da medici legali e medici del lavoro delle Aziende UUSSLL nominato dal Comitato tecnico ex art.33 LR72/98 e coordinato dall’Area “Servizi di Prevenzione” del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà,
Preso atto che il prodotto finale di tale lavoro, sotto forma di schede rappresenta una linea di indirizzo per rendere omogenee sul territorio regionale le attività prese in esame;
Rilevato che le linee guida: “Idoneità al lavoro ed accertamenti collegiali”, così elaborate sono state sottoposte all’esame del Comitato tecnico costituito ai sensi – ex articolo 33 LR72/98;
Effettuate le modifiche necessarie in tale sede;
Preso atto dell’approvazione espressa dal Comitato tecnico ex art.33 LR72/98 circa la stesura definitiva delle linee guida proposte;
A voti unanimi
di approvare le linee guida: “Idoneità al lavoro ed accertamenti collegiali” di cui al documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Allegato
LINEE GUIDA – “IDONEITÀ AL LAVORO ED ACCERTAMENTI COLLEGIALI”
1. PREMESSA
È diffusamente avvertita, da parte degli operatori sanitari, degli utenti e delle loro associazioni, e delle parti sociali, la necessità di uniformare, ove possibile semplificando, le procedure in materia di certificazioni di idoneità e di accertamenti collegiali. Lo snellimento delle procedure è per di più un obiettivo prioritario per la Pubblica Amministrazione, in particolare quando si possa evitare al cittadino la sovrapposizione di atti ed accertamenti aventi finalità analoghe. Tale esigenza è stata recepita anche nel Piano Sanitario Regionale 1999-2001, tanto da rappresentare un obiettivo specifico per l’area di medicina legale.
È parso opportuno dare seguito – e al contempo maggior spessore tecnico, con il supporto di un gruppo di lavoro appositamente costituito – allo sforzo di riordino della materia da tempo intrapreso nei Dipartimenti di Prevenzione di alcune Aziende sanitarie, e proseguito in occasione di una giornata di formazione organizzata nel 1998, presso la Certosa di Pontignano (SI), dall’Area Servizi di Prevenzione del Dipartimento Politiche della Salute della Regione Toscana e dall’Azienda USL 7 di Siena. Il prodotto finale di tale lavoro, sotto forma di schede, intende rappresentare non solo un punto di riferimento per rendere omogenee sul territorio regionale le attività prese in esame – ma anche un punto di partenza per successivi approfondimenti, volti a mantenersi in continua sintonia con l’evoluzione della normativa e particolarmente necessari quando questa incida in modo sostanziale sui diritti dei cittadini.
La più rilevante evoluzione della materia, delineata nella normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale (DLgs229/99), è rappresentata dalla qualificazione dell’assistenza al cittadino, come processo ad elevata integrazione tra prestazioni sanitarie e sociali; pertanto, anche procedure quali il riconoscimento dell’handicap o dell’invalidità civile, più che procedimenti amministrativi intesi a riconoscere determinati benefici, vengono ricompresi nei percorsi assistenziali alla persona, accanto alla diagnosi, alla terapia, alla riabilitazione e alla prevenzione primaria e secondaria.

2. LINEE GUIDA
Parte della materia (si veda, a titolo di esempio, l’accertamento delle minorazioni che comportano il riconoscimento di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap, ecc.) è compiutamente disciplinata dalla normativa dello Stato. Pertanto si tratta solamente di individuare le forme di applicazione più consone all’attuale organizzazione delle Aziende sanitarie della Regione Toscana, con particolare riferimento ai Dipartimenti di Prevenzione. In taluni casi, invece, la stratificazione delle diverse norme successivamente intervenute ha reso necessario delineare ex novo un percorso razionale e coerente. Per altre procedure (quali i ricorsi avverso i giudizi di inidoneità, previsti dall’art.17, c.4, DLgs626/94, o le richieste di accertamenti sanitari ai sensi dell’art.5, L.300/70), si è necessario stabilire, in carenza di specifiche indicazioni, un iter appropriato, ove possibile con modalità interdisciplinare. Ulteriori necessità di un apporto chiarificatore sono state infine individuate, per le peculiari tematiche connesse al diritto al lavoro, nell’accertamento dell’idoneità fisica nell’ambito delle procedure di assunzione nel pubblico impiego (DPR 487/94, e, per la sanità, DPR483/97). Si è anche ritenuto di dover definire la composizione dei diversi collegi e commissioni, integrando, ove necessario, le specifiche previsioni normative nazionali e regionali, basandosi sui principi che emergono con chiarezza dalla nuova normativa di riordino: assoluta centralità del cittadino nei percorsi assistenziali e funzionamento, per quanto possibile, con modalità interdisciplinare.
Queste linee guida sono inoltre il presupposto per l’attuazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.1.2000, emanato in base a quanto previsto dall’art.1, c.4 della L.68/99, relativo ai criteri di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema di inserimento lavorativo.

3. SORVEGLIANZA SANITARIA
Le prestazioni di sorveglianza sanitaria, obbligatorie per effetto di specifiche norme (art.16, c.1, DLgs626/94), hanno carattere individuale (l’incarico di medico competente è conferito direttamente dal datore di lavoro), e, in quanto costituiscono misura generale di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (art.3, c.1, lett.l, DLgs626/94), sono rese nell’interesse collettivo oltre che di quest’ultimo.
È più complessa la situazione relativa al soggetto riconosciuto invalido, che oggi la L.68/99 qualifica come “disabile” per quanto attiene il diritto al lavoro. Si rileva come la sorveglianza sanitaria, proprio per il suo carattere di misura di tutela della salute, non possa venire omessa per il lavoratore invalido; in caso contrario si addiverrebbe all’assurda conseguenza di un minor livello di tutela rispetto ai non invalidi (ciò, per di più, in un soggetto che già presenta significative riduzioni delle capacità lavorative). Il medico competente si deve in ogni caso esprimere in relazione alla mansione specifica (cioè ai compiti svolti in quel determinato ambiente lavorativo), tenuto ovviamente conto dello stato di salute e della capacità “globale” residua.
L’eventuale non idoneità, parziale o totale, alla mansione, riferendosi ad un insieme definito di compiti e ad uno specifico ambiente, non pregiudica il diritto al lavoro dell’invalido, ferme restando infatti le garanzie previste dall’ordinamento, tra cui l’obbligo di adibire comunque la persona a mansioni confacenti. Il lavoratore ha infatti facoltà, per effetto delle stesse norme, di richiedere l’accertamento della compatibilità delle mansioni con le sue condizioni fisiche (art.10 L.68/99) – nonchè di attivare la procedura generale di ricorso, prevista nell’ambito del DLgs 626/94 (art. 17, c.4).
In caso di assegnazione di nuove mansioni da parte del datore di lavoro, si ripeterà l’intera procedura per gli “accertamenti sanitari preventivi” ai sensi del DLgs 626/94.

seguono schede:
Scheda n. 1 – Accertamento invalidità civile
Scheda n. 2 – Accertamento cecità e sordomutismo
Scheda n. 3 – Accertamento handicap
Scheda n. 4 – Pubblico impiego – accertamento idoneità fisica
Scheda n. 5 – Accertamento in materia di idoneità psico-fisica al lavoro; – cambio profilo professionale o disciplina; – dispensa dal servizio per motivi di salute.
Scheda n. 6 – Accertamento dell’idoneità alla mansione specifica nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Scheda n. 7 – Ricorso avverso il giudizio di non idoneità alla mansione specifica
Scheda n. 8 – Accertamento idoneità lavorativa specifica per lavoratori minori/adolescenti e apprendisti
Scheda n. 9 – Visite di controllo per inabilità temporanea al lavoro richieste alle ASL
omissis

(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )

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